Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 17213/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2071/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresenta e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 18863/2016 del TRIBUNALE di ROMAdepositata il10/10/2016, R.G.N. 53366/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 10.10.2016, il Tribunale di Roma ha confermato la pronuncia del locale Giudice di pace che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso il precetto con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] le aveva ingiunto il pagamento di somme rivenienti da una precedente ordinanza di assegnazione relativa a spese per una procedura esecutiva e, in accoglimento del gravame incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., ha condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del primo grado; che avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt.325, 333, 334 e 335 c.p.c. per avere il Tribunale accolto il gravame incidentale relativo alle spese del primo grado, nonostante che, avendo ad oggetto un capo di sentenza non impugnato con il gravame principale, dovesse essere proposto a pena di decadenza entro trenta giorni dalla notifica della sentenza o, alternativamente, dell’atto di appello, mentre nel caso di specie era stato proposto solo con la costituzione in appello avvenuta ben oltre; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 37 e 112 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che l’odierna controricorrente avesse correttamente operato la ritenuta d’acconto, laddove, trattandosi di questione sottratta alla giurisdizione ordinaria, essa avrebbe dovuto essere rimessa alla competente giurisdizione tributaria; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole in subordine di violazione dell’art. 102 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che la questione di cui al motivo che precede potesse essere decisa senza il necessario contraddittorio con l’amministrazione finanziaria; che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il Tribunale ritenuto provato che il pagamento fosse avvenuto nei dieci giorni dalla notifica del pignoramento; che, con il quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt.1181 c.c. e 112 c.p.c. nonché omessa valutazione di una circostanza determinante quanto al calcolo della ritenuta d’acconto; che il primo motivo è infondato, essendo ormai consolidato il principio secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della c.d. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (così da ult.

Cass.nn. 15770 del 2018, 25285 del 2020 e 26139 del 2022); che il secondo e il terzo motivo sono del pari infondati, essendosi chiarito che le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, con conseguente estraneità alla lite dell'ente impositore, il quale non può ritenersi litisconsorte necessario in ragione dell’anzidetta autonomia dei rapporti tra contribuenti rispetto a quelli nei confronti del fisco (così Cass.

S.U. nn. 15031 e 15032 del 2009, seguite da numerose successive conformi); che il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, pretendendo di veicolare in questa sede questioni di fatto in presenza di una doppia conforme di merito e in spregio al divieto di cui all’art. 348-terc.p.c.; che del pari inammissibile è l’ulteriore profilo di doglianza proposto con la memoria dep. ex art. 378 c.p.c., con cui si denuncia la nullità della sentenza impugnata ex art. 616 c.p.c. per mancata citazione del terzo pignorato, essendo consolidato il principio secondo cui la funzione della memoria ex art. 378 c.p.c. è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di dedurre nuove censure o di sollevare questioni nuove che non siano rilevabili d'ufficio o di specificare, integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari di ricorso (così, tra le numerosissime, Cass. n. 24007 del 2017); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2071/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresenta e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 18863/2016 del TRIBUNALE di ROMAdepositata il10/10/2016, R.G.N. 53366/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 10.10.2016, il Tribunale di Roma ha confermato la pronuncia del locale Giudice di pace che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. avverso il precetto con cui l’avv. [OSCURATO:PERSONA] le aveva ingiunto il pagamento di somme rivenienti da una precedente ordinanza di assegnazione relativa a spese per una procedura esecutiva e, in accoglimento del gravame incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., ha condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del primo grado; che avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt.325, 333, 334 e 335 c.p.c. per avere il Tribunale accolto il gravame incidentale relativo alle spese del primo grado, nonostante che, avendo ad oggetto un capo di sentenza non impugnato con il gravame principale, dovesse essere proposto a pena di decadenza entro trenta giorni dalla notifica della sentenza o, alternativamente, dell’atto di appello, mentre nel caso di specie era stato proposto solo con la costituzione in appello avvenuta ben oltre; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 37 e 112 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che l’odierna controricorrente avesse correttamente operato la ritenuta d’acconto, laddove, trattandosi di questione sottratta alla giurisdizione ordinaria, essa avrebbe dovuto essere rimessa alla competente giurisdizione tributaria; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole in subordine di violazione dell’art. 102 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che la questione di cui al motivo che precede potesse essere decisa senza il necessario contraddittorio con l’amministrazione finanziaria; che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere il Tribunale ritenuto provato che il pagamento fosse avvenuto nei dieci giorni dalla notifica del pignoramento; che, con il quinto motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt.1181 c.c. e 112 c.p.c. nonché omessa valutazione di una circostanza determinante quanto al calcolo della ritenuta d’acconto; che il primo motivo è infondato, essendo ormai consolidato il principio secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della c.d. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione (così da ult. Cass.nn. 15770 del 2018, 25285 del 2020 e 26139 del 2022); che il secondo e il terzo motivo sono del pari infondati, essendosi chiarito che le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario, con conseguente estraneità alla lite dell'ente impositore, il quale non può ritenersi litisconsorte necessario in ragione dell’anzidetta autonomia dei rapporti tra contribuenti rispetto a quelli nei confronti del fisco (così Cass. S.U. nn. 15031 e 15032 del 2009, seguite da numerose successive conformi); che il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, pretendendo di veicolare in questa sede questioni di fatto in presenza di una doppia conforme di merito e in spregio al divieto di cui all’art. 348-terc.p.c.; che del pari inammissibile è l’ulteriore profilo di doglianza proposto con la memoria dep. ex art. 378 c.p.c., con cui si denuncia la nullità della sentenza impugnata ex art. 616 c.p.c. per mancata citazione del terzo pignorato, essendo consolidato il principio secondo cui la funzione della memoria ex art. 378 c.p.c. è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di dedurre nuove censure o di sollevare questioni nuove che non siano rilevabili d'ufficio o di specificare, integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari di ricorso (così, tra le numerosissime, Cass. n. 24007 del 2017); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que
Sentenza Cassazione n. 17213/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris