CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 11946/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata, con riguardo al trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Salerno il 15 dicembre 2020 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Salerno il 15 maggio 2016. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen. è inammissibile in quanto le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito; e come tali sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere proposte per essere poi valutate solo in tale sede (Sez.U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659001), come congruamente fatto dalla Corte di Appello. Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art.186 comma 2-bis cod. strada, è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione svolta dalla corte territoriale a pag.4 (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019 , Tripani, Rv. 277620). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale in merito al disvalore del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 marzo 2022 , J4Cnsigliee estensore [OSCURATO:PERSONA] D) [OSCURATO:PERSONA] ogg