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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 31809/2026

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; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Rooma, con ordinanza del 16 maggio 2026, ore 11.00, ha convalidato il provvedimento adottato dal Questore di Roma, emesso in data 5.5.2026, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritualmente notificatogli in data 14 maggio 2026 alle ore 12.05, già destinatario di altro Daspo, con il quale si vieta per ulteriori anni uno e mesi sei di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell'Unione Europea ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello e si prescrive al predetto di recarsi presso la Questura di Roma con previsione di un duplice obbligo di presentazione in occasione degli incontri sportivi della S.S.

Lazio.

2. Avverso il predetto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.s 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989 e dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza del termine dilatorio di 48 ore, posto a garanzia del diritto di difesa.

Osserva che l'ordinanza di convalida impugnata è illegittima, in quanto emessa in violazione del termine dilatorio di 48 ore che deve intercorrere tra la notifica all'interessato del provvedimento del Questore e l'emissione del provvedimento di convalida da parte del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari.

Si sottolinea che, secondo l'unanime orientamento dalla giurisprudenza, tale termine è posto a presidio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, al fine di consentire al destinatario della misura di esercitare un effettivo contraddittorio, sia pure cartolare, mediante la presentazione di memorie e deduzioni.

La difesa evidenzia che la decisione del giudice, non può intervenire prima della scadenza di detto termine, pena la nullità di ordine generale dell'ordinanza di convalida, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per violazione delle garanzie difensive. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce assoluta carenza della motivazione.

Osserva che l'ordinanza impugnata è affetta da un grave vizio di motivazione, che si manifesta sotto un duplice profilo: l'assoluta apparenza della stessa e l'omessa valutazione di un elemento difensivo decisivo, quale l'intervenuto decreto di archiviazione del procedimento penale, posto a fondamento del provvedimento di aggravamento del Questore.

Si sottolinea che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari si è limitato ad una convalida meramente formale, con una motivazione apparente e stereotipata, trascurando completamente di valutare il decreto di archiviazione del procedimento penale n. 700/26 RGNR, emesso dal GIP del Tribunale di Frosinone in data 22.4.2026, ritualmente prodotto dalla difesa, sia pure poco prima dell'emissione del decreto di convalida.

La difesa evidenzia che lo stesso Pubblico Ministero richiedente l'archiviazione aveva specificato che la condotta di violazione del precedente DASPO contestata al ricorrente "non appare, allo stato, integrata".

Si osserva che, sebbene il proscioglimento penale non determini l'automatica decadenza del DASPO, esso costituisce un elemento imprescindibile che il giudice deve valutare e ne deve dar conto nella motivazione, indicando quali siano gli elementi che consentono di superare le considerazioni difensive.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato affinché altro giudice, concesso il termine necessario per l'esercizio del contraddittorio cartolare, decida ritualmente sulla convalida. 2 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.

1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso.

La convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie e l'inosservanza del termine dilatorio di 48 ore entro cui il destinatario del provvedimento questorile ha diritto di attivare il contraddittorio cartolare, è causa di una nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da ritenersi a regime intermedio per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e non richiede ulteriore allegazione di un concreto interesse ad impugnare.

Ma, ove l'interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796 - 01; Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, Romagnolo, Rv. 278785 - 01; Sez. 3, n. 10294 del 14/1/2026).

È vero, quindi, che nel caso in esame l'ordinanza di convalida è stata emessa alle 11.00 del 16/05/2026, e quindi prima dello scadere del termine di 48 ore, decorrente dalla notifica al [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento del Questore (avvenuta alle ore 12.05 dell4 maggio 2026), ma la difesa ha esercitato le sue prerogative difensive, depositando una memoria ventiquattro dopo la notifica del provvedimento di convalida.

Non può ritenersi, pertanto, integrata alcuna nullità.

2. Fondato è il secondo motivo di ricorso.

Secondo la giurisprudenza, i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. daspo, e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (cfr. Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Daniele, Rv. 285286 - 01; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186).

Come hanno chiarito le Sezioni Unite, in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. mod., l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con losvolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (Sez.

U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110 - 01).

Sulla base delle indicazioni espresse dalle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere di motivazione della decisione impone di non limitarsi ad un mero controllo formale, ma di accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì (specialmente se non è intervenuta una condanna) la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore (cfr. Sez. 3, n. 24162 del 08/1/2026; Sez. 3, n. 37518 del 06/06/2025).

Questa Corte ha già affermato che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900; Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Vezzoli e altri Rv. 247174 - 01; Rv. 247174; da ult.

Sez. 3, n. 7131 del 03/02/2022, Colombo, non mass.).

Tale condivisibile principio trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie nel termine previsto, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive.

Il rispetto del contraddittorio, infatti, esige non solo che la parte possa interloquire, esprimendo le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta avanzata dal questore, ma che queste siano valutate, ove pertinenti e rilevanti, dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari nel provvedimento conclusivo, il quale deve spiegare, pur in maniera sintetica, perché dette ragioni non siano meritevoli di accoglimento.

Nel caso in esame, la motivazione è solo apparente.

Si tratta infatti di un modello prestampato, assolutamente privo di riferimenti al caso concreto e alle deduzioni difensive. 4Nella specie, ne consegue, l'illegittimità della convalida, per effetto della mancata considerazione della memoria difensiva e per l'assenza di una congrua motivazione, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto.

3. Va, quindi, disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata perché il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale Roma proceda a nuova valutazione; l'annullamento con rinvio determina la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere prendendo in esame la memoria pretermessa e dando contezza della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione (Sez. 3, n. 3849 del 11/12/2025, dep. 2026; Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Rv.247174 - 01).

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Rooma, con ordinanza del 16 maggio 2026, ore 11.00, ha convalidato il provvedimento adottato dal Questore di Roma, emesso in data 5.5.2026, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritualmente notificatogli in data 14 maggio 2026 alle ore 12.05, già destinatario di altro Daspo, con il quale si vieta per ulteriori anni uno e mesi sei di accedere all'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli Stati membri dell'Unione Europea ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello e si prescrive al predetto di recarsi presso la Questura di Roma con previsione di un duplice obbligo di presentazione in occasione degli incontri sportivi della S.S. Lazio. 2. Avverso il predetto provvedimento, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.s 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989 e dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza del termine dilatorio di 48 ore, posto a garanzia del diritto di difesa. Osserva che l'ordinanza di convalida impugnata è illegittima, in quanto emessa in violazione del termine dilatorio di 48 ore che deve intercorrere tra la notifica all'interessato del provvedimento del Questore e l'emissione del provvedimento di convalida da parte del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari. Si sottolinea che, secondo l'unanime orientamento dalla giurisprudenza, tale termine è posto a presidio del diritto di difesa costituzionalmente garantito, al fine di consentire al destinatario della misura di esercitare un effettivo contraddittorio, sia pure cartolare, mediante la presentazione di memorie e deduzioni. La difesa evidenzia che la decisione del giudice, non può intervenire prima della scadenza di detto termine, pena la nullità di ordine generale dell'ordinanza di convalida, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., per violazione delle garanzie difensive. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce assoluta carenza della motivazione. Osserva che l'ordinanza impugnata è affetta da un grave vizio di motivazione, che si manifesta sotto un duplice profilo: l'assoluta apparenza della stessa e l'omessa valutazione di un elemento difensivo decisivo, quale l'intervenuto decreto di archiviazione del procedimento penale, posto a fondamento del provvedimento di aggravamento del Questore. Si sottolinea che il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari si è limitato ad una convalida meramente formale, con una motivazione apparente e stereotipata, trascurando completamente di valutare il decreto di archiviazione del procedimento penale n. 700/26 RGNR, emesso dal GIP del Tribunale di Frosinone in data 22.4.2026, ritualmente prodotto dalla difesa, sia pure poco prima dell'emissione del decreto di convalida. La difesa evidenzia che lo stesso Pubblico Ministero richiedente l'archiviazione aveva specificato che la condotta di violazione del precedente DASPO contestata al ricorrente "non appare, allo stato, integrata". Si osserva che, sebbene il proscioglimento penale non determini l'automatica decadenza del DASPO, esso costituisce un elemento imprescindibile che il giudice deve valutare e ne deve dar conto nella motivazione, indicando quali siano gli elementi che consentono di superare le considerazioni difensive. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ritualmente trasmessa, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato affinché altro giudice, concesso il termine necessario per l'esercizio del contraddittorio cartolare, decida ritualmente sulla convalida. 2 [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso. La convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia non può intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per esaminare gli atti e presentare memorie e l'inosservanza del termine dilatorio di 48 ore entro cui il destinatario del provvedimento questorile ha diritto di attivare il contraddittorio cartolare, è causa di una nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da ritenersi a regime intermedio per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e non richiede ulteriore allegazione di un concreto interesse ad impugnare. Ma, ove l'interessato abbia comunque esercitato le proprie facoltà difensive, la mera inosservanza del predetto termine - avente valenza sostanziale e non meramente formale - non è idonea ad inficiare la legittimità dell'ordinanza di convalida (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020, Belviso, Rv. 280796 - 01; Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, Romagnolo, Rv. 278785 - 01; Sez. 3, n. 10294 del 14/1/2026). È vero, quindi, che nel caso in esame l'ordinanza di convalida è stata emessa alle 11.00 del 16/05/2026, e quindi prima dello scadere del termine di 48 ore, decorrente dalla notifica al [OSCURATO:PERSONA] del provvedimento del Questore (avvenuta alle ore 12.05 dell4 maggio 2026), ma la difesa ha esercitato le sue prerogative difensive, depositando una memoria ventiquattro dopo la notifica del provvedimento di convalida. Non può ritenersi, pertanto, integrata alcuna nullità. 2. Fondato è il secondo motivo di ricorso. Secondo la giurisprudenza, i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. daspo, e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (cfr. Sez. 3, n. 41899 del 13/09/2023, Daniele, Rv. 285286 - 01; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186). Come hanno chiarito le Sezioni Unite, in sede di convalida del provvedimento del questore che, incidendo sulla libertà personale, imponga a taluno, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e succ. mod., l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con losvolgimento di manifestazioni sportive, il controllo di legalità del giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli imposti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal giudice della convalida (Sez. U, n. 44273 del 27/10/2004, Labbia, Rv. 229110 - 01). Sulla base delle indicazioni espresse dalle Sezioni Unite, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere di motivazione della decisione impone di non limitarsi ad un mero controllo formale, ma di accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto giustifichi e renda la misura stessa idonea allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì (specialmente se non è intervenuta una condanna) la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa posta a fondamento del provvedimento del Questore (cfr. Sez. 3, n. 24162 del 08/1/2026; Sez. 3, n. 37518 del 06/06/2025). Questa Corte ha già affermato che è nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900; Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Vezzoli e altri Rv. 247174 - 01; Rv. 247174; da ult. Sez. 3, n. 7131 del 03/02/2022, Colombo, non mass.). Tale condivisibile principio trae origine dall'esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie nel termine previsto, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive. Il rispetto del contraddittorio, infatti, esige non solo che la parte possa interloquire, esprimendo le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta avanzata dal questore, ma che queste siano valutate, ove pertinenti e rilevanti, dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari nel provvedimento conclusivo, il quale deve spiegare, pur in maniera sintetica, perché dette ragioni non siano meritevoli di accoglimento. Nel caso in esame, la motivazione è solo apparente. Si tratta infatti di un modello prestampato, assolutamente privo di riferimenti al caso concreto e alle deduzioni difensive. 4Nella specie, ne consegue, l'illegittimità della convalida, per effetto della mancata considerazione della memoria difensiva e per l'assenza di una congrua motivazione, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto. 3. Va, quindi, disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata perché il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale Roma proceda a nuova valutazione; l'annullamento con rinvio determina la sospensione dell'efficacia del provvedimento del Questore nelle more della nuova valutazione che il G.i.p., in sede di rinvio, è tenuto a svolgere prendendo in esame la memoria pretermessa e dando contezza della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione (Sez. 3, n. 3849 del 11/12/2025, dep. 2026; Sez. 3, n. 20143 del 10/03/2010, Rv.247174 - 01). P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31809/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris