CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 02225/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27862 /20 19 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA],in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] , IAQUINTO M ARIA tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da distinte procure special i in atti (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) , dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Guzzanti ( [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore Oggetto:correzione erroremateriale Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 2 rappresentata e difesa con il patrocinio ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso l’ordinanza di questa Corte di cassazione , sezione tributaria,n. 196 50 /24 depositata in data 16 luglio 2024 ; udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 11/12/2025d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - con l’ordinanza di cui in premessa questa Corte provvedeva, oltre alrigetto del ricorso principale e alla dichiarazione di assorbimento delricorso incidentale, anche in ordine alle spese di lite statuendo: “condannail ricorrente al pagamento a favore de i controricorrenti delle spese che liquida in euro 18.000,00 oltre 15% spese gen., euro200 per esborsi e altri accessori di legge.”; - in controricorso, i contribuenti concludevano chiedendo anche la “…vittoriadi spese ed onorari dei giudizi da attribuire al difensore anticipatario”,avv. [OSCURATO:PERSONA] ia; - il ricorso (all’accoglimento del quale l’[OSCURATO:PERSONA] nonsi oppone, affidandosi – nel proprio atto - alla decisione della Corte)va rigettato; - è invero pacifico che la dichiarazione di aver anticipato le spese dellequali si chiede la distrazione sia stata formulata dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA] e non anche dagli altri difensori del contribuente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nominati con procura speciale depositata il 15 marzo 2024 “in aggiunta” (comesi legge nella ridetta procura ad litem ) ; - trova quindi applicazione la giurisprudenza di questa Corte (Cass.n.21281/2018) se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA] - 3 onorarioggetto della richiesta; tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'interocollegio difensivo , il che in questo caso non è avv enuto ; - poiché tale dichiarazione non può riferirsi a tutti i difensori, non vadisposta la distrazion e ; non sussistono quindi i presupposti per la correzione – nel senso richiesto dalla parte ricorrente – dell’erroremateriale; non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali del giudizio di correzione,poiché il procedimento ex art. 391 - bis c.p.c. ha natura amministrativa e non è, dunque, possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (da ul