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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07627/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 32403/24 - ARDIZZONE Sebastiano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.385 e 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che tali motivi sono tutti riproduttivi dell'atto di appello; Considerato, in particolare, che i primi due motivi di ricorso - che prospettano la mancanza del dolo sia in relazione all'evasione che alla resistenza - non si confrontano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta consapevolezza del ricorrente di violare la legge penale.

Invero, i giudici di merito correttamente hanno evidenziato la sussistenza dell'elemento psicologico individuandolo nella finalità di sottrarsi al controllo degli agenti per evitare l'accertamento dell'evasione (cfr. p. 5 della sentenza).

Considerato, poi, che, quanto ai restanti motivi di ricorso relativi al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. e alla negata esclusione della recidiva, i giudici di appello hanno correttamente motivato valorizzando la complessiva gravità del fatto, desunta anche dalla obiettiva pericolosità della condotta (cfr. p. 6 della sentenza).

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 32403/24 - ARDIZZONE Sebastiano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt.385 e 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che tali motivi sono tutti riproduttivi dell'atto di appello; Considerato, in particolare, che i primi due motivi di ricorso - che prospettano la mancanza del dolo sia in relazione all'evasione che alla resistenza - non si confrontano adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta consapevolezza del ricorrente di violare la legge penale. Invero, i giudici di merito correttamente hanno evidenziato la sussistenza dell'elemento psicologico individuandolo nella finalità di sottrarsi al controllo degli agenti per evitare l'accertamento dell'evasione (cfr. p. 5 della sentenza). Considerato, poi, che, quanto ai restanti motivi di ricorso relativi al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. e alla negata esclusione della recidiva, i giudici di appello hanno correttamente motivato valorizzando la complessiva gravità del fatto, desunta anche dalla obiettiva pericolosità della condotta (cfr. p. 6 della sentenza). Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 07627/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris