CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 aprile 2019
Cassazione n. 07288/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22217/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrenti - contro D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - Controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO dell’ 'AQUILA n.672/2019 depositata l’11.4.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13.2.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del 2002 i germani [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni, premettendo di essere comproprietari per ½ ciascuno di un terreno con sovrastante fabbricato sito nel Comune di Giulianova, via M. Capuani 15, convenivano innanzi al Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di proprietario dell’immobile fronteggiante la loro proprietà. Gli attori sostenevano che il convenuto stava realizzando, in forza della concessione edilizia n. 10641 del 15.11.2000 e delle successive varianti, un nuovo fabbricato, diverso per distacchi, altezza, dimensioni e volumetria rispetto a quello preesistente, in zona B2, in violazione dei limiti di distanza dalla loro parete finestrata e di altezza, e chiedevano pertanto la disapplicazione delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Giulianova e la riduzione in pristino sino alla distanza di 10.00 ml. del fabbricato del convenuto rispetto all’immobile degli attori, nonché la riduzione dell’altezza del fabbricato del convenuto sino alla stessa misura di quella del loro fabbricato, ed il risarcimento del danno, stimato prudenzialmente in € 50.000,00. 2. Costituitosi, il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per aver ceduto in permuta ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché ai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], l’immobile oggetto di causa. 3. Gli aventi causa del convenuto, chiamati in causa dai Tentarelli, si costituivano chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice. 4. Con sentenza n. 4/2011, il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova, respingeva l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], ed accoglieva le domande attoree, condannando il Franchi ed i chiamati in causa a demolire le porzioni immobiliari realizzate in ampliamento, che avevano violato la distanza di dieci metri dal fabbricato degli attori e l'altezza massima di m 10,50, previste dallo strumento urbanistico locale, nonché al risarcimento dei danni ed alle spese processuali. 5. Avverso la predetta sentenza proponeva appello principale [OSCURATO:PERSONA], appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], nonché i Tentarelli, mentre non si costituiva in secondo grado [OSCURATO:PERSONA]. 6. Con sentenza n. 672/2019 del 10/11.4.2019, la Corte d’Appello dell'Aquila accoglieva parzialmente l’appello principale e gli appelli incidentali di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA], respingeva l'appello incidentale dei Tentarelli e, per l’effetto, rigettava le domande ripristinatorie e risarcitorie degli originari attori, rilevando che nel caso di specie ai sensi dell’art. 879, 2° comma cod. civ., data la presenza tra i fabbricati delle parti della via Bottego, aperta al pubblico transito, non si potevano applicare le norme relative alle distanze tra fabbricati, né l’art. 905, primo e secondo comma, cod. civ., sulle distanze per le vedute dirette e per i balconi. 7. Avverso questa sentenza, i germani Tentarelli hanno proposto tempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a cinque motivi, ed hanno resistito con controricorsi D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e congiuntamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre é rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. 8. In data 31.12.2024 i germani Tentarelli hanno depositato la rinuncia al ricorso con compensazione delle spese processuali, che è stata accettata espressamente il 24.1.2025 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri controricorrenti, pur avendone ricevuta rituale comunicazione dalla cancelleria, nulla hanno manifestato in proposito. 9. La Procura generale ha concluso per l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso e non sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c.. 10. Ritiene la Corte che, a seguito della rinuncia al ricorso con compensazione delle spese processuali depositata il 31.12.2024 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accettata espressamente dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 24.1.2025, mentre gli altri controricorrenti, ai quali la rinuncia é stata ritualmente comunicata dalla cancelleria, non hanno palesato alcuna adesione, pur senza insistere per una decisione di merito, il procedimento debba essere dichiarato estinto con ordinanza ex art. 390 nuova formulazione c.p.c. e 391 c.p.c.. 11. La condanna alle spese non va emessa nei confronti delle parti che hanno accettato la rinunzia. I ricorrenti, devono invece farsi carico in solido delle spese processuali, liquidate in dispositivo, in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA], che non hanno aderito alla rinuncia. Nulla va disposto per le spese quanto all'intimato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. La Corte di Cassazione dichiara estinto il procedimento n.22217/2019 RG.. Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] in € 2