CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 06435/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Nel processo in cui è Parte civile: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado in relazione al reato di cui all'art. 495 c.p.; Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione, con specifico riguardo all'erronea valutazione dell'audizione del teste Ciccolella, è inammissibile in quanto aspecifico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata. Premesso, al riguardo, che i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. rilevano quali parametri del vizio di motivazione e non della violazione di legge processuale o penale (Sez. V, 22/02/2022, n. 16190; Sez. IV, 12/10/2023, n. 46851), il ricorso, da un lato, non deduce alcuna illogicità manifesta o contraddizione nell'ordito argomentativo della decisione impugnata, dall'altro, reiterando le censure dedotte in appello, nemmeno si confronta con la prospettiva assunta dalla Corte territoriale sulla base delle complessive risultanze, quali quelle peritali. La giurisprudenza di legittimità, per altro verso, ha già chiarito che l'esito favorevole all'imputato della prova assunta ex art. 603 cod. proc. pen., in caso di sentenza di condanna in primo grado, non vincola il giudice all'assoluzione, posto che la decisione non è influenzata dalla valutazione preliminare di decisività del mezzo di prova, richiesta per l'attivazione del menzionato potere officioso, ma incontra quale unico limite al principio del libero convincimento del giudice quello di non poter essere assunta ricorrendo a prove inutilizzabili o in violazione di regole di esclusione probatoria (Sez. 5 - , Sentenza n. 2355 del 25/10/2024, dep. 20/01/2025, Rv. 287479 - 01). Anche sotto tale profilo, il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza che ha dato conto della valenza della prova assunta ex art. 507 cod. proc. pen., come considerata in sé e come interpretata nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]