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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 24289/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 12119/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Teramo – Asl di Teramo, in persona del Direttore Generale f.f. pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1905/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] è stato imputato di alcuni reati commessi ai danni della Regione Abruzzo e della Asl di Teramo.

In sintesi, l’accusa era la seguente: di avere espresso un parere legale sulla possibilità di rimborso di crediti extra budgetdi alcune strutture sanitarie, sulla base di una particolare procedura che alla fine comportava una cartolarizzazione del creditoe l’autocertificazione da parte del creditore che il credito era effettivo.

Il GUP di Pescara ha condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] assumendo che costui aveva concorso con le strutture private nella truffa ai danni della Regione e della ASL, avendo dato loro un contributo per ottenere il pagamento di crediti solamente autocertificati e mai verificati, suggerendo alle società in convenzione la procedura di cartolarizzazione,che poi aveva consentito loro di far valere quei crediti.

La decisione del GUP di Pescara è stata impugnata sia dall’Anello che dalla Procuradella Repubblica: il primo ovviamente per dolersi della condanna subita, la seconda per contestare l’assoluzione di Anello quanto al capo di imputazione di corruzione.

La Corte di Appello di L’Aquila ha assolto del tutto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dunque ha rigettatoaltresì l’appello della Procura: ha ritenuto che il legale aveva fornito solo un parere sulla astratta validità di quei crediti.

La sentenza di appello è stata impugnata per Cassazione dalle sole parti civili, ed è stata, ai soli effetti civili,per l’appunto, annullata con rinvio. 2.-La ASL di Teramo ha dunque riassunto il giudizio di rinvio nel quale ha chiesto il risarcimento dei dannipatrimoniali (circa 7 milioni) e di quelli non patrimoniali dovuti alla lesione dell’immagine dell’ente. 3.-La Corte di Appello di L’Aquila ha ritenuto come accertato l’elemento oggettivo del reato, sul presupposto che la decisione del primo grado era stata confermata in Cassazione, per cui restava in quella sede da accertare solo l’elemento soggettivo.

Ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, ritenendo non provato che l’esborso fosse stato fatto a carico della ASL, ma ha accolto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nella sfiducia creatasi sulla ASL per il fatto di avere quest’ultima pagato crediti inesistenti.

Ha quantificato tale danno in 250 mila euro. 3.1-Questa decisione è impugnata qui da [OSCURATO:PERSONA] con nove motivi.

La ASL chiede il rigetto del ricorso con controricorso.

Memorie del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 392, 394 c.p.c. e 62 c.p.p.

Secondo il ricorrente,la Corte di Appello in sede di rinvio ha ritenuto vincolante l’accertamento del fatto da parte del giudice penale, e, di conseguenza, ha preso atto del fatto che la Cassazione penale ha confermato la decisione del primo grado, che aveva affermato la responsabilità del ricorrente.

Costui obietta che, a prescindere dalprincipio per cui non c’è alcun vincolo della sentenza penale che annulla ai soli effetti civili, a ben vedere l’accertamento penale era semmai di assoluzione per non aver commesso il fatto. 5.-Con il secondo motivosi prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c.

Secondo il ricorrente anche a non voler ammettere la fondatezza del primo motivo- ossia l’errore di considerare come vincolante il giudicato penale, o meglio di considerare come acquisito l’accertamento in esso contenuto- non si può comunque non considerare l’assoluto difetto di motivazione, proprio conseguente a tale assunto: avendo i giudici di merito preso per accertato (dalla sentenza penale) l’elemento materiale del reato, ciò liha condotti a non motivare dunque sulla sua effettiva sussistenza e sulla sua rilevanza ai fini civilistici. 6.-Con il terzo motivosi prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c. in relazione all’elemento soggettivo.

Anche su questo punto, secondo il ricorrente, la Corte di merito ha preso atto dell’accertamento fatto in sede penale, senza motivare la sua adesione a quell’accertamento e comunque senza una adeguata motivazione sull’autonoma rilevanza dell’elemento soggettivo nella responsabilità civile.

Inoltre, l’affidamento del giudice del rinvio sull’accertamento contenuto nel primo processo penale (Gup di Pescara) sarebbe basato sull’erroneo presupposto che quell’accertamento è stato confermato dalla Cassazione: il che, secondo il ricorrente, è del tutto errato, in quanto la Corte di Cassazione non ha confermato alcunché, ma ha semplicemente richiesto un nuovo giudizio rispetto a quello formulato in appello.

I motivi presentano connessione logica, e dunque possono considerarsi insieme, esono fondati.

A dire il vero, in via di principio, i giudici di merito riconoscono la regola per cui in caso di annullamento da parte del giudice penale e di rinvio sui soli effetti civili si determina una piena traslatio al giudice civile, il quale deve rivalutare il fatto alla luce con dell’illecito civile, sia quanto all’elemento oggettivo che soggettivo (Cass. 15859/2019; da ultimo, Cass.30496/ 2022), principio confermato dalle stesse sezioni unite penali con la sentenza n. 22065 del 2001.

Ma, riconosciuto questo principio di diritto, non ne fanno buon uso, in quanto , da un lato, utilizzanol’accertamento fatto dal giudice penale – quello di primo grado– e , per altro verso , circostanza ancora p iù significativa, lo va luta no con i criteri dettati dalla decisione penale che, in sede di legittimità, ha annullato con rinvio: si legge infatti (punto

2.1. della motivazione) che occorre valutarei fatti come indicato dalla cassazione penale che ha annullato l’assoluzione, ossia considerandoli unitariamente e non singolarmente.

Infatti, a pagina 14, i giudici di merito ritengono condivisibili le valutazion i compiute dal Tribunale di Pescara (primo grado del giudizio penale ) “la cui conformità ai principi di diritto è stata confermata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 7073/ 2015 secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era inserito nell’attività criminosa alla quale ha apportato il suo contributo traendone gli utili economici, evidenziando così, sotto il profilo soggettivo, il dolo intenzionale della sua condotta, quanto all’abuso di ufficio, e il dolo diretto quanto agli altri reati contestati”.

Il che significa che l’accertamento dell’elemento soggettivo è evitato dai giudici di merito, ed è ricavato dall’accertamento penale.

In sostanza, difetta l’autonoma valutazione dei fatti, ai fini dell’illecito civile , essendo piuttosto l’accertamento la conseguenza del la presa d’atto che la decisione della Cassazione penale ha fatto nient’altro che confermare la condanna in primo grado, e che dunque può essere utilizzata la valutazione dei fatticontenuta in quest’ultima. 7.-Con il quarto motivo si prospetta omesso esame di un fatto decisivo e rilevante.

Nel ritenere vincolante l’accertamento penale, la Corte di Appello avrebbe trascurato di conseguenza di esaminare fatti decisivi e controversi: in primo luogo quale potesse essere il ruolo del parere offerto dal difensore, ossia se quel parere, al di là della sua condivisibilità nel merito, potesse costituire un contributo ad un disegno criminosoaltrui.

In particolare, la Corte di Appello avrebbe tratto la sua conclusione dalla circostanza che nel parere incriminato non si dava alcun rilievo alla effettiva esistenza dei crediti (che erano soltanto autocertificati) ed alla esistenza di provvedimenti normativi e regolamentari che limitavano il rimborso escludendo crediti extra budget.

Osserva il ricorrente che il parere era stato richiesto e verteva sulla sola fondatezza giuridica delle pretese delle case di cura, e non riguardava ovviamente i presuppostidi fatto di tale pretesa, ossia l’esistenza dei crediti, di cui si è occupato il giudice del rinvio.

Inoltre,il parere aveva invece tenutoconto dei provvedimenti amministrativi che fissavano il budget, oggetto poi di annullamenti amministrativi, proprio perché su tali provvedimenti era stato reso.

A fronte di ciò, la sentenza impugnata non si è fatta carico di dire se il parere era semplicemente opinabile oppure se era talmente erroneo da costituire indizio di una partecipazione del ricorrente alla frode.

Il motivo è fondato.

Tra i fatti che i giudici di merito considerano decisivi per ritenere il parere rilevante ai fini del rimborso delle prestazioni, ossia per poter dire che quel parere ha indotto la Asl a pagare i crediti, emergerebbe la circostanza che il parere ha taciuto la questione della effettiva sussistenza dei crediti, ed ha taciuto della esistenza del procedimento penale a carico di uno dei pretesi creditori.

Questa prospettiva però trascura il fatto decisivo che, come riportato nello stesso ricorso, anche i n nota, il parere era stato richiesto esclusivamente sull’aspetto giuridicodella questione, e non aveva lo scopo di accertare l’effettiva sussistenza dei crediti.

Era chiesto, ed è stato reso,sul diritto al rimborso di quei creditidopo la loro cartolarizzazione, e non sulla sussistenza effettiva del credito in capo alle società richiedenti.

Con la conseguenza che l’omesso riferimento, e ciò vale anche per l’esistenza del procedimento penale, alla questione della fondatezza del credito, ossia alla circostanza che il credito spettasse o meno, in quel parere, non può considerarsi indizio di una dolosa preordinazione del parere a raggirare l’amministrazione. 8.-Il quinto motivoprospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c. su un aspetto decisivo.

Ilgiudice del rinvio ha ritenuto che indizi del contributo dato dal ricorrente alla truffa fossero da ravvisare sia nel fatto di avere costui percepito un ingente compenso, per il parere, da tale Angelini, titolare di una casa di cura, sia dai rapporti di amicizia con tale Masciarelli, che aveva dato avvio alla cartolarizzazione.

Ciò il giudice del rinvio ha tratto dall’accertamento contenuto nella decisione penale di primo grado, e quindi, secondo il ricorrente, ancora una volta in modo illegittimo, ossia dando per accertati fatti che invece andavano accertati in via autonoma.

Quindi, tra l’altro, senza motivare adeguatamente perché si ritenevano sussistenti quei fatti.

Questo motivo può considerarsi assorbito dall’accoglimento dei primi tre. 9.-Il sesto m otivo prospetta violazione degli articoli 40,41 c.p. e 1223, 2043 c.c.

La censura, adifferenza delle precedenti, riguarda il risarcimento del da n no.

Il giudice del rinvio ha negato alla ASL il danno patrimoniale sul presupposto che non vi era prova dell’esborso, ossia dell’effettivo pagamento da parte della ASL di quei crediti.

Ha poi però riconosciuto un danno non patrimoniale da lesione dell’immagine per il discredito che presso l’opinione pubblica sarebbe derivatoa carico della ASL per il fatto di effettuare pagamenti illeciti.

Non solo il ricorrente ravvisa una contraddizione in questo ragionamento: ritenere lesivo dell’immagine il fatto di effettuare pagamenti illeciti, dopo aver negato che vi fosse prova di tali pagamenti.

Ma soprattutto il ricorrente contesta l’assenza di motivazione sull’efficienza causale del suo parere rispetto al danno alla immagine della ASL.

Inoltre, il ragionamento della corte di merito sarebbe viziato, sempre quanto all’aspetto del nesso di causalità, sotto altro profilo: la corte di merito assume infatti che il parere è stato determinante per la delibera e dunque per il pagamento dei crediti, ma non mette in relazione il parere con il danno alla immagine: seppurdeterminante per il pagamento, non è detto che lo sia stato per il danno allaimmagine. [OSCURATO:PERSONA] infatti ha provveduto autonomamente a contabilizzare l’ammontare delle somme da corrispondere. 10.- Il settimo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

Infatti, secondo la corte di rinvio , il danno al l a immagine è derivato dalla circostanza di aver pagato crediti inesistenti.

I giudici di merito ritengono che a questo danno abbia contribuito l’avvocato con il suo parere, ma senza considerare che il parere,come già detto nei motivi precedenti, non si occupava della esistenza dei crediti, ossia non era rivolto a valutare se i crediti esistessero o meno, ma solo a dire della loro astratta risarcibilità. 11.-L’ottavo motivo prospetta violazione degli articoli 1223, 2043, 2059 c.c.

Come corollario del motivo precedente si eccepisce che, ad ogni modo, una lesione della immagine poteva derivare dal pagamento di crediti non sussistenti solo ove si fosse dimostrato che queicredit i effettivamente non lo erano, ossia che,in fatto, non esistevano.

Ma è mancato del tutto l’accertamento di tale fatto: che cioè le cliniche che hanno ottenutorimborso non hanno mai effettuato le prestazioni e non avevano dunquediritto al rimborso.

Questione questa posta all’attenzione del giudice di rinvio e nonesaminata. 12.-Il nono motivo prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c.

E’ uno svolgimento di quello precedente, nel quale si è eccepito che l’affermazione per cui il discredito per la ASL è derivato dal pagamento di crediti inesistenti è fatta senza accertare se i crediti fossero, per l’appunto, inesistenti o meno.

Qui s i eccep isce, ulteriormente , che quell’affermazione non è neanche adeguatamente motivata, anzi non lo è affatto: si assume che i crediti non esistessero ma non si dice perché.

Questo motivi presentano una connessione logica, vanno intesi insieme e sono fondati.

Intanto, va rilevato come la corte di merito abbia ritenuto indimostrato che la ASL ha pagato i crediti effettivamente, e dunque abbia subito il danno non patrimoniale di cui ha chiesto il risarcimento (p. 16).

Ha però affermato che la ASL ha subito un danno non patrimoniale, alla sua immagine, per la diffusione della notizia del pagamento di crediti inesistenti.

Il che suona difficile da comprendere: avendo la corte di merito negato la prova del pagamento dei crediti, ricavare poida quel pagamento l’effetto di un danno alla immagine è del tutto privo di giustificazionee la censura di difetto assoluto di motivazione è pertanto fondata –poiché, in assenza di prova dell’ illegittimo pagamento, non viene in alcun modo spiegato perché mai vi può essere danno alla immagine per la notizia dell’illegittimo pagamento.

Fondata risulta pure la censura relativa al nesso di causa, proprio per quanto detto fino a qui, ed a prescindere dalla generale questione, su cui pure occorreva indagine, se un parere possa avere efficacia causale del pagamento o contribuirvi, posto che non è vincolante per la Asl (che ha un suo ufficio legale, e che comunque ha autonoma determinazione) il parere del legale dei suoi creditori, e posto che il nesso di causa va valutato autonomamente, per come i è detto, dal giudice civile in sede di rinvio ex articolo 622 c.p.c.

Ossia: a prescindere da questa generale questione, restava pure da spiegare come il parere – ammesso che abbia avuto una incidenza in astratto sulle determinazioni altrui- possa avere contribuito al danno alla immagine della ASL, che, in difetto di prova per l’appunto di un pagamento da parte di quest’ultima, appare essere già dovuto quindi ai mezzi di comunicazione che hanno prospettato pagamenti illeciti, e senza togliere che non è detto nella motivazione se le notizie di numerosi pagamenti illeciti fossero r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 12119/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso unitamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Teramo – Asl di Teramo, in persona del Direttore Generale f.f. pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1905/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 da [OSCURATO:PERSONA] 1.-[OSCURATO:PERSONA] è stato imputato di alcuni reati commessi ai danni della Regione Abruzzo e della Asl di Teramo. In sintesi, l’accusa era la seguente: di avere espresso un parere legale sulla possibilità di rimborso di crediti extra budgetdi alcune strutture sanitarie, sulla base di una particolare procedura che alla fine comportava una cartolarizzazione del creditoe l’autocertificazione da parte del creditore che il credito era effettivo. Il GUP di Pescara ha condannato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] assumendo che costui aveva concorso con le strutture private nella truffa ai danni della Regione e della ASL, avendo dato loro un contributo per ottenere il pagamento di crediti solamente autocertificati e mai verificati, suggerendo alle società in convenzione la procedura di cartolarizzazione,che poi aveva consentito loro di far valere quei crediti. La decisione del GUP di Pescara è stata impugnata sia dall’Anello che dalla Procuradella Repubblica: il primo ovviamente per dolersi della condanna subita, la seconda per contestare l’assoluzione di Anello quanto al capo di imputazione di corruzione. La Corte di Appello di L’Aquila ha assolto del tutto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dunque ha rigettatoaltresì l’appello della Procura: ha ritenuto che il legale aveva fornito solo un parere sulla astratta validità di quei crediti. La sentenza di appello è stata impugnata per Cassazione dalle sole parti civili, ed è stata, ai soli effetti civili,per l’appunto, annullata con rinvio. 2.-La ASL di Teramo ha dunque riassunto il giudizio di rinvio nel quale ha chiesto il risarcimento dei dannipatrimoniali (circa 7 milioni) e di quelli non patrimoniali dovuti alla lesione dell’immagine dell’ente. 3.-La Corte di Appello di L’Aquila ha ritenuto come accertato l’elemento oggettivo del reato, sul presupposto che la decisione del primo grado era stata confermata in Cassazione, per cui restava in quella sede da accertare solo l’elemento soggettivo. Ha rigettato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, ritenendo non provato che l’esborso fosse stato fatto a carico della ASL, ma ha accolto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nella sfiducia creatasi sulla ASL per il fatto di avere quest’ultima pagato crediti inesistenti. Ha quantificato tale danno in 250 mila euro. 3.1-Questa decisione è impugnata qui da [OSCURATO:PERSONA] con nove motivi. La ASL chiede il rigetto del ricorso con controricorso. Memorie del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 4.-Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 392, 394 c.p.c. e 62 c.p.p. Secondo il ricorrente,la Corte di Appello in sede di rinvio ha ritenuto vincolante l’accertamento del fatto da parte del giudice penale, e, di conseguenza, ha preso atto del fatto che la Cassazione penale ha confermato la decisione del primo grado, che aveva affermato la responsabilità del ricorrente. Costui obietta che, a prescindere dalprincipio per cui non c’è alcun vincolo della sentenza penale che annulla ai soli effetti civili, a ben vedere l’accertamento penale era semmai di assoluzione per non aver commesso il fatto. 5.-Con il secondo motivosi prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c. Secondo il ricorrente anche a non voler ammettere la fondatezza del primo motivo- ossia l’errore di considerare come vincolante il giudicato penale, o meglio di considerare come acquisito l’accertamento in esso contenuto- non si può comunque non considerare l’assoluto difetto di motivazione, proprio conseguente a tale assunto: avendo i giudici di merito preso per accertato (dalla sentenza penale) l’elemento materiale del reato, ciò liha condotti a non motivare dunque sulla sua effettiva sussistenza e sulla sua rilevanza ai fini civilistici. 6.