CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione, con delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Pronunciando quale giudice del rinvio, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 3 marzo 2021, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridotto a mesi due di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarati colpevoli del reato di concorso nell'accesso abusivo al sistema Re.Ge della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, fatto commesso il 16 novembre 2010. Era stato accertato che in data 16 novembre 2010 il brigadiere [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto un accesso non autorizzato al sistema Re.Ge della Procura della Repubblica di Cosenza per verificare se il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] risultava iscritto al registro indagati di quell'ufficio giudiziario. La circostanza era stata ammessa dallo stesso ufficiale dei carabinieri Palermo in sede di interrogatorio ed era stata confermata dalla funzionaria di cancelleria [OSCURATO:PERSONA]. Il medesimo compendio dichiarativo provava anche il coinvolgimento del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] quale istigatore, in quanto l'imputato Palermo aveva riferito che quella verifica gli era stata chiesta dal maresciallo [OSCURATO:PERSONA], chiamata in correità riscontrata dal dato oggettivo costituito dal fatto che la ricerca era stata effettuata proprio sul nominativo del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione della legge penale in quanto non era stato verificato il coinvolgimento nel fatto della funzionaria [OSCURATO:PERSONA], dalla cui postazione era stato effettuato l'accesso né si era tenuto conto che al maresciallo [OSCURATO:PERSONA] era stato poi riferito, contrariamente al vero, che a suo nome non risultavano iscrizioni. In ogni caso, il reato era ormai prescritto. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, in quanto, da una parte, l'incertezza in ordine al materiale esecutore dell'accesso abusivo riguarda anche la posizione del [OSCURATO:PERSONA], che aveva avuto contatti solo con il brigadiere Palermo, e, dall'altra, il coimputato si era limitato a riferire che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto se una certa indagine lo riguardasse. Inoltre, insussistente era la circostanza aggravante di cui all'art. 615-ter, comma 2 n. 1, cod. pen., in quanto la richiesta fatta dal [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto ad oggetto l'esito di un procedimento penale che non era più nella fase delle indagini preliminari. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 157 cod. pen., in quanto il termine di prescrizione risultava ormai decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone argomenti attinenti al merito, laddove valorizza il pacifico coinvolgimento nel fatto della funzionaria [OSCURATO:PERSONA] e la comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] di notizie non corrispondenti al vero per sostenere l'estraneità del Palermo rispetto al fatto. La prospettazione, inoltre, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha indicato come prova del fatto le stesse dichiarazioni dell'imputato Palermo. Il ricorso, dunque, propone un'autonoma e alternativa lettura dei dati probatori acquisiti secondo una prospettiva di merito che non è consentita nel giudizio di legittimità. 2. Anche il ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA], al primo motivo, ha contenuto di merito. Con riguardo all'accertamento in ordine al ruolo di istigatore attribuito al [OSCURATO:PERSONA], il motivo denuncia il travisamento delle dichiarazioni del coimputato Palermo. In particolare, si sostiene che il brigadiere Palermo avesse riferito che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto solo di verificare se una certa indagine lo riguardasse, e non di compiere un abusivo accesso al sistema informatico della Procura della Repubblica. La doglianza, in realtà, non denuncia una oggettiva incompatibilità tra quanto dichiarato dalla fonte di prova e quanto accertato, bensì propone una diversa valutazione della prova. La difesa, premettendo che il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al brigadiere Palermo una legittima verifica circa lo stato di un determinato procedimento in relazione al quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva condotto le indagini, collega la successiva richiesta di informazioni su di sé alla prima richiesta, con conseguente legittimità anche di questa seconda richiesta. Viene quindi operata una lettura delle dichiarazioni del correo nella prospettiva di una nuova valutazione della prova, che non è consentita nel giudizio di legittimità. Ulteriore argomento di merito viene dedotto laddove si evidenzia che l'incertezza in ordine all'autore materiale dell'accesso abusivo si riflette anche sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la tesi di accusa, avrebbe istigato Palermo, e non la [OSCURATO:PERSONA], e quindi non potrebbe essere ritenuto correo di questa. La deduzione prescinde completamente da quanto accertato e, in particolare, dal fatto che il Palermo, ricevuta la richiesta dal [OSCURATO:PERSONA], si era rivolto alla funzionaria [OSCURATO:PERSONA], la quale, in ogni caso, non avrebbe agito in autonomia, bensì su specifica richiesta del Palermo. 3. La difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato vizio di violazione di legge anche con riguardo al giudizio sull'aggravante contestata. Si deve precisare che sono state contestate e ritenute (seppur minus valenti rispetto alle attenuanti generiche) le circostanze aggravanti dell'abuso della qualità di pubblico ufficiale (art. 615-ter, comma secondo n. 1, cod. pen.) e dell'interesse pubblico del sistema informatico "violato" (art. 615-ter, comma terzo, cod. pen.). Il primo motivo di ricorso, nell'intitolazione, fa riferimento alli "erronea estensione al concorrente della circostanza soggettiva di cui al comma 2, n.1, dell'art. 615-ter c.p.", mentre nell'esposizione censura l'applicazione sia della "circostanza aggravante di cui al terzo comma dell'art. 615-ter c.p." sia di quella di cui al secondo comma n. 1 della medesima disposizione. La sentenza di annullamento ha dato atto che la difesa di [OSCURATO:PERSONA], al secondo motivo di quel ricorso, aveva denunciato violazione di legge in relazione all'estensione al [OSCURATO:PERSONA] della circostanza aggravante di cui al comma secondo n. 1 della norma incriminatrice, motivo che restava assorbito dalla pronuncia rescindente. In parte qua, il motivo non è consentito, in quanto concerne punti della decisione che non risultano essere stati devoluti alla cognizione del giudice di appello, e che, quindi, non possono essere impugnati per la prima volta con il ricorso per cassazione.Si deve aggiungere che il motivo è argomentato in fatto, in quanto deduce che il ricorrente si era limitato a chiedere al brigadiere Palermo di verificare l'esito di un procedimento nel quale l'azione penale era stata esercitata e non di compiere un accesso non autorizzato al sistema informatico della Procura, e dunque fonda la censura su un accertamento in fatto diverso da quello compiuto dai giudici del merito. 4. Il ricorso del difensore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione delle norme sulla prescrizione in relazione all'omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione da parte del giudice di rinvio. Il motivo è manifestamente infondato. Il termine massimo di prescrizione di anni dieci deve essere maggiorato dei periodi di sospensione del decorso del termine, che ammontano a complessivi giorni 124. Il termine di prescrizione veniva quindi a scadere in data 20 marzo 2021, successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. Il motivo di appello dà atto delle menzionate sospensioni, ma sostiene, contrariamente al corretto calcolo dal 16 novembre 2010, che il termine di prescrizioni fosse decorso prima del 3 marzo 2021, data nella quale è stata pronunciata la sentenza. Viene anche valorizzata una annotazione contenuta in un provvedimento di rinvio di udienza, laddove veniva indicato come termine di prescrizione la data del 2 marzo 2021, annotazione che evidentemente non ha alcun rilievo processuale e che risulta manifestamente erronea sulla base dei pacifici dati relativi al termine massimo di prescrizione e ai periodi di sospensione di cui si è detto. 5. Il ricorso del difensore di Palermo ha aggiunto che il termine massimo di prescrizione risulta essere ormai decorso. La inammissibilità dei ricorsi - qui dichiarata - impone di ritenere non rilevante a fini di prescrizione il decorso del tempo successivo alla pronuncia della decisione impugnata, in conformità agli orientamenti emersi nella presente sede di legittimità tesi a riconoscere che le cause originarie di inammissibilità precludono la valida instaurazione della ulteriore fase di impugnazione ( Sez. Un., 30.6.1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. Un., 22.11.2000, D. L., Rv. 217266; Sez. Un., 22.3.2005, Bracale, Rv. 231164). 6. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti