CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 25982/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27165-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S.S., in persona legale rappresentante Sig. [OSCURATO:PERSONA] Dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e assistita dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.24 -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SERIO – DUNAS, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.5 -controricorrenti – Nel giudizio per la cassazione dell’ordinanza collegiale N.2022/1700 emessa dal Tribunale di Cremona ex art.669 terdecies c.p.c. del 13.10.2022. Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex artt. 703 c.p.c. e 1168-1170 c.c., la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduceva di essere proprietaria di una pluralità di terreni agricoli per la cui irrogazione si avvaleva, da oltre un secolo, delle acque derivate tramite un manufatto corrispondente al partitore del Badessino collegato alla roggia Comuna, nota anche come Badessa o Cremasca. La società lamentava lo spoglio violento nonchè la turbativa nel possesso derivante dall’installazione di una paratoia azionata da incaricati del [OSCURATO:PERSONA] d’irrigazione delle rogge Comuna ed Unite ed il [OSCURATO:PERSONA] di bonifica Dugali-Naviglio-[OSCURATO:PERSONA], per regolamentare il flusso delle acque nel comprensorio. [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] DUNAS, innanzi al Tribunale di Cremona, si costituivano per resistere alla domanda. Con ordinanza del 04.08.2022 il Tribunale di Cremona rigettava il ricorso per reintegra nel possesso. A seguito di reclamo proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.S. ex art. 669-terdecies c.p.c., il Tribunale di Cremona dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Milano. Avverso detta ordinanza, la Società [OSCURATO:PERSONA] S.S. ha proposto regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] nella persona della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. In prossimità dell’adunanza, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.S deduce la violazione dell’art. 141 del RD n. 1175 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, per aver il Tribunale fondato il proprio convincimento in tema di competenza sulla base dell’art. 140 lettera C del RD n. 1775/1933, senza considerare la disposizione di legge immediatamente successiva, specificatamente dettata in merito a domande non già di contenuto petitorio, bensì di tipo possessorio, come quella avanzata nella fattispecie in esame. Il ricorso è inammissibile. Il regolamento di competenza proposto dalla ricorrente ha ad oggetto l’ordinanza pronunciata in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.. Per espressa disposizione di legge e per consolidato orientamento di questa Corte, non è ammissibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti resi nell’ambito della fase cautelare del giudizio possessorio perché privi del requisito della definitività. In seguito alle modifiche dell’art.703 c.p.c. operata dall'art. 2, comma 3, lettera e-bis), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, il procedimento possessorio, pur essendo diviso in due fasi conserva una struttura unitaria nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria. Tuttavia, i provvedimenti possessori, pur restando efficaci indipendentemente dall'instaurazione del giudizio di merito, in applicazione dell'art. 669 octies, ultimo comma, c.p.c., sono inidonei ad acquisire efficacia di giudicato, non avendo carattere decisorio e definitivo, come le misure cautelari per le quali opera detta disposizione, e stante l'omesso richiamo, compiuto invece per altre ipotesi di procedimenti a cognizione sommaria, agli effetti di cui all'art. 2909 c.c. (Sez.2, Sentenza n. 19720 del 03/10/2016 ) Ne consegue che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l'ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l'ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione "pro iudicato" da estinzione del giudizio ( Cass. Civ., Sez.II, 17.2.2014, n.3629). In definitiva, i provvedimenti adottati nella fase cautelare, essendo privi dei caratteri di decisorietà e definitività, sono destinati a perdere efficacia a seguito della decisione di merito e sono inidonei a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato (Cass. Civ, sez II, ordinanza n.8446 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ne consegue che anche le statuizioni sulla competenza, proprio perché prive del carattere della definitività e della decisorietà, non sono impugnabili per regolamento di competenza (Sez.2, Ordinanza n.5316 del 10/03/2005). Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio, che si liquidano in dispositivo. Non va disposta la condanna del ricorrente per lite temeraria, non sussistendone i presupposti, attesa la peculiarità della disciplina dei procedimenti possessori nell’ambito dei procedimenti cautelari. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del