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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 35748/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14027-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1110/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 14027 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -2- Adunanza camerale del 17 maggio 2022 - Pres.

Leone, rel.

Buffa n. 56 - R.G. 14027/2021 [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 2 febbraio 2021, ha riformato la sentenza del tribunale di Castrovillari (che aveva dichiarato l'illegittimità della cancellazione di [OSCURATO:PERSONA] dall'elenco nominativo dei braccianti agricoli per l'anno 2007) ed ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la detta cancellazione, con condanna della medesima al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo; l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimato.

Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 115/2002, art. 76, comma 1 e art. 92, per aver la corte territoriale posto a carico della medesima le spese del doppio grado di giudizio, nonostante la stessa avesse prodotto la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. e versasse nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali sin dal momento del deposito del ricorso di primo grado e la detta dichiarazione si trovasse spillata e sottoscritta accanto alla nota di iscrizione a ruolo.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già rilevato che l'art. 152 att. c.p.c. è applicabile alle cause previdenziali ed assistenziali ma non anche a quelle aventi ad oggetto il mero disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura e la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, senza proposizione di contestuale domanda per prestazione previdenziale.

Infatti, in fattispecie analoghe, questa Corte ha ribadito il principio generale secondo cui «Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Nello specifico, la Corte ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli.

Così, Cass. nr. 16676 del 2020; cfr. anche Cass. n. 29010 del 2020; Cass. n. 16535 e 38701 del 2021).

Nulla per spese, essendo l'[OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14027-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1110/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 14027 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- Adunanza camerale del 17 maggio 2022 - Pres. Leone, rel. Buffa n. 56 - R.G. 14027/2021 [OSCURATO:PERSONA] c. [OSCURATO:PERSONA] La corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 2 febbraio 2021, ha riformato la sentenza del tribunale di Castrovillari (che aveva dichiarato l'illegittimità della cancellazione di [OSCURATO:PERSONA] dall'elenco nominativo dei braccianti agricoli per l'anno 2007) ed ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la detta cancellazione, con condanna della medesima al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con un unico motivo; l'[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimato. Con un unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con il D.P.R. n. 115/2002, art. 76, comma 1 e art. 92, per aver la corte territoriale posto a carico della medesima le spese del doppio grado di giudizio, nonostante la stessa avesse prodotto la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. e versasse nelle condizioni reddituali per poter beneficiare dell'esonero degli oneri processuali sin dal momento del deposito del ricorso di primo grado e la detta dichiarazione si trovasse spillata e sottoscritta accanto alla nota di iscrizione a ruolo. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha già rilevato che l'art. 152 att. c.p.c. è applicabile alle cause previdenziali ed assistenziali ma non anche a quelle aventi ad oggetto il mero disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura e la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, senza proposizione di contestuale domanda per prestazione previdenziale. Infatti, in fattispecie analoghe, questa Corte ha ribadito il principio generale secondo cui «Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento (Nello specifico, la Corte ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli. Così, Cass. nr. 16676 del 2020; cfr. anche Cass. n. 29010 del 2020; Cass. n. 16535 e 38701 del 2021). Nulla per spese, essendo l'[OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello
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