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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 02166/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17919-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE 2255 [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERAMO; - resistente con procura - avverso la sentenza n. 10576/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/01/2015 R.G.N. 7793/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 17919/2015 Premesso che con sentenza n. 10576/2014, depositata l'8 gennaio 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda, con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna del Comune di Greccio, del quale era dipendente, al pagamento - relativamente all'anno 2007 - dei compensi dovuti per la partecipazione, in qualità di rappresentante del Comune, alle riunioni dell'Ufficio di Piano del [OSCURATO:PERSONA]Sanitario; - che a sostegno della propria decisione la Corte ha osservato: - che nel dicembre 2007 l'organo deputato alla nomina dei soggetti incaricati di partecipare alle riunioni di Piano aveva formalmente indicato, per tutto il 2007, persona diversa dalla Bartolomei, così revocando l'incarico biennale dalla stessa ricevuto nel 2006; - che tale provvedimento aveva di fatto ratificato l'operato del Comune di Greccio, che con delibera di giunta n. 43/07, in data 20/4/2007, aveva autorizzato alla partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di Piano altro dipendente; - che tale delibera, pur non potendo formalmente individuare la composizione dell'Ufficio di Piano, aveva tuttavia legittimamente revocato l'autorizzazione a suo tempo concessa alla ricorrente, la quale, a seguito di tale delibera, non aveva più partecipato alle riunioni; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso la Bartolomei con due motivi, cui ha resistito il Comune di Greccio; rilevato che con il primo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001, per avere la sentenza di appello ritenuto che la delibera n. 43/07 avesse disposto la revoca dell'autorizzazione concessa alla ricorrente e la sua sostituzione con altro dipendente del Comune, sebbene il contenuto dell'atto, per la sua formulazione testuale, non consentisse tale conclusione; - che con il secondo viene dedotta omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6

I. n. 249 del 1968, per avere la sentenza erroneamente ritenuto che l'aggiornamento del piano di zona approvato dall'assemblea dei sindaci in data 21/12/2007 configurasse ratifica della delibera di giunta comunale n. 43/07, non considerando che mancava fin dall'origine un atto da ratificare e che il tenore letterale del suddetto provvedimento in data 21/12/2007 faceva escludere in radice che si fosse inteso ratificare l'operato di altro organo;osservato che i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione e per il fatto di porre identiche questioni, non possono trovare accoglimento; - che, dietro lo schermo della denuncia del vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. (con riferimento all'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e all'art. 6 L n. 249/1968), la ricorrente critica, nella sostanza delle censure svolte con entrambi i motivi, la lettura e la valutazione che il giudice di appello ha dato della delibera di giunta comunale n. 43/07 e del provvedimento in data 21/12/2007, peraltro senza trascrivere né l'uno né l'altro di tali atti e senza proporre al riguardo specifici rilievi di ordine interpretativo; - che è consolidato il principio, secondo il quale "Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza" (Cass. n. 1391/2014; conforme n. 1893/2009); - che è stato altresì ripetutamente precisato che l'interpretazione dell'atto amministrativo fornita dal giudice di merito non deve "essere l'unica o quella astrattamente migliore, ferma la necessità che la parte specifichi, nelle sue censure, i canoni ermeneutici in concreto violati e in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato" (Cass. 10271/2016; conforme n. 18661/2006); - che, d'altra parte, è del tutto pacifico in causa come la ricorrente, la quale agisce per l'accertamento del proprio diritto al compenso quale componente dell'Ufficio di Piano, non abbia partecipato nel 2007 ad alcuna riunione; ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 giugno 2021.

Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) IL r'n77.) ii il Fua-,-.:2,n3.T..io 9u.c/i7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17919-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE 2255 [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERAMO; - resistente con procura - avverso la sentenza n. 10576/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/01/2015 R.G.N. 7793/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 17919/2015 Premesso che con sentenza n. 10576/2014, depositata l'8 gennaio 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda, con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la condanna del Comune di Greccio, del quale era dipendente, al pagamento - relativamente all'anno 2007 - dei compensi dovuti per la partecipazione, in qualità di rappresentante del Comune, alle riunioni dell'Ufficio di Piano del [OSCURATO:PERSONA]Sanitario; - che a sostegno della propria decisione la Corte ha osservato: - che nel dicembre 2007 l'organo deputato alla nomina dei soggetti incaricati di partecipare alle riunioni di Piano aveva formalmente indicato, per tutto il 2007, persona diversa dalla Bartolomei, così revocando l'incarico biennale dalla stessa ricevuto nel 2006; - che tale provvedimento aveva di fatto ratificato l'operato del Comune di Greccio, che con delibera di giunta n. 43/07, in data 20/4/2007, aveva autorizzato alla partecipazione alle riunioni dell'Ufficio di Piano altro dipendente; - che tale delibera, pur non potendo formalmente individuare la composizione dell'Ufficio di Piano, aveva tuttavia legittimamente revocato l'autorizzazione a suo tempo concessa alla ricorrente, la quale, a seguito di tale delibera, non aveva più partecipato alle riunioni; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso la Bartolomei con due motivi, cui ha resistito il Comune di Greccio; rilevato che con il primo motivo viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53, c. 7, d.lgs. n. 165/2001, per avere la sentenza di appello ritenuto che la delibera n. 43/07 avesse disposto la revoca dell'autorizzazione concessa alla ricorrente e la sua sostituzione con altro dipendente del Comune, sebbene il contenuto dell'atto, per la sua formulazione testuale, non consentisse tale conclusione; - che con il secondo viene dedotta omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 I. n. 249 del 1968, per avere la sentenza erroneamente ritenuto che l'aggiornamento del piano di zona approvato dall'assemblea dei sindaci in data 21/12/2007 configurasse ratifica della delibera di giunta comunale n. 43/07, non considerando che mancava fin dall'origine un atto da ratificare e che il tenore letterale del suddetto provvedimento in data 21/12/2007 faceva escludere in radice che si fosse inteso ratificare l'operato di altro organo;osservato che i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per connessione e per il fatto di porre identiche questioni, non possono trovare accoglimento; - che, dietro lo schermo della denuncia del vizio di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. (con riferimento all'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e all'art. 6 L n. 249/1968), la ricorrente critica, nella sostanza delle censure svolte con entrambi i motivi, la lettura e la valutazione che il giudice di appello ha dato della delibera di giunta comunale n. 43/07 e del provvedimento in data 21/12/2007, peraltro senza trascrivere né l'uno né l'altro di tali atti e senza proporre al riguardo specifici rilievi di ordine interpretativo; - che è consolidato il principio, secondo il quale "Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza" (Cass. n. 1391/2014; conforme n. 1893/2009); - che è stato altresì ripetutamente precisato che l'interpretazione dell'atto amministrativo fornita dal giudice di merito non deve "essere l'unica o quella astrattamente migliore, ferma la necessità che la parte specifichi, nelle sue censure, i canoni ermeneutici in concreto violati e in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sia discostato" (Cass. 10271/2016; conforme n. 18661/2006); - che, d'altra parte, è del tutto pacifico in causa come la ricorrente, la quale agisce per l'accertamento del proprio diritto al compenso quale componente dell'Ufficio di Piano, non abbia partecipato nel 2007 ad alcuna riunione; ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo p.q.m. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 giugno 2021. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) IL r'n77.) ii il Fua-,-.:2,n3.T..io 9u.c/i7
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