-Con il terzo motivosi prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c. in relazione all’elemento soggettivo. Anche su questo punto, secondo il ricorrente, la Corte di merito ha preso atto dell’accertamento fatto in sede penale, senza motivare la sua adesione a quell’accertamento e comunque senza una adeguata motivazione sull’autonoma rilevanza dell’elemento soggettivo nella responsabilità civile. Inoltre, l’affidamento del giudice del rinvio sull’accertamento contenuto nel primo processo penale (Gup di Pescara) sarebbe basato sull’erroneo presupposto che quell’accertamento è stato confermato dalla Cassazione: il che, secondo il ricorrente, è del tutto errato, in quanto la Corte di Cassazione non ha confermato alcunché, ma ha semplicemente richiesto un nuovo giudizio rispetto a quello formulato in appello. I motivi presentano connessione logica, e dunque possono considerarsi insieme, esono fondati. A dire il vero, in via di principio, i giudici di merito riconoscono la regola per cui in caso di annullamento da parte del giudice penale e di rinvio sui soli effetti civili si determina una piena traslatio al giudice civile, il quale deve rivalutare il fatto alla luce con dell’illecito civile, sia quanto all’elemento oggettivo che soggettivo (Cass. 15859/2019; da ultimo, Cass.30496/ 2022), principio confermato dalle stesse sezioni unite penali con la sentenza n. 22065 del 2001. Ma, riconosciuto questo principio di diritto, non ne fanno buon uso, in quanto , da un lato, utilizzanol’accertamento fatto dal giudice penale – quello di primo grado– e , per altro verso , circostanza ancora p iù significativa, lo va luta no con i criteri dettati dalla decisione penale che, in sede di legittimità, ha annullato con rinvio: si legge infatti (punto 2.1. della motivazione) che occorre valutarei fatti come indicato dalla cassazione penale che ha annullato l’assoluzione, ossia considerandoli unitariamente e non singolarmente. Infatti, a pagina 14, i giudici di merito ritengono condivisibili le valutazion i compiute dal Tribunale di Pescara (primo grado del giudizio penale ) “la cui conformità ai principi di diritto è stata confermata dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 7073/ 2015 secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era inserito nell’attività criminosa alla quale ha apportato il suo contributo traendone gli utili economici, evidenziando così, sotto il profilo soggettivo, il dolo intenzionale della sua condotta, quanto all’abuso di ufficio, e il dolo diretto quanto agli altri reati contestati”. Il che significa che l’accertamento dell’elemento soggettivo è evitato dai giudici di merito, ed è ricavato dall’accertamento penale. In sostanza, difetta l’autonoma valutazione dei fatti, ai fini dell’illecito civile , essendo piuttosto l’accertamento la conseguenza del la presa d’atto che la decisione della Cassazione penale ha fatto nient’altro che confermare la condanna in primo grado, e che dunque può essere utilizzata la valutazione dei fatticontenuta in quest’ultima. 7.-Con il quarto motivo si prospetta omesso esame di un fatto decisivo e rilevante. Nel ritenere vincolante l’accertamento penale, la Corte di Appello avrebbe trascurato di conseguenza di esaminare fatti decisivi e controversi: in primo luogo quale potesse essere il ruolo del parere offerto dal difensore, ossia se quel parere, al di là della sua condivisibilità nel merito, potesse costituire un contributo ad un disegno criminosoaltrui. In particolare, la Corte di Appello avrebbe tratto la sua conclusione dalla circostanza che nel parere incriminato non si dava alcun rilievo alla effettiva esistenza dei crediti (che erano soltanto autocertificati) ed alla esistenza di provvedimenti normativi e regolamentari che limitavano il rimborso escludendo crediti extra budget. Osserva il ricorrente che il parere era stato richiesto e verteva sulla sola fondatezza giuridica delle pretese delle case di cura, e non riguardava ovviamente i presuppostidi fatto di tale pretesa, ossia l’esistenza dei crediti, di cui si è occupato il giudice del rinvio. Inoltre,il parere aveva invece tenutoconto dei provvedimenti amministrativi che fissavano il budget, oggetto poi di annullamenti amministrativi, proprio perché su tali provvedimenti era stato reso. A fronte di ciò, la sentenza impugnata non si è fatta carico di dire se il parere era semplicemente opinabile oppure se era talmente erroneo da costituire indizio di una partecipazione del ricorrente alla frode. Il motivo è fondato. Tra i fatti che i giudici di merito considerano decisivi per ritenere il parere rilevante ai fini del rimborso delle prestazioni, ossia per poter dire che quel parere ha indotto la Asl a pagare i crediti, emergerebbe la circostanza che il parere ha taciuto la questione della effettiva sussistenza dei crediti, ed ha taciuto della esistenza del procedimento penale a carico di uno dei pretesi creditori. Questa prospettiva però trascura il fatto decisivo che, come riportato nello stesso ricorso, anche i n nota, il parere era stato richiesto esclusivamente sull’aspetto giuridicodella questione, e non aveva lo scopo di accertare l’effettiva sussistenza dei crediti. Era chiesto, ed è stato reso,sul diritto al rimborso di quei creditidopo la loro cartolarizzazione, e non sulla sussistenza effettiva del credito in capo alle società richiedenti. Con la conseguenza che l’omesso riferimento, e ciò vale anche per l’esistenza del procedimento penale, alla questione della fondatezza del credito, ossia alla circostanza che il credito spettasse o meno, in quel parere, non può considerarsi indizio di una dolosa preordinazione del parere a raggirare l’amministrazione. 8.-Il quinto motivoprospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c. su un aspetto decisivo. Ilgiudice del rinvio ha ritenuto che indizi del contributo dato dal ricorrente alla truffa fossero da ravvisare sia nel fatto di avere costui percepito un ingente compenso, per il parere, da tale Angelini, titolare di una casa di cura, sia dai rapporti di amicizia con tale Masciarelli, che aveva dato avvio alla cartolarizzazione. Ciò il giudice del rinvio ha tratto dall’accertamento contenuto nella decisione penale di primo grado, e quindi, secondo il ricorrente, ancora una volta in modo illegittimo, ossia dando per accertati fatti che invece andavano accertati in via autonoma. Quindi, tra l’altro, senza motivare adeguatamente perché si ritenevano sussistenti quei fatti. Questo motivo può considerarsi assorbito dall’accoglimento dei primi tre. 9.-Il sesto m otivo prospetta violazione degli articoli 40,41 c.p. e 1223, 2043 c.c. La censura, adifferenza delle precedenti, riguarda il risarcimento del da n no. Il giudice del rinvio ha negato alla ASL il danno patrimoniale sul presupposto che non vi era prova dell’esborso, ossia dell’effettivo pagamento da parte della ASL di quei crediti. Ha poi però riconosciuto un danno non patrimoniale da lesione dell’immagine per il discredito che presso l’opinione pubblica sarebbe derivatoa carico della ASL per il fatto di effettuare pagamenti illeciti. Non solo il ricorrente ravvisa una contraddizione in questo ragionamento: ritenere lesivo dell’immagine il fatto di effettuare pagamenti illeciti, dopo aver negato che vi fosse prova di tali pagamenti. Ma soprattutto il ricorrente contesta l’assenza di motivazione sull’efficienza causale del suo parere rispetto al danno alla immagine della ASL. Inoltre, il ragionamento della corte di merito sarebbe viziato, sempre quanto all’aspetto del nesso di causalità, sotto altro profilo: la corte di merito assume infatti che il parere è stato determinante per la delibera e dunque per il pagamento dei crediti, ma non mette in relazione il parere con il danno alla immagine: seppurdeterminante per il pagamento, non è detto che lo sia stato per il danno allaimmagine. [OSCURATO:PERSONA] infatti ha provveduto autonomamente a contabilizzare l’ammontare delle somme da corrispondere. 10.- Il settimo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo e controverso. Infatti, secondo la corte di rinvio , il danno al l a immagine è derivato dalla circostanza di aver pagato crediti inesistenti. I giudici di merito ritengono che a questo danno abbia contribuito l’avvocato con il suo parere, ma senza considerare che il parere,come già detto nei motivi precedenti, non si occupava della esistenza dei crediti, ossia non era rivolto a valutare se i crediti esistessero o meno, ma solo a dire della loro astratta risarcibilità. 11.-L’ottavo motivo prospetta violazione degli articoli 1223, 2043, 2059 c.c. Come corollario del motivo precedente si eccepisce che, ad ogni modo, una lesione della immagine poteva derivare dal pagamento di crediti non sussistenti solo ove si fosse dimostrato che queicredit i effettivamente non lo erano, ossia che,in fatto, non esistevano. Ma è mancato del tutto l’accertamento di tale fatto: che cioè le cliniche che hanno ottenutorimborso non hanno mai effettuato le prestazioni e non avevano dunquediritto al rimborso. Questione questa posta all’attenzione del giudice di rinvio e nonesaminata. 12.-Il nono motivo prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c. E’ uno svolgimento di quello precedente, nel quale si è eccepito che l’affermazione per cui il discredito per la ASL è derivato dal pagamento di crediti inesistenti è fatta senza accertare se i crediti fossero, per l’appunto, inesistenti o meno. Qui s i eccep isce, ulteriormente , che quell’affermazione non è neanche adeguatamente motivata, anzi non lo è affatto: si assume che i crediti non esistessero ma non si dice perché. Questo motivi presentano una connessione logica, vanno intesi insieme e sono fondati. Intanto, va rilevato come la corte di merito abbia ritenuto indimostrato che la ASL ha pagato i crediti effettivamente, e dunque abbia subito il danno non patrimoniale di cui ha chiesto il risarcimento (p. 16). Ha però affermato che la ASL ha subito un danno non patrimoniale, alla sua immagine, per la diffusione della notizia del pagamento di crediti inesistenti. Il che suona difficile da comprendere: avendo la corte di merito negato la prova del pagamento dei crediti, ricavare poida quel pagamento l’effetto di un danno alla immagine è del tutto privo di giustificazionee la censura di difetto assoluto di motivazione è pertanto fondata –poiché, in assenza di prova dell’ illegittimo pagamento, non viene in alcun modo spiegato perché mai vi può essere danno alla immagine per la notizia dell’illegittimo pagamento. Fondata risulta pure la censura relativa al nesso di causa, proprio per quanto detto fino a qui, ed a prescindere dalla generale questione, su cui pure occorreva indagine, se un parere possa avere efficacia causale del pagamento o contribuirvi, posto che non è vincolante per la Asl (che ha un suo ufficio legale, e che comunque ha autonoma determinazione) il parere del legale dei suoi creditori, e posto che il nesso di causa va valutato autonomamente, per come i è detto, dal giudice civile in sede di rinvio ex articolo 622 c.p.c. Ossia: a prescindere da questa generale questione, restava pure da spiegare come il parere – ammesso che abbia avuto una incidenza in astratto sulle determinazioni altrui- possa avere contribuito al danno alla immagine della ASL, che, in difetto di prova per l’appunto di un pagamento da parte di quest’ultima, appare essere già dovuto quindi ai mezzi di comunicazione che hanno prospettato pagamenti illeciti, e senza togliere che non è detto nella motivazione se le notizie di numerosi pagamenti illeciti fossero r