CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 37754/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 23 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto l'istanza di semilibertà avanzata da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che vengono dedotti il vizio di violazione di legge in relazione all'inosservanza degli artt. 48 ss. ord. pen. e il vizio di motivazione; che il provvedimento non lascia emergere profili di contraddittorietà, in quanto (al di là del singolo riferimento alla faida di [OSCURATO:PERSONA] basato su un errore contenuto in una relazione di sintesi, che nemmeno nella prospettazione del ricorrente risulta avere conseguenze decisive nella complessiva valutazione dei presupposti del beneficio), il provvedimento impugnato ha tenuto conto del vissuto delinquenziale del Maesano, dei legami suoi e dei suoi familiari con i contesti criminali; che ha congruamente motivato sulla necessaria gradualità nel valutare il raggiungimento di un sufficiente grado di rieducazione prima di farlo accedere al beneficio richiesto, visto anche che non è mai approdato prima ad aperture esterne, che nei territori in cui dovrebbe fruire del beneficio è ancora operativo il sodalizio al quale egli e i suoi congiunti facevano capo e che non risulta avviata la necessaria riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (cfr. Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, Rv. 285550 - 01: «Ai fini dell'applicazione della misura alternativa della semilibertà, sono richieste due distinte indagini, l'una delle quali concernente i risultati del trattamento individualizzato e l'altra relativa all'esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società ed implicanti la presa di coscienza, attraverso l'analisi delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento»); che tutti gli elementi sono stati vagliati con completezza dal Tribunale di sorveglianza nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01); che tali apprezzamenti non possono essere rivalutati in questa sede, poiché «il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 2 37 ;che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eciso il 26 se