CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 08981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o– Nozione di soccombenza ai fini della regolazione delle spese processuali –Nozione di soggetti “interessati” nel giudizio di divisione “endoesecutivo”. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CC Cron. R.G.N. 26663/2020 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23663/2020, R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso da sé stesso ( ), ai sensi dell’art.86 cod. proc. civ.; elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA].37, presso lo S tudio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (società incorporante B anca C arime s.p.a.) , in persona del legale rappresentante pro tempore ; domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria dellaCorte di cassazione; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n. 2496/2019della CORTE di APPELLOdiBARI, depositata il 28 novembre 2019; A.C.01.02.2023 N. R.G. 23663/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° febbraio 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – premesso che era creditore dei coniugi GiuseppeAlbergo e Maria R anieri; che nei confronti del primo debitore aveva iniziatoun procedura esecutiva immobiliare, con pignoramento della quota indivisa dei 2/9 di un immobile di cui eranocomproprietari anche la madre [OSCURATO:PERSONA] e i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successori del comune dante causa , [OSCURATO:PERSONA]; e che il giudice dell’esecuzione , sul presupposto dell’impossibilità di procedere allaseparazione in natura della porzione di bene spettante al debitore, aveva sospeso l’esecuzione, rimettendo le parti davanti a sé per l’istruzione del giudizio di divisione –convenne in tale giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, tutti i predetti soggetti, nonché la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale creditrice fondiaria del medesimo debitore, già intervenuta nel procedimento esecutivo. Il Tribunale dichiarò improcedibilela domanda di scioglimento della comunione ereditaria tra i coeredi, formulata daLeonardo Digirolamo , per mancanza della prova della continuità delle trascrizioni nel ventennio antecedente, nonché della trasc ri zione dell’ accettazione dell’ereditàdi [OSCURATO:PERSONA] ; compensò le spese processuali. La Corte di appello diB ari, con sentenza n. 490 del 2017, rigettò l’appello proposto dal Digirolamo, condannandolo al pagamento delle spese del grado in favore dell’unico appellato costituito, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in applicazione del principio di soccombenza. Questa sentenza fu impugnata dal Digirolamo per revocazione, ai sensi dell’art.395 n.4 cod. proc. civ., su l l ’assunto che la Corte di appello, nel condannarlo a rimborsare le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], fosse incorsa in una svista percettiva in ordine a l contenut o A.C.01.02.2023 N. R.G. 23663/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani dei suoi atti difensivi, supponendo per errore che egli avesseproposto una domanda nei confronti della Banca medesima. Con sentenza 28 novembre 2019, n. 2496, la Corte di appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione, sul rilievo che la statuizione di condanna alle spese, emessa con esplicito richiamo al principio di soccombenza, postulava l’ espressione di un giudizio sul fa tto prospettato come percepito in modo erroneo, ovverosia la dedotta assenza di domanda nei confronti della B anca [OSCURATO:SOCIETA]. ; pertanto, nella fattispecie , non era configurabile un errore di fatto o svista percettiva, ai sensi dell’art.395 n. 4 c.p., rilevante ai fini dell’esperimento del rimediorevocatorio. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi. Risponde con controricorso la Unione di B anche [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Il ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art.360 n.4 cod. proc. civ., violazione dell’ art.132 n. 4 cod. proc. civ. , nonché dell’art. 111, co mma 6 , Cost. , per avere la Corte territoriale , investita dell’impugnazione per revocazione, posto a fondamento della decisione una motivazioneassertiva ed illogica, nella parte in cui avrebbe esteso arbitrariamente, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il giudizio contenuto nella sentenza revocanda sulla soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli altri convenuti nel giudizio di divisione. A.C.01.02.2023 N. R.G. 23663/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente,il giudice della revocazione avrebbe travisato il senso delle parole utilizzate dalla sentenza di appello nel procedimento di divisione, la q uale, nel momento in cui aveva affermato che «le spese processuali seguono la soccombenza», avrebbe espresso tale giudizioesclusivamente nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], non anche nei confrontidell’istituto di credito . 1.2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ.(e mediante richiamo alle deduzioni già formulate in funzione dell’illustrazione del motivo precedente), la violazione dell’art.395 n.4 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che la sentenza revocanda aveva condannato il ricorrente al rimborso delle spese del grado in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. “in applicazione del principio della soccombenza”. 1.3. Anche con il terzo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione art.395 n.4 cod. proc. civ.,sul presupposto che il giudice dell’appello del giudizio di divisione avrebbe condannatoil ricorrente alle spese del secondo grado di detto giudizio in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , « in assenza di qualsiasi presupposto fattuale » e sulla base di una svista percettiva, per non essere stata proposta alcuna do manda nei confronti della banca medesima. 2.I motivi possono essere congiuntamente esaminati per ragioni di connessione, atteso che essi trovano il loro comune fondamento nell’assunto – ribadito dal ricorrente anche in sede di memoria illustrativa – secondo il quale l a Corte territoriale, nella sentenza emessa nel 2017 quale giudice di appello nel giudizio di divisione endoesecutiva, avrebbe fondato la sua statuizione di condanna alle spese del Digirolamo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sull’erronea supposizione della circostanza di fatto che egli avesse A.C.01.02.2023 N. R.G. 23663/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani propostocontro la banca un a specifica domanda. Questo fatto , però, sarebbe incontrastabilmente escluso dagli atti processuali , poiché il Digirolamo avrebbe convenuto in giudizio la banca solo in funzione di integrazione del contraddittorio nel giudizio di divisione, come disposto dal giudice dell’esecuzione, senza proporre nei suoi confronti alcuna domanda. La medesima Corte territoriale, nella sentenza del 2019, di declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione per revocazione , avrebbe, dunque, erroneamente ri tenuto che a fondamento della pronuncia vi fosse un giudizio ( e quindi , eventualmente , un errore di giudizio), non rilevante ai fini della revocazione. 3. Ciò posto, gli illustrati motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 3.1.Va premesso che, ai fini della revocazione della sentenza per errore di fatto, ai sensi dell’art.395 n.4 cod. proc. civ., occorre che si integrino i seguenti presupposti: a)l’errore (c.d. di percezione) non deve consistere in un errore di giudizio ma in un errore di fatto (svista percettiva immediatamente percettibile) che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa; esso postula l’esistenza di un contrasto –risultante con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive – fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’al tra dagli atti processuali (Cass., Sez. Un., 27/11/2019, n. 31032; Cass.11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171); b) il fatto incontrastabilmente escluso di cui erroneamente viene supposta l’esistenza (o quello positivamente accertato di cui A.C.01.02.2023 N. R.G. 23663/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani erroneamente viene supposta l’inesistenza) non deve aver costituito oggetto di discussione nel processo e non deve quindi riguardare un punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata;ove su un fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, la pronuncia del giudice non si configura, infatti, come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa delle risultanze processuali, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 26/01/2022, n. 2236; Cass. 22/10/2019, n. 26890; Cass. 04/04/2019, n. 9527; Cass.30/10/2018, n. 27622; Cass. 08/06/2018, n. 14929); c) l’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in mancanza di esso, la decisione sarebbe stata di segno opposto a quella in concreto adottata (Cass. 10/06/2021, n. 16439; Cass. 29/03/2016, n. 6038; Cass. 14/11/2014, n. 24334). Nel caso di specie, dalle s tesse deduzioni contenute nel ricorso emerge che la sentenza revocanda aveva emesso la condanna nelle spese, facendo esplicito richiamo al principio di soccombenza. Deve, dunque, escludersi che il giudice della revocazione ne abbia travisato il significato , poiché la predetta pronuncia , nel rigettare l’appelloproposto dal D i girolamo, lo aveva condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell’unico appellato costituito, sul presupposto che egli fosse soccombentee la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. fosse vittoriosa. Tenuto conto di ciò, va osservato che l’applicazione del principio di soccombenza,ai fini della regolazione delle spese del giudizio , postula l’apprezzamento di una situazione giuridica, il quale, anche quando fosse fallace (traducendosi in una violazione o cattiva applicazione di quel principio), non assumerebbe il crisma dell’errore revocatorio, non A.C.01.02.2023 N. R.G. 23663/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani potendo essere assimilata ad una svista percettiva la valutazione dei profili di soccombenza e vittoria nell’ambito di un rapporto processuale. Verrebbe, dunque, in considerazione un errore di giudizio , impugnabile con i mezzi ordinari di gravame,e non un errore di fatto , sindacabile con il mezzo della revocazione. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione, escludendo la sussistenza, nella fattispecie, dell’errore revocatorio. 3.2. I rilievi che precedono sono sufficienti a dare conto della manifesta infondatezzadei motivi di ricorso. Per ragioni di completezza può tuttavia aggiungersi, ad abundantiam, che, diversamente da quanto assume il ricorrente, il giudizio in ordinealla soccombenza o vittoria di una parte processuale nei confronti di un’altra, non postula necessariamentel’apprezzamento della proposizione o meno di una domanda nell’ambito del relativo rapporto processuale. L’individuazione della parte soccombente, infatti, si fa in base al principio di causalità, il quale impone che colui il quale, col comportamentoantigiuridico tenuto prima e fuori del giudizio , ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi,ne assuma gli oneri economici, con obbligo di rimborsare alle altre parti le spese da loro anticipate, necessarie per la difesa(Cass. 30/05/2000, n. 7182; Cass.27/11/2006, n. 25141; Cass. 15/07/2008, n. 19456; Cass.29/07/2021, n. 21823;Cass. 12/12/2022, n. 36182). Nel caso di specie , la chiamata in giudizio della [OSCURATO:PERSONA], sebbene ordinata dal giudice, aveva trovato causa nel contegno processuale del ricorrente, che avevapropostola domanda di divisione, successivamente dichiarata improcedibile. A.C.01.02.2023 N. R.G. 23663/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] seguito alla proposizione di tale domanda, infatti, la banca , ricevuta la vocatio in ius – ed essendo interessat a a difendersi nel giudizio di divisione “endoesecutivo”in q uanto creditrice del medesimo debitore esecutato –, era stata posta d in anzi alla s celta se restare contumace (assumendo il rischio di provvedimenti pregiudizievoli nei suoi confronti) o se costituirsi in giudizio a mezzo di un difensore, sostenendo i consequenziali oneri economici. In ragione dell’esito del giudizio ( sfavorevole all’attore - appellante e favorevole alla convenuta - appellata) , il giudice del merito aveva correttamente individuato la parte soccombente e quella vittoriosa in base al principio di causalità, a prescindere dal rilievo se la seconda fosse stata o meno destinataria di una specifica domanda formulata dalla prima e se tale domanda fosse stataoggetto di reiezione, in rito o nel merito. 3.3.Al di là del rilievo in ordine alla configurabilità della s ituazione giuridica di soccombenza a prescindere dall’apprezzamento circa la formulazionedi una specifica domanda, va, infine , rilevato, sempre per completezza, che, nella peculiare fattispecie in esame , lo stesso assunto secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non sarebbe stata destinatariadi alcuna domanda si palesa infondat o . Deve, infatti , con siderarsi che l’istituto di credito , in quanto creditore fondiario del medesimo debitore esecutato, era stato chiamato dal ricorrente, nell’ambito del processo da lui iniziato per la divisione del bene pignorato, in qualità di “interessato”, ai sensi dell’art.181, primo comma, disp. a tt. cod. proc. civ. , in seguito al generico ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal giudice dell’esecuzione a norma del secondo comma della medesima diposizione. A.C.01.02.2023 N. R.G. 23663/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] posto, è evidenteche nell’ampia nozione di “interessati” di cui all’art.181 disp att. cod. proc. civ. si prestano effettivamente a rientrareanche – e principalmente – tutti i creditori, privilegiati e non , partecipanti alla esec uzione , per modo che , nel caso di specie, la domanda di divisione non poteva non ritenersi indirizza ta anche nei confronti della B anca C arime s.p.a. , quale soggetto co - legittimato necessario di cui la legge imponeva la partecipazione nel giudizio divisorio. Peraltro, quand’anche si volesse accedere ad una accezione più ristretta della nozione di soggetti “ inter e ssati ”, quale risultante dal disposto dell’art.181, disp att.cod. proc. civ., l’eventuale esclusione da talecategoria dei creditori intervenuti nell’esecuzione, non toccherebbe tuttavia la loro legittimazione ad intervenire nel processo divisorio a titolo di interventori adesivi, così assumendo comunque la qualità di parte del giudizio, con conseguente possibilità di essere co ndannati nelle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o ppure di vedersi riconoscere il favore dellespese nell ’ ipotesi di vittoria della stessa parte (Cass., Sez. Un., 30/10/2019, n.27846). 3.4.È appena il caso di aggiungere , infine, che , quale che fosse la posizione processuale assunta dalla ba n ca nel giudizio di divisione (tanto nell’ipotesi in cui essa fosse assimilabile a quella della parte originaria in quanto ricompresa nella nozione di “interessat i ” di cui all’art.181 disp. att. cp.c.; quanto nell’ipotesi in cui fosse assimilabile a quella dell’interventore adesivo dipendente), la legittimazione ad essere destinatariadi pronuncia sulle spe se (favorevole o sfavorevole) non era esclusa, nella fattispecie, dalla circostanza che l’integrazione del contraddittorio fosse statadisposta dal giudice, atteso che la causa della costituzione in giudizio della banca era comunque ravvisabile , come detto, nell’iniziativa processuale del ricorrente , tenuto ad A.C.01.02.2023 N. R.G. 23663/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani assumere su di sé gli oneri economici del process o cui aveva dato causa, una volta accertata l’infondatezza nel m e rito o vvero l’improcedibilità o l’inammissibilità in rito di tale iniziativa. 4.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] de ve essere rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’u