CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16554/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 29974 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - Contro Comune di Cefalù, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 251; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2945/01/2020, depositata in data 22 maggio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva respinto l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 5482/06/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, che, previa riunione, aveva respinto i ricorsi proposti avverso avviso di accertamento TARSU 2008 e avvisi di pagamento TARSU per le annualità 2008-2011 e (ruolo suppletivo) 2005-2007, emessi dal Comune di Cefalù; -il Comune resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; - il Comune di Cefalù ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]- con l'unico mezzo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 62, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993 avendo la CTR rigettato il ricorso della contribuente per non avere la società contribuente provato che le aree dei due immobili, soggette a tassazione da parte dell'Ufficio, producessero rifiuti speciali, stante anche la mancanza di denuncia originaria o di successiva variazione; -la censura è infondata; - in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n. 8813 del 2021 tra le medesime parti; Cass. 21250/2019, 17622/2016, 18054/2016); -per beneficiare dell'esclusione è necessario, dunque, che il contribuente dichiari la produzione dei rifiuti speciali nella denuncia originaria o di variazione (cfr. in termini Cass. n. 13768/2016 in motivazione) poiché, come si è detto, incombe sull'impresa contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che, in quanto produttive di rifiuti speciali, possono beneficiare dell'esclusione dal computo della superficie complessiva imponibile ovvero della riduzione di tariffa; - in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.300,00 per compensi, 200 per esborsi, rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % per ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo. -Così deciso in Roma il 12 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] io Napplitano DEPC.r_Y-7:1-0 [OSCURATO:PERSONA] 2 3 MAG 202