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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28433/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, decidendo a sèguito di annullamento con rinvio di precedente ordinanza da parte della Corte di cassazione, disposto con sentenza n. 50049 del 15 novembre 2023, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza che gli aveva applicato gli arresti domiciliari (nelle more sostituiti con l'obbligo di dimora) in •• relazione al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata alla ricettazione ed al riciclaggio di veicoli da lavoro.

2. Impugna tale decisione l'interessato, per il tramite del proprio difensore, lamentandone l'illogicità della motivazione per le seguenti ragioni: a) il Tribunale ha dato rilievo ad una conversazione intercettata del ritenuto "capo" del sodalizio, tale Ripepi, che riferiva dell'ausilio decisivo prestato da esso ricorrente nell'àmbito di una trattativa per il recupero di un mezzo rubato, dalla quale sarebbe potuto derivare un pregiudizio nei rapporti con il potente boss della "ndrangheta" [OSCURATO:PERSONA]: in tale conversazione, tuttavia, Ripepi parlava di fatti avvenuti in passato, dovendo perciò logicamente ritenersi che essi risalissero ad un periodo non compreso nell'incolpazione provvisoria, che parte dal giugno 2018; b) l'ordinanza assume che, in quell'occasione, riferendo al Ripepi informazioni decisive per la risoluzione della questione, egli abbia agito per preservare la compagine criminosa, quando, invece, lo ha fatto solamente perché la notizia, inveritiera e suscettibile di alterare i rapporti con Mancuso, coinvolgeva personalmente anche lui; c) le risultanze probatorie valorizzate dal Tribunale dimostrano, al più, una sua disponibilità nei confronti del solo Ripepi, insufficiente, come tale, ad integrare la partecipazione criminosa all'eventuale sodalizio di cui questi fosse parte, ancorché con un ruolo di vertice; d) l'ordinanza desume gli indizi di partecipazione all'associazione criminosa dall'ipotizzato concorso di esso ricorrente in un reato di furto, per il quale, tuttavia, lo stesso Tribunale ha annullato la misura cautelare, rilevandone l'improcedibilità per difetto di querela, con l'effetto che sarebbero inutilizzabili le risultanze investigative ad esso riferibili; e) la conoscenza, da parte di esso ricorrente, dei legami tra Ripepi e la famiglia Mancuso, anch'essa utilizzata dall'ordinanza per dedurne un quadro di gravità indiziaria per il delitto associativo, non è un dato significativo, in quanto non muta la natura e la destinazione del contributo, prestato pur sempre nei confronti del solo Ripepi; f) egualmente dicasi, infine, per la circostanza per cui egli si sarebbe prestato a spostare dei veicoli che Ripepi aveva restituito su indicazione di Mancuso.

3. Il Procuratore generale ha depositato una memoria scritta, con cui conclude per l'inammissibilità del ricorso.

4. L'impugnazione è inammissibile, poiché si risolve essenzialmente nella proposizione di una interpretazione alternativa delle risultanze istruttorie, che però ». è prerogativa esclusiva del giudizio di merito ed è preclusa in questa sede, in cui la verifica sulla motivazione è limitata alla completezza ed alla coerenza logica della stessa.

Nello specifico, l'ordinanza impugnata descrive in dettaglio e senza salti logici un ausilio costante e qualificato prestato dal ricorrente in plurimi episodi espressivi di quello che può considerarsi l'oggetto sociale" dell'associazione, peraltro di piccole dimensioni e, in quanto tale, caratterizzata dallo stretto legame fiduciario tra i partecipi.

V'è solo da aggiungere che la deduzione per cui, nella conversazione di cui al punto a) del paragrafo 2, Ripepi parlasse di fatti precedenti al periodo considerato nell'atto d'incolpazione è puramente presuntiva, tanto più ove si consideri che la conversazione è di settembre 2018 mentre l'incolpazione parte da giugno.

Peraltro, non trattandosi di una formale imputazione ma di un addebito cautelare, per sua natura non definitivo e suscettibile di migliore definizione per l'inevitabile fluidità della fase investigativa in corso, la corrispondenza temporale dev'essere valutata con un ragionevole margine di approssimazione e non in termini di rigida coincidenza.

Infine, nessun fondamento può essere riconosciuto all'assunto per cui le risultanze riguardanti il delitto di furto non possano essere utilizzate per la dimostrazione di un quadro di gravità indiziaria per il delitto associativo: è sufficiente osservare che alla prova di quest'ultimo, in linea generale, possono concorrere anche circostanze prive di qualsiasi rilievo penale (come, solo per esemplificare, gli assidui rapporti di frequentazione o le cointeressenze economiche tra i coindagati), ben potendosi perciò valorizzare, a maggior ragione, le condotte delittuose non controverse ma semplicemente improcedibