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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 04772/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34849-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura estesa a margine del controricorso -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 2448/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] -tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3761/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2012 emesso da [OSCURATO:PERSONA], inerente ad immobili di proprietà della contribuente, per i quali quest’ultima sosteneva che l’imposta fosse dovuta solo con riguardo alla superficie in cui si svolgeva l’attività commerciale; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata la società ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva e documentazione [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. lamentando la motivazione apparente del provvedimento impugnato, in quanto privo di illustrazione circa logico-motivazionale;

1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., stante la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di pronunciare su taluni motivi di appello relativamente all’esistenza di sentenzacon efficacia di giudicato circa l’utilizzo non commerciale degli immobili, nonché riguardo lo svolgimento, da parte di ARPA, della funzione pubblica di tutela territoriale dell’ambiente, in funzione di salvaguardia della salute pubblica, l’equipollenza e la tempestività delle dichiarazioni IMU 2012-2013, la richiesta di riduzione dell’imposta nella misura della percentuale corrisposta per l’annualità 2013, la prova del fatturato ridotto per l’anno 2012, la richiesta di annullamento o riduzione delle sanzioni;

1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 7, comma 1 lett. i) D.Lgs. n. 504/1992 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’esenzione d’imposta pur avendo la ricorrente natura di ente pubblico per lo svolgimento dell’attività di prevenzione e tutela ambientale, riconducibili all’assistenza sanitaria, e nonostante l’utilizzo di parte di uno degli immobili quale asilo nido aziendale, ritenuto strumentale all’assolvimento degli scopi dell’ente;

1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.115 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] violato i principi sull’onere della prova, mancando di valutare fatti non contestati o definitivamente accertati sull’utilizzo degli immobili per fini istituzionali;

1.5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 bis comma 3 D.L. n. 174/2012 e dell’art. 5 co. 2 DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente affermato la mancanza della dichiarazione di esenzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonostante il Giudice di primo grado si fosse limitato a ritenere non provata la percentuale di attività economica sul bilancio ai fini dell’esenzione e [OSCURATO:PERSONA] non avesse svolto contestazioni circa la presenza in atti di una dichiarazione di esenzione;

1.6. con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 5c.p.c.

«omesso esame della dichiarazione di esenzione per il 2013 e del pagamento del ravvedimento operoso» escludendo la sussistenza dei presupposti per la riduzione dell’importo dovuto e delle addebitate sanzioni;

2.1. va disatteso il primo motivo; 2.2.per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass.27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;

2.3. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, seppure in modo non sintetico, esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione (insussistenza del diritto all’esenzione o alla riduzione sulla base dei principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, della mancanza di prova al riguardo e dell’omessa presentazione della dichiarazione di esenzione), tant'è che, con i restanti motivi, la ricorrente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo la contribuente, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza;

3.1. i successivi motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi;

3.2. con riguardo alle doglianze di cui al secondo motivo, va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010);

3.3. le questioni poste con il secondo motivo dell'odierno ricorso vanno quindi in ogni caso esaminate per verificare se possano essere decise in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi che si assumono non esaminati dal Giudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità;

3.4. nella specie, la questione va in ogni caso risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono, relative anche ai rimanenti motivi di ricorso;

3.5. in primo luogo va evidenziato che ai sensi della norma invocata dalla ricorrente sono esenti dall'imposta «a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali»;

3.6. la norma citata ha carattere speciale rispetto alla regola generale che assoggetta all'ICI tutti i beni immobili e, pertanto, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, in particolare ampliando l'elenco degli enti ivi indicati quali beneficiari dell’esenzione, potendo peraltro essere invocata detta esenzione da uno di tali enti soltanto se l'immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte;

3.7. in particolare, questa Corte ha affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, a mente del quale un'agenzia regionale non può invocare l'esenzione per il solo fatto dell'assunzione di posizioni soggettive di competenza regionale e dello svolgimento di attività di natura non commerciale, dovendo invece provare di essere un'istituzione organicamente inserita nell'apparato amministrativo regionale, ancorché dotata di personalità giuridica propria (Cfr. Cass. n. 8496/2010 che ha enunciato tale principio con riferimento ad un'agenzia regionale operante nel settore dell'agricoltura, nonché Cass. n. 11409/2019 che ha affermato tale principio con riguardo ad ARPAT, agenzia regionale che svolge le medesime attività dell’odierna ricorrente nella regione Toscana);

3.8. nella specie l'ARPA, istituita con l.r.

Lazio 6 ottobre 1998 n. 45, non può essere qualificata come un'istituzione organicamente inserita nell'apparato amministrativo regionale in quanto, come dedotto e documentato dalla stessa ricorrente, non solo è dotata di personalità giuridica propria, ma è anche «dotata di autonomia tecnico-giuridica, tecnico scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, secondo quanto previsto dalla presente legge» (art. 2 l.r.

Lazio cit.) e svolge le sue attività istituzionali a favore della Regione, dei Comuni, delle unioni di Comuni, delle [OSCURATO:PERSONA] e delle Asl (art. 2 l.r. cit.) e dunque si colloca fuori dell'apparato organizzativo di tali enti, ponendosi come "ente strumentale della Regione» in materia di tutela dell'ambiente (art. 2 l.r. cit.);

3.9. la personalità giuridica e l'autonomia organizzativa amministrativa e contabile dell'Agenzia, come delineate dalla legge reg.

Lazio cit., nonché la connotazione delle attività istituzionali siccome svolte a favore della Regione, dei Comuni, ecc., ovvero «utili a ...» queste ultime (espressione che implica una posizione di alterità tra il soggetto che svolge tali attività ed il soggetto che ne beneficia), sono ostative alla configurabilità dell'Agenzia come di una mera articolazione organica della Regione, ossia di una istituzione strutturalmente inserita nell'apparato di quest'ultima, alla quale sono invece attribuiti i suddetti poteri di ingerenza e di controllo sull’Agenzia stessa, che si atteggiano come poteri attribuiti ad un soggetto esterno in ragione dell’inerenza dei compiti da essa svolti (attinenti alla tutela dell'ambiente e della salute) all'area di quelli istituzionali della Regione che quei poteri esercita;

3.11. a seguire, [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la natura commerciale dell’attività svolta all'interno degli immobili tassati, in uno dei quali risultano ubicati anche i laboratori che eseguono analisi chimiche e biologiche in relazione alle attività istituzionali dell’ente e nell’altro ha sede un nido aziendale per i dipendenti dell’azienda contribuente;

3.12. il riconoscimento del diritto all'esenzione prevista dall'art 7, comma 1, lett i) del decreto nr. 504/1992 secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 14226/2015; 13970/2016) è condizionato alla verifica di due requisiti che debbono necessariamente coesistere, uno soggettivo, costituito dal possesso dell'immobile da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma lett. c) cui il citato art. 7 rinvia) ed un requisito soggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di una o più delle attività indicate dalla norma (immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222);

3.13. per dette attività l’accertamento deve essere operato in concreto, verificando rigorosamente che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (cfr. Cass. n. 14226/2015, 13970/2016);

3.14. occorre inoltre tenere nel debito conto la decisione adottata dalla Commissione dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la quale, nel valutare se il decreto legislativo nr. 504/1992 art 7, comma 1, lett. i in tema di esenzione lCI, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione, ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato;

3.15. la Commissione ha infatti osservato che anche laddove un’attività abbia finalità sociale questa non èsufficiente ad escluderne la classificazione di attività economica, e l'unico criterio rilevante al riguardo è se il soggetto interessato svolga o meno un'attività economica sottolineando che l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poiché anche un ente senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato;

3.16. rientra dunque nella nozione di attività svolta con modalità commerciali -ovvero nella nozione di attività economica, secondo il linguaggio della Commissione- qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento -da parte dell'utente o di altri, compresi lo Stato, le regioni o altre pubbliche amministrazioni-di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione (ivi compresi i capitali investiti);

3.17. di converso non è commerciale l'attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente, ovvero dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione;

3.18. tali principi devono essere applicati anche con riferimento all'attività sanitaria convenzionata;

3.19. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 10123 e 10124 del 2019), anche in questo settore, infatti, non vi è alcun profilo che consenta di affermare che l'attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, dovendosi ritenere che le tariffe convenzionali siano comunque dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione, salvo che in ragione di specifiche circostanze fattuali possa dirsi che l'immobile viene destinato ad attività sanitaria svolta con modalità non commerciali escludendo la logicadel profitto e del mercato;

3.20. neppure assume rilievo ai fini in questione che la prestazione sanitaria possa essere svolta in un mercato non concorrenziale dal momento che la qualifica dell'attività non dipende dal suo essere esercitata in regime di libero mercato, né è dirimente il fatto che l'attività sanitaria svolta in regime di convenzionamento si inserisca nel servizio pubblico ([OSCURATO:PERSONA]) gestito direttamente da un’Istituzione pubblica;

3.21. il [OSCURATO:PERSONA], infatti, è attività pubblica ed eventualmente gratuita per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi rapporti con il cittadino utente ma nel caso in cui la P.A. si avvalga dell'opera di privati l'attività svolta da questi ultimi è attività commerciale ove sia prestata dietro corrispettivi pattuiti o stabiliti in funzione dei costi e dell'adeguata remunerazione dei fattori di produzione dei servizi demandati al privato stesso;

3.22. non può avere, peraltro, effetto vincolante la contraria qualificazione enunciata nella circolare 26.1.2009 secondo cui lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse (...) sono accreditate, e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte (...) in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico , trattandosi di una circolare amministrativa che ha una valenza interna e non può influire sulla qualificazione giuridica dell'attività che èinvece demandata al giudice;

3.23. peraltro, neppure potrebbe essere valorizzato un’eventuale chiusura di esercizio di bilancio in termini negativi essendo di tutta evidenza che questo non è elemento che consente di escludere la natura commerciale dell’attività, che rimane tale anche se non produce, per qualche contingenza, utili;

3.24. con riguardo poi all’immobile in cui ha sede l’asilo nido per i dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA], va evidenziato che la sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare, come si è detto, che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale (cfr. Cass. n.5485 del 2008; sull'onere della prova gravante sul contribuente v. ancheCass.n.27165 del 2011);

3.25. nel caso di specie si tratta della gestione di un asilo nido i cui utenti pagano un corrispettivo (nessuna diversa deduzione contraria è stata formulata al riguardo dalla ricorrente), il che assume rilevanza ai fini IMU, in quanto è un fatto rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali, né, come si è detto, potrebbe attribuirsi rilievo al fatto che la gestione operi in perdita (questione assolutamente priva di rilievo, in quanto anche un imprenditore può operare in perdita) o che l'esenzione spetti sempre laddove l'ente si proponga finalità diverse dalla produzione di reddito;

3.26. secondo l'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 16612/2008), la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti;

3.27. l’applicazione dell’esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 cit., in relazione ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), presuppone dunque che abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati, e l'attività sia svolta a titologratuito ovvero dietro il ver samento di un corrispettivo simbolico, (cfr. Cass. nn. 6795/2020, 4066/2019);

3.28. nel caso in esame la ricorrente, come si è detto, non ha tuttavia in alcun modo dedotto che l'attività in oggetto fosse svolta a titolo gratuito, né dietro versamento di unimporto simbolico da parte dei soggetti interessati;

3.29. va inoltre respinta l’eccezione di giudicato esterno, formulata dalla ricorrente sia in ricorso che nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. con allegata documentazione, e che è oggetto anche di censura per omessa pronuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA];

3.30. il giudicato al quale la società fa riferimento è quello dato da talune sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che hanno riconosciuto l’esenzione dall’IMU e dalla TASI per le annualità 2010, 2015, 2016 relativamente ai medesimi immobili;

3.25. l’eccepito giudicato non osta all’autonoma valutazione della fattispecie oggetto del presente giudizio;

3.26. è giurisprudenza costante di questa Corte l’affermazione che il giudicato in materia tributaria fa stato solo in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass. nn. 31084/2019, 7417/2019, 1300/2018);

3.27. in particolare, in tema di ICI, si è affermato che la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità, fa stato con riferimento anche ad annualità diverse in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili (cfr. Cass. nn. 7417/2019, 1300/2018);

3.28. il requisito oggettivo per ottenere l’invocata esenzione dal tributo, che attiene alle modalità di esercizio dell’attività svolta nei locali, non costituisce una «qualità permanente» della struttura;

3.29. le modalità di esercizio di una determinata attività, infatti, ben possono essere diverse se riferite a periodi di imposta diversi - nella fattispecie si tratta dell’IMU per l’anno 2012-(cfr. Cass. n. 13966/2016) o a diversa imposta (la ricorrente invoca il giudicato esterno anche con riguardo a pronuncia su TASI);

3.30. sulla scorta dei suesposti rilievi, aventi natura assorbente, vanno respinte le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della suddetta esenzione;

3.32. quanto alla lamentata omessa pronuncia, da parte della [OSCURATO:PERSONA], circa la richiesta di annullamento o riduzione delle sanzioni sulla scorta della pretesa erronea affermazione dell’omessa presentazione della dichiarazione ICI 2012, e con riguardo alle doglianze circa la pretesa mancata impugnazione, da parte del Comune, in merito alle affermazioni del giudice di prime cure che avrebbe ritenuto «astrattamente utilizzabile la dichiarazione per l’anno di imposta 2013», si rileva che: la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale (trascritta in parte qua nel ricorso) r iporta espressamente, in primo luogo, che «per poter usufruire dell’agevolazione … la ricorrente in ragione dell’art. 145 co 3 del Regolamento IMU 2012 avrebbe dovuto produrre apposita dichiarazione entro il 30/9/2012», il che esclude, in ogni caso, che sia stata ritenuta tempestiva la dichiarazione successivamente presentata dalla contribuente; la stessa contribuente ha confermato di aver presentato nel 2014 la dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2013, che avrebbe dovuto, secondo la prospettazione della ricorrente, ritenersi valida anche per l’annualità precedente, trattandosi dei medesimi immobili e della medesima richiesta di esenzione;

3.33. le censure della contribuente sono quindi infondate sul rilievo che a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 10, comma 4, lett. a del d.l. n. 35/2013, conv., all’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, conv., è stato disposto quanto segue: «I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni»;

3.34. non poteva, inoltre, applicarsi nel caso in esame il termine, sino al 30.9.2014, previsto dall’art. 5 del Decreto del Ministero delle Finanze 26.6.2014, per la presentazione della dichiarazione IMUper le annualità 2012 e 2013, atteso che tale proroga si applicava esclusivamente agli immobili posseduti dagli enti non commerciali (imponibili, esenti parzialmente ed esenti totalmente), circostanza che, sulla base delle considerazioni che precedono, va invece esclusa;

3.34. il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2012 scadeva, quindi, il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, ovvero il 30 giugno 2013, con conseguente implicito rigetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle richieste di riduzione o annullamento delle sanzioni per tempestiva presentazione della dichiarazione, anche di esenzione, IMU;

3.35. le ulteriori censure relative all’omessa pronuncia circa il dedotto pagamento di somme a titolo di «ravvedimento operoso» sono inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ. non essendo stato trascritto, o riassunto, nel ricorso il motivo di gravame il cui esame si assume omesso dai Giudici d’appello, essendo stata genericamente richiamata unicamente la «produzione di I grado con memorie» (cfr. pag. 3 e 24 ricorso);

4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato,il ricorso va integralmente respinto;

5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di litein favore della controricorrente, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34849-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura estesa a margine del controricorso -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 2448/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 18/4/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] -tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3761/2018 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2012 emesso da [OSCURATO:PERSONA], inerente ad immobili di proprietà della contribuente, per i quali quest’ultima sosteneva che l’imposta fosse dovuta solo con riguardo alla superficie in cui si svolgeva l’attività commerciale; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasta intimata la società ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva e documentazione [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 61 D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. lamentando la motivazione apparente del provvedimento impugnato, in quanto privo di illustrazione circa logico-motivazionale; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., stante la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso di pronunciare su taluni motivi di appello relativamente all’esistenza di sentenzacon efficacia di giudicato circa l’utilizzo non commerciale degli immobili, nonché riguardo lo svolgimento, da parte di ARPA, della funzione pubblica di tutela territoriale dell’ambiente, in funzione di salvaguardia della salute pubblica, l’equipollenza e la tempestività delle dichiarazioni IMU 2012-2013, la richiesta di riduzione dell’imposta nella misura della percentuale corrisposta per l’annualità 2013, la prova del fatturato ridotto per l’anno 2012, la richiesta di annullamento o riduzione delle sanzioni; 1.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 7, comma 1 lett. i) D.Lgs. n. 504/1992 e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente escluso la sussistenza dei presupposti per l’esenzione d’imposta pur avendo la ricorrente natura di ente pubblico per lo svolgimento dell’attività di prevenzione e tutela ambientale, riconducibili all’assistenza sanitaria, e nonostante l’utilizzo di parte di uno degli immobili quale asilo nido aziendale, ritenuto strumentale all’assolvimento degli scopi dell’ente; 1.4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art.115 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] violato i principi sull’onere della prova, mancando di valutare fatti non contestati o definitivamente accertati sull’utilizzo degli immobili per fini istituzionali; 1.5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 91 bis comma 3 D.L. n. 174/2012 e dell’art. 5 co. 2 DM [OSCURATO:DATA_NASCITA] e lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente affermato la mancanza della dichiarazione di esenzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], nonostante il Giudice di primo grado si fosse limitato a ritenere non provata la percentuale di attività economica sul bilancio ai fini dell’esenzione e [OSCURATO:PERSONA] non avesse svolto contestazioni circa la presenza in atti di una dichiarazione di esenzione; 1.6. con il sesto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 n. 5c.p.c. «omesso esame della dichiarazione di esenzione per il 2013 e del pagamento del ravvedimento operoso» escludendo la sussistenza dei presupposti per la riduzione dell’importo dovuto e delle addebitate sanzioni; 2.1. va disatteso il primo motivo; 2.2.per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n.22232; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113; Cass.27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un'approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento; 2.3. nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, seppure in modo non sintetico, esplicita in maniera sufficiente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione (insussistenza del diritto all’esenzione o alla riduzione sulla base dei principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità, della mancanza di prova al riguardo e dell’omessa presentazione della dichiarazione di esenzione), tant'è che, con i restanti motivi, la ricorrente ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo la contribuente, giustificano comunque la richiesta cassazione dell'impugnata sentenza; 3.1. i successivi motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi; 3.2. con riguardo alle doglianze di cui al secondo motivo, va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010); 3.3. le questioni poste con il secondo motivo dell'odierno ricorso vanno quindi in ogni caso esaminate per verificare se possano essere decise in astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi che si assumono non esaminati dal Giudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità; 3.4. nella specie, la questione va in ogni caso risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono, relative anche ai rimanenti motivi di ricorso; 3.5. in primo luogo va evidenziato che ai sensi della norma invocata dalla ricorrente sono esenti dall'imposta «a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali»; 3.6. la norma citata ha carattere speciale rispetto alla regola generale che assoggetta all'ICI tutti i beni immobili e, pertanto, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica, in particolare ampliando l'elenco degli enti ivi indicati quali beneficiari dell’esenzione, potendo peraltro essere invocata detta esenzione da uno di tali enti soltanto se l'immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo dell'imposta ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte; 3.7. in particolare, questa Corte ha affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, a mente del quale un'agenzia regionale non può invocare l'esenzione per il solo fatto dell'assunzione di posizioni soggettive di competenza regionale e dello svolgimento di attività di natura non commerciale, dovendo invece provare di essere un'istituzione organicamente inserita nell'apparato amministrativo regionale, ancorché dotata di personalità giuridica propria (Cfr. Cass. n. 8496/2010 che ha enunciato tale principio con riferimento ad un'agenzia regionale operante nel settore dell'agricoltura, nonché Cass. n. 11409/2019 che ha affermato tale principio con riguardo ad ARPAT, agenzia regionale che svolge le medesime attività dell’odierna ricorrente nella regione Toscana); 3.8. nella specie l'ARPA, istituita con l.r. Lazio 6 ottobre 1998 n. 45, non può essere qualificata come un'istituzione organicamente inserita nell'apparato amministrativo regionale in quanto, come dedotto e documentato dalla stessa ricorrente, non solo è dotata di personalità giuridica propria, ma è anche «dotata di autonomia tecnico-giuridica, tecnico scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, secondo quanto previsto dalla presente legge» (art. 2 l.r. Lazio cit.) e svolge le sue attività istituzionali a favore della Regione, dei Comuni, delle unioni di Comuni, delle [OSCURATO:PERSONA] e delle Asl (art. 2 l.r. cit.) e dunque si colloca fuori dell'apparato organizzativo di tali enti, ponendosi come "ente strumentale della Regione» in materia di tutela dell'ambiente (art. 2 l.r. cit.); 3.9. la personalità giuridica e l'autonomia organizzativa amministrativa e contabile dell'Agenzia, come delineate dalla legge reg. Lazio cit., nonché la connotazione delle attività istituzionali siccome svolte a favore della Regione, dei Comuni, ecc., ovvero «utili a ...» queste ultime (espressione che implica una posizione di alterità tra il soggetto che svolge tali attività ed il soggetto che ne beneficia), sono ostative alla configurabilità dell'Agenzia come di una mera articolazione organica della Regione, ossia di una istituzione strutturalmente inserita nell'apparato di quest'ultima, alla quale sono invece attribuiti i suddetti poteri di ingerenza e di controllo sull’Agenzia stessa, che si atteggiano come poteri attribuiti ad un soggetto esterno in ragione dell’inerenza dei compiti da essa svolti (attinenti alla tutela dell'ambiente e della salute) all'area di quelli istituzionali della Regione che quei poteri esercita; 3.11. a seguire, [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la natura commerciale dell’attività svolta all'interno degli immobili tassati, in uno dei quali risultano ubicati anche i laboratori che eseguono analisi chimiche e biologiche in relazione alle attività istituzionali dell’ente e nell’altro ha sede un nido aziendale per i dipendenti dell’azienda contribuente; 3.12. il riconoscimento del diritto all'esenzione prevista dall'art 7, comma 1, lett i) del decreto nr. 504/1992 secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr. Cass. n. 14226/2015; 13970/2016) è condizionato alla verifica di due requisiti che debbono necessariamente coesistere, uno soggettivo, costituito dal possesso dell'immobile da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma lett. c) cui il citato art. 7 rinvia) ed un requisito soggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di una o più delle attività indicate dalla norma (immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222); 3.13. per dette attività l’accertamento deve essere operato in concreto, verificando rigorosamente che l'attività cui l'immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attività commerciale (cfr. Cass. n. 14226/2015, 13970/2016); 3.14. occorre inoltre tenere nel debito conto la decisione adottata dalla Commissione dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la quale, nel valutare se il decreto legislativo nr. 504/1992 art 7, comma 1, lett. i in tema di esenzione lCI, concretizzasse una forma di aiuto di Stato in violazione del diritto dell'Unione, ha precisato che anche un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica, cioè offrire beni o servizi sul mercato; 3.15. la Commissione ha infatti osservato che anche laddove un’attività abbia finalità sociale questa non èsufficiente ad escluderne la classificazione di attività economica, e l'unico criterio rilevante al riguardo è se il soggetto interessato svolga o meno un'attività economica sottolineando che l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato non dipende dal fatto che un soggetto venga costituito per conseguire utili, poiché anche un ente senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato; 3.16. rientra dunque nella nozione di attività svolta con modalità commerciali -ovvero nella nozione di attività economica, secondo il linguaggio della Commissione- qualunque attività organizzata per la prestazione di servizi a terzi dietro pagamento -da parte dell'utente o di altri, compresi lo Stato, le regioni o altre pubbliche amministrazioni-di un corrispettivo funzionale ed adeguato alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione (ivi compresi i capitali investiti); 3.17. di converso non è commerciale l'attività di prestazione di servizi che vengano offerti gratuitamente, ovvero dietro pagamento di corrispettivi o contributi meramente simbolici o comunque radicalmente inferiori ai costi di produzione; 3.18. tali principi devono essere applicati anche con riferimento all'attività sanitaria convenzionata; 3.19. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 10123 e 10124 del 2019), anche in questo settore, infatti, non vi è alcun profilo che consenta di affermare che l'attività sia svolta in forma gratuita o semigratuita, dovendosi ritenere che le tariffe convenzionali siano comunque dirette a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione, salvo che in ragione di specifiche circostanze fattuali possa dirsi che l'immobile viene destinato ad attività sanitaria svolta con modalità non commerciali escludendo la logicadel profitto e del mercato; 3.20. neppure assume rilievo ai fini in questione che la prestazione sanitaria possa essere svolta in un mercato non concorrenziale dal momento che la qualifica dell'attività non dipende dal suo essere esercitata in regime di libero mercato, né è dirimente il fatto che l'attività sanitaria svolta in regime di convenzionamento si inserisca nel servizio pubblico ([OSCURATO:PERSONA]) gestito direttamente da un’Istituzione pubblica; 3.21. il [OSCURATO:PERSONA], infatti, è attività pubblica ed eventualmente gratuita per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] ed i suoi rapporti con il cittadino utente ma nel caso in cui la P.A. si avvalga dell'opera di privati l'attività svolta da questi ultimi è attività commerciale ove sia prestata dietro corrispettivi pattuiti o stabiliti in funzione dei costi e dell'adeguata remunerazione dei fattori di produzione dei servizi demandati al privato stesso; 3.22. non può avere, peraltro, effetto vincolante la contraria qualificazione enunciata nella circolare 26.1.2009 secondo cui lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie si ritiene effettuato con modalità non commerciali quando le stesse (...) sono accreditate, e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte (...) in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico , trattandosi di una circolare amministrativa che ha una valenza interna e non può influire sulla qualificazione giuridica dell'attività che èinvece demandata al giudice; 3.23. peraltro, neppure potrebbe essere valorizzato un’eventuale chiusura di esercizio di bilancio in termini negativi essendo di tutta evidenza che questo non è elemento che consente di escludere la natura commerciale dell’attività, che rimane tale anche se non produce, per qualche contingenza, utili; 3.24. con riguardo poi all’immobile in cui ha sede l’asilo nido per i dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA], va evidenziato che la sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare, come si è detto, che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale (cfr. Cass. n.5485 del 2008; sull'onere della prova gravante sul contribuente v. ancheCass.n.27165 del 2011); 3.25. nel caso di specie si tratta della gestione di un asilo nido i cui utenti pagano un corrispettivo (nessuna diversa deduzione contraria è stata formulata al riguardo dalla ricorrente), il che assume rilevanza ai fini IMU, in quanto è un fatto rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali, né, come si è detto, potrebbe attribuirsi rilievo al fatto che la gestione operi in perdita (questione assolutamente priva di rilievo, in quanto anche un imprenditore può operare in perdita) o che l'esenzione spetti sempre laddove l'ente si proponga finalità diverse dalla produzione di reddito; 3.26. secondo l'orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 16612/2008), la nozione di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c., va intesa in senso oggettivo, dovendosi riconoscere il carattere imprenditoriale all'attività economica organizzata che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività e dovendo essere, invece, escluso il suddetto carattere imprenditoriale dell'attività nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti; 3.27. l’applicazione dell’esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 cit., in relazione ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), presuppone dunque che abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica nei termini sopra precisati, e l'attività sia svolta a titologratuito ovvero dietro il ver samento di un corrispettivo simbolico, (cfr. Cass. nn. 6795/2020, 4066/2019); 3.28. nel caso in esame la ricorrente, come si è detto, non ha tuttavia in alcun modo dedotto che l'attività in oggetto fosse svolta a titolo gratuito, né dietro versamento di unimporto simbolico da parte dei soggetti interessati; 3.29. va inoltre respinta l’eccezione di giudicato esterno, formulata dalla ricorrente sia in ricorso che nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c. con allegata documentazione, e che è oggetto anche di censura per omessa pronuncia da parte della [OSCURATO:PERSONA]; 3.30. il giudicato al quale la società fa riferimento è quello dato da talune sentenze della [OSCURATO:PERSONA] di Roma che hanno riconosciuto l’esenzione dall’IMU e dalla TASI per le annualità 2010, 2015, 2016 relativamente ai medesimi immobili; 3.25. l’eccepito giudicato non osta all’autonoma valutazione della fattispecie oggetto del presente giudizio; 3.26. è giurisprudenza costante di questa Corte l’affermazione che il giudicato in materia tributaria fa stato solo in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d’imposta o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass. nn. 31084/2019, 7417/2019, 1300/2018); 3.27. in particolare, in tema di ICI, si è affermato che la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità, fa stato con riferimento anche ad annualità diverse in relazione a quei fatti che appaiano elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, ma non con riferimento ad elementi variabili (cfr. Cass. nn. 7417/2019, 1300/2018); 3.28. il requisito oggettivo per ottenere l’invocata esenzione dal tributo, che attiene alle modalità di esercizio dell’attività svolta nei locali, non costituisce una «qualità permanente» della struttura; 3.29. le modalità di esercizio di una determinata attività, infatti, ben possono essere diverse se riferite a periodi di imposta diversi - nella fattispecie si tratta dell’IMU per l’anno 2012-(cfr. Cass. n. 13966/2016) o a diversa imposta (la ricorrente invoca il giudicato esterno anche con riguardo a pronuncia su TASI); 3.30. sulla scorta dei suesposti rilievi, aventi natura assorbente, vanno respinte le doglianze di [OSCURATO:PERSONA] circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della suddetta esenzione; 3.32. quanto alla lamentata omessa pronuncia, da parte della [OSCURATO:PERSONA], circa la richiesta di annullamento o riduzione delle sanzioni sulla scorta della pretesa erronea affermazione dell’omessa presentazione della dichiarazione ICI 2012, e con riguardo alle doglianze circa la pretesa mancata impugnazione, da parte del Comune, in merito alle affermazioni del giudice di prime cure che avrebbe ritenuto «astrattamente utilizzabile la dichiarazione per l’anno di imposta 2013», si rileva che: la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale (trascritta in parte qua nel ricorso) r iporta espressamente, in primo luogo, che «per poter usufruire dell’agevolazione … la ricorrente in ragione dell’art. 145 co 3 del Regolamento IMU 2012 avrebbe dovuto produrre apposita dichiarazione entro il 30/9/2012», il che esclude, in ogni caso, che sia stata ritenuta tempestiva la dichiarazione successivamente presentata dalla contribuente; la stessa contribuente ha confermato di aver presentato nel 2014 la dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2013, che avrebbe dovuto, secondo la prospettazione della ricorrente, ritenersi valida anche per l’annualità precedente, trattandosi dei medesimi immobili e della medesima richiesta di esenzione; 3.33. le censure della contribuente sono quindi infondate sul rilievo che a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 10, comma 4, lett. a del d.l. n. 35/2013, conv., all’art. 13 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, conv., è stato disposto quanto segue: «I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni»; 3.34. non poteva, inoltre, applicarsi nel caso in esame il termine, sino al 30.9.2014, previsto dall’art. 5 del Decreto del Ministero delle Finanze 26.6.2014, per la presentazione della dichiarazione IMUper le annualità 2012 e 2013, atteso che tale proroga si applicava esclusivamente agli immobili posseduti dagli enti non commerciali (imponibili, esenti parzialmente ed esenti totalmente), circostanza che, sulla base delle considerazioni che precedono, va invece esclusa; 3.34. il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2012 scadeva, quindi, il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, ovvero il 30 giugno 2013, con conseguente implicito rigetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle richieste di riduzione o annullamento delle sanzioni per tempestiva presentazione della dichiarazione, anche di esenzione, IMU; 3.35. le ulteriori censure relative all’omessa pronuncia circa il dedotto pagamento di somme a titolo di «ravvedimento operoso» sono inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ. non essendo stato trascritto, o riassunto, nel ricorso il motivo di gravame il cui esame si assume omesso dai Giudici d’appello, essendo stata genericamente richiamata unicamente la «produzione di I grado con memorie» (cfr. pag. 3 e 24 ricorso); 4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato,il ricorso va integralmente respinto; 5. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di litein favore della controricorrente, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di le
Decreto Cassazione n. 04772/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris