CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44079/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 19/02/2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui l'imputato era stato condannato per ricettazione di un assegno. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva tenuto conto della modestissima entità del danno patrimoniale, invero mai verificatosi perché l'assegno non era mai stato incassato; pertanto, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto applicare la norma di cui all'art. 62 n.4 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, la motivazione della sentenza impugnata ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res". (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione del tribunale che aveva riconosciuto l'attenuante in questione con riferimento ad un assegno di importo pari a euro 2.340, omettendo di considerare il "modus operandi" dell'imputato). (Sez. 2, Sentenza n. 42866 del 20/06/2017, PG in proc. Gavitone, Rv. 271154 - 01). A fronte della esauriente motivazione della Corte di appello sul punto, il ricorso si limita ad una generica considerazione, per cui lo stesso, essendo privo di specificità, deve essere ritenuto inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/10/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 4essini D'Agostini EPO