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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 14664/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14892/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4649/2017, depositata il15/11 /201 7 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, di cui all’epigrafe, che, in controversia su impugnazione del diniego all'istanza di rimborso dell’Irpef, anno 2006, avanzata dallo stesso contribuente - ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA], presso la quale aveva lavorato dal 1995 al 1993- ha accolto l'appello dell'Ufficio e, riformando la sentenza del giudice di prime cure, ha rigettato il ricorso del contribuente, che, con l’originaria istanza, aveva chiesto la restituzione dell'Irpef trattenuta in eccesso dal sostituto Fondo di previdenza per il personale della [OSCURATO:PERSONA] italiana, in sede di liquidazione della ritenuta fiscale sull’imponibile totale della rendita capitalizzata derivante dai versamenti, senza dedurre dall’imponibile lordo il 4 per cento dei contributi versati dallo stesso Lavelli, come dovuto ai sensi dell’art. 17, comma 2, t.u.i.r., nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 47 del 2000.

L’ufficio resiste con nota finalizzata alla mera partecipazione all’eventuale udienza di discussione.

Considerato che: 1.Con il primo motivo, il contribuente denunzia « violazione o falsa applicazione dell’art. 17, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 47 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.», lamentando che la CTR non abbia riconosciuto che, ai fini dell’applicazione dell’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, i contributi controversi erano stati effettivamente pagati al Fondo di previdenza complementare della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) dal lavoratore.

Il motivo è infondato, sebbene la motivazione adottata dalla CTR vada integrata. [OSCURATO:PERSONA] ha operato in regime sostitutivo del regime generale di previdenza obbligatoria per invalidità e vecchiaia per i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA].

Inizialmente, dunque, la partecipazione di essi al Fondo era obbligatoria, costituendo parte integrante del contratto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente,dal 1° gennaio 1955, a seguito d ella decisione governativa di estendere l'iscrizione dei dipendenti della banca all'assicurazione generale obbligatoria presso l'Inps, con attivazione dei corrispondenti obblighi contributivi, il Fondo, da funzione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, ha iniziato a svolgere la funzione di previdenza complementare integrativa (Cass.28/12/ 2016, n. 27079). [OSCURATO:PERSONA] pensione Comit, dunque, in quanto iscritto all'albo dei fondi presso la Covip e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica,al fine di garantire all'avente diritto un adeguato tenore di vita all'età pensionabile (in tal senso Cass.n. 27078 del 2016; Cass. n. 27079 del 2016).

Secondo la ricostruzione in fatto operata dalla CTR sulla base della documentazione in atti (ed in particolare dalla comunicazione proveniente dallo stesso Fondo), per evitare una doppia trattenuta sulle retribuzioni, una afavore dell'Inps e l'altra a favore del Fondo, era applicato, sulla base di accordo tra la Banca ed organi di rappresentanza dei lavoratori, il meccanismo dell'incrocio contributivo (chassé croisé).Tale meccanismo, sorto come puro strumento di semplificazione contabile, imputava formalmente alla banca il contributo previdenziale obbligatorio gravante per legge sul lavoratore e destinato all'Inps, mentre imputava formalmente al lavoratore quello destinato al [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, supponendo la corrispondenza dei due contributi, quello destinato all’Inps doveva ritenersi sostanzialmente a carico del lavoratore, in conformità̀ alla previsione legislativain materia; mentre quello destinato al Fondo doveva considerarsi, per il periodo compreso tra il 1955 e 1994 , come posto sostanzialmente a carico della Banca.

Dal 1995 al 1999, poi, il contributo al Fondo era stato posto unicamentea carico della Banca.

La questionedei presupposti dell’ esenzione pro quota di cui all’art. 17, comma due, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel caso sub iudice, attienesì all'individuazione del soggetto che ha effettivamente pagato i contributi al [OSCURATO:PERSONA], ma si innesta inevitabilmente anche sulla natura obbligatoria o facoltativa dei contributi erogati al fondo di previdenza complementare( che infatti dalla stessa sentenza impugnata risulta costituire la premessa delle difese dell’appellato, nei termini di pretesa «obbligatorietà, in capo ai dipendenti, del pagamento dei contributi in oggetto»).

Sulla questione, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che « Questa Corte (Cass., sez. 6-5, 1 luglio 2020, n. 13353), con orientamento consolidato (Cass., sez. 6-5, 10 dicembre 2020, n. 28125; Cass., sez. 6-5, 19 dicembre 2019, n. 33828), ha ritenuto che la prestazione di capitale in Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della [OSCURATO:PERSONA]), effettuata in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento ("zainetto"), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lettera a) dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass., sez. 5, 8 maggio 2019, n. 1215; Cass., sez. 6-5, 4 gennaio 2018, n. 124; Cass., sez. 6-5, 19 dicembre 2019, n. 33827).

Si è chiarito che l'imponibile delle prestazioni erogate dei fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include pertanto anche i contributi versati [d]al dipendente, attesa la natura facoltativa degli stessi (Cass.n. 27078 del 2016; Cass. n. 27079 del 2016).

Sono dunque fiscalmente esenti a norma dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 1986 soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati "in ottemperanza a disposizioni di legge".» (Cass.16/09/2021, n. 25035, in motivazione, in particolare ai punti 1.4.,1.5 ed 1.6; in senso conforme, ex multis, Cass. 12/03/2020, n. 7103; Cass. 11 /02/ 2020, n. 3330; Cass.05/03/2018, n. 5144; Cass. 07/05/2010, n. 11156 ; Cass., Sez.

U., Sentenza n. 22 giugno 2011, 13669).

In particolare, in ordine alla natura volontaria e non obbligatoria della contribuzione al fondo per cui è causa, è stato rilevato ( v. le citate Cass. n. 27078 e 27079 del 2016 , in motivazione ) che «il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all'Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica».E si è aggiunto che « proprio per il fatto che - come deduce lo stesso ricorrente - l'iscrizione al fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione tra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge ed ̀ , quindi, facoltativa, la base impo nibile delle prestazioni effettuate dal suddetto fondo non può̀ che essere costituita dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore, laddove gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti (o, comunque, assoggettati a diverso regime di computo della base imponibile, come in materia di applicazione della franchigia per cui ̀ causa) sono quelli di carattere obbligatorio, versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass., Sez.

VI, 19 dicembre 2019, n. 33827).» (Cass. n. 28125 del 2020, cit., in motivazione).

La natura non obbligatoria della contribuzione esclude pertanto a monte l’applicabilità dell’esenzione pro quota di cui all’art. 17, comma due, d.P.R. n. 917 del 1986, a prescindere dalla non riconducibilità sostanziale allo stesso contribuente dei relativi versamenti, dato, quest’ultimo, che la sentenza impugnata ha comunque accertato in fatto, sulla base della documentazione menzionata nella motivazione. 2.Con il secondo motivo, il contribuente denuncia « violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento delle prove e conseguenziale violazione dell’art. 17, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 47 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4c.p.c.», lamentando che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’art. 19 del titolo IV dello Statuto del Fondo pensioni per il personale della [OSCURATO:PERSONA] del 1999, nella parte in cui afferma che i contributi da versare allo stesso fondo sono dovuti dalla banca, costituisca prova del diniego del rimborso.

Il motivo è inammissibile, per la sua assoluta genericità ed indeterminatezza.

Infatti, dopo aver premesso di trascrivere il contenuto del ridetto art. 19 dello Statuto, il ricorrente (pagg. 26-29) riproduce invece una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad un terzo (“[OSCURATO:PERSONA]”).

La non coincidenza oggettiva del documento trascritto rispetto a quello di cui si denuncia il “travisamento” non consentono a questa Corte di comprendere univocamente quale sia l’effettivo oggetto della censura.

Tanto meno ̀ d’ausilio l’ulteriore testo del mezzo, che si limita a concludere che dalla riproduzione «è del tutto evidente che l’informazione probatoria tratta dalla CTR dalla nota richiamata non esiste nel documento prodotto in giudizio».

Va poi evidenziato, in termini di ulteriore inammissibilità del mezzo, che l’art. art. 19 dello Statuto del fondo, dato oggettivo che sarebbe stato oggetto del “travisamento” denunziato, non ̀ menzionato nella se ntenza impugnata. 3.Con il terzo motivo, il contribuente denuncia che la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ.

Il motivo è infondato.

Infatti «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass.,S.U., 07/04/2014, n. 8053).Nessuna di tali patologie si manifesta nella motivazione della decisione impugnata, che consente di ricostruire il percorso logico e giuridico, non contraddittorio, costituente la ratio decidendi.

Tanto premesso, deve aggiungersi che,comunque, essendo conforme a diritto, per le ragioni già esposte, la soluzione cui perviene la sentenza impugnata negando il diritto al rimborso, anche l’ipotetico vizio della motivazione non determinerebbe l’accoglimento del ricorso.

Infatti « Il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art.384 c.p.c..» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6145).

4. Nulla sulle spese, non avendo svolto difese effettive la resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14892/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4649/2017, depositata il15/11 /201 7 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, di cui all’epigrafe, che, in controversia su impugnazione del diniego all'istanza di rimborso dell’Irpef, anno 2006, avanzata dallo stesso contribuente - ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA], presso la quale aveva lavorato dal 1995 al 1993- ha accolto l'appello dell'Ufficio e, riformando la sentenza del giudice di prime cure, ha rigettato il ricorso del contribuente, che, con l’originaria istanza, aveva chiesto la restituzione dell'Irpef trattenuta in eccesso dal sostituto Fondo di previdenza per il personale della [OSCURATO:PERSONA] italiana, in sede di liquidazione della ritenuta fiscale sull’imponibile totale della rendita capitalizzata derivante dai versamenti, senza dedurre dall’imponibile lordo il 4 per cento dei contributi versati dallo stesso Lavelli, come dovuto ai sensi dell’art. 17, comma 2, t.u.i.r., nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 47 del 2000. L’ufficio resiste con nota finalizzata alla mera partecipazione all’eventuale udienza di discussione. Considerato che: 1.Con il primo motivo, il contribuente denunzia « violazione o falsa applicazione dell’art. 17, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 47 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.», lamentando che la CTR non abbia riconosciuto che, ai fini dell’applicazione dell’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, i contributi controversi erano stati effettivamente pagati al Fondo di previdenza complementare della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) dal lavoratore. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione adottata dalla CTR vada integrata. [OSCURATO:PERSONA] ha operato in regime sostitutivo del regime generale di previdenza obbligatoria per invalidità e vecchiaia per i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]. Inizialmente, dunque, la partecipazione di essi al Fondo era obbligatoria, costituendo parte integrante del contratto di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente,dal 1° gennaio 1955, a seguito d ella decisione governativa di estendere l'iscrizione dei dipendenti della banca all'assicurazione generale obbligatoria presso l'Inps, con attivazione dei corrispondenti obblighi contributivi, il Fondo, da funzione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, ha iniziato a svolgere la funzione di previdenza complementare integrativa (Cass.28/12/ 2016, n. 27079). [OSCURATO:PERSONA] pensione Comit, dunque, in quanto iscritto all'albo dei fondi presso la Covip e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica,al fine di garantire all'avente diritto un adeguato tenore di vita all'età pensionabile (in tal senso Cass.n. 27078 del 2016; Cass. n. 27079 del 2016). Secondo la ricostruzione in fatto operata dalla CTR sulla base della documentazione in atti (ed in particolare dalla comunicazione proveniente dallo stesso Fondo), per evitare una doppia trattenuta sulle retribuzioni, una afavore dell'Inps e l'altra a favore del Fondo, era applicato, sulla base di accordo tra la Banca ed organi di rappresentanza dei lavoratori, il meccanismo dell'incrocio contributivo (chassé croisé).Tale meccanismo, sorto come puro strumento di semplificazione contabile, imputava formalmente alla banca il contributo previdenziale obbligatorio gravante per legge sul lavoratore e destinato all'Inps, mentre imputava formalmente al lavoratore quello destinato al [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, supponendo la corrispondenza dei due contributi, quello destinato all’Inps doveva ritenersi sostanzialmente a carico del lavoratore, in conformità̀ alla previsione legislativain materia; mentre quello destinato al Fondo doveva considerarsi, per il periodo compreso tra il 1955 e 1994 , come posto sostanzialmente a carico della Banca. Dal 1995 al 1999, poi, il contributo al Fondo era stato posto unicamentea carico della Banca. La questionedei presupposti dell’ esenzione pro quota di cui all’art. 17, comma due, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel caso sub iudice, attienesì all'individuazione del soggetto che ha effettivamente pagato i contributi al [OSCURATO:PERSONA], ma si innesta inevitabilmente anche sulla natura obbligatoria o facoltativa dei contributi erogati al fondo di previdenza complementare( che infatti dalla stessa sentenza impugnata risulta costituire la premessa delle difese dell’appellato, nei termini di pretesa «obbligatorietà, in capo ai dipendenti, del pagamento dei contributi in oggetto»). Sulla questione, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che « Questa Corte (Cass., sez. 6-5, 1 luglio 2020, n. 13353), con orientamento consolidato (Cass., sez. 6-5, 10 dicembre 2020, n. 28125; Cass., sez. 6-5, 19 dicembre 2019, n. 33828), ha ritenuto che la prestazione di capitale in Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale della [OSCURATO:PERSONA]), effettuata in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento ("zainetto"), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. Ne consegue che la base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi della lettera a) dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass., sez. 5, 8 maggio 2019, n. 1215; Cass., sez. 6-5, 4 gennaio 2018, n. 124; Cass., sez. 6-5, 19 dicembre 2019, n. 33827). Si è chiarito che l'imponibile delle prestazioni erogate dei fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include pertanto anche i contributi versati [d]al dipendente, attesa la natura facoltativa degli stessi (Cass.n. 27078 del 2016; Cass. n. 27079 del 2016). Sono dunque fiscalmente esenti a norma dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 1986 soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati "in ottemperanza a disposizioni di legge".» (Cass.16/09/2021, n. 25035, in motivazione, in particolare ai punti 1.4.,1.5 ed 1.6; in senso conforme, ex multis, Cass. 12/03/2020, n. 7103; Cass. 11 /02/ 2020, n. 3330; Cass.05/03/2018, n. 5144; Cass. 07/05/2010, n. 11156 ; Cass., Sez. U., Sentenza n. 22 giugno 2011, 13669). In particolare, in ordine alla natura volontaria e non obbligatoria della contribuzione al fondo per cui è causa, è stato rilevato ( v. le citate Cass. n. 27078 e 27079 del 2016 , in motivazione ) che «il Fondo pensione Comit, in quanto iscritto all'Albo dei fondi presso la COVIP e assoggettato alla sua vigilanza, costituisce una forma di previdenza complementare, concretizzandosi in una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario, con lo scopo di integrare la pensione pubblica».E si è aggiunto che « proprio per il fatto che - come deduce lo stesso ricorrente - l'iscrizione al fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione tra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge ed ̀ , quindi, facoltativa, la base impo nibile delle prestazioni effettuate dal suddetto fondo non può̀ che essere costituita dall'intera somma da esso erogata, comprensiva dei contributi versati dal lavoratore, laddove gli unici contributi previdenziali che non concorrono a formare il reddito e restano fiscalmente esenti (o, comunque, assoggettati a diverso regime di computo della base imponibile, come in materia di applicazione della franchigia per cui ̀ causa) sono quelli di carattere obbligatorio, versati in ottemperanza a disposizioni di legge (Cass., Sez. VI, 19 dicembre 2019, n. 33827).» (Cass. n. 28125 del 2020, cit., in motivazione). La natura non obbligatoria della contribuzione esclude pertanto a monte l’applicabilità dell’esenzione pro quota di cui all’art. 17, comma due, d.P.R. n. 917 del 1986, a prescindere dalla non riconducibilità sostanziale allo stesso contribuente dei relativi versamenti, dato, quest’ultimo, che la sentenza impugnata ha comunque accertato in fatto, sulla base della documentazione menzionata nella motivazione. 2.Con il secondo motivo, il contribuente denuncia « violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento delle prove e conseguenziale violazione dell’art. 17, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 47 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4c.p.c.», lamentando che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’art. 19 del titolo IV dello Statuto del Fondo pensioni per il personale della [OSCURATO:PERSONA] del 1999, nella parte in cui afferma che i contributi da versare allo stesso fondo sono dovuti dalla banca, costituisca prova del diniego del rimborso. Il motivo è inammissibile, per la sua assoluta genericità ed indeterminatezza. Infatti, dopo aver premesso di trascrivere il contenuto del ridetto art. 19 dello Statuto, il ricorrente (pagg. 26-29) riproduce invece una comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad un terzo (“[OSCURATO:PERSONA]”). La non coincidenza oggettiva del documento trascritto rispetto a quello di cui si denuncia il “travisamento” non consentono a questa Corte di comprendere univocamente quale sia l’effettivo oggetto della censura. Tanto meno ̀ d’ausilio l’ulteriore testo del mezzo, che si limita a concludere che dalla riproduzione «è del tutto evidente che l’informazione probatoria tratta dalla CTR dalla nota richiamata non esiste nel documento prodotto in giudizio». Va poi evidenziato, in termini di ulteriore inammissibilità del mezzo, che l’art. art. 19 dello Statuto del fondo, dato oggettivo che sarebbe stato oggetto del “travisamento” denunziato, non ̀ menzionato nella se ntenza impugnata. 3.Con il terzo motivo, il contribuente denuncia che la sentenza impugnata sarebbe affetta da motivazione apparente, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ. Il motivo è infondato. Infatti «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass.,S.U., 07/04/2014, n. 8053).Nessuna di tali patologie si manifesta nella motivazione della decisione impugnata, che consente di ricostruire il percorso logico e giuridico, non contraddittorio, costituente la ratio decidendi. Tanto premesso, deve aggiungersi che,comunque, essendo conforme a diritto, per le ragioni già esposte, la soluzione cui perviene la sentenza impugnata negando il diritto al rimborso, anche l’ipotetico vizio della motivazione non determinerebbe l’accoglimento del ricorso. Infatti « Il ricorso per cassazione che denunci il vizio di motivazione della sentenza, perché meramente apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c., non può essere accolto qualora la questione giuridica sottesa sia comunque da disattendere, non essendovi motivo per cui un tale principio, formulato rispetto al caso di omesso esame di un motivo di appello, e fondato sui principi di economia e ragionevole durata del processo, non debba trovare applicazione anche rispetto al caso, del tutto assimilabile, in cui la motivazione resa dal giudice dell'appello sia, rispetto ad un dato motivo, sostanzialmente apparente, ma suscettibile di essere corretta ai sensi dell'art.384 c.p.c..» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6145). 4. Nulla sulle spese, non avendo svolto difese effettive la resistente. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp
Sentenza Cassazione n. 14664/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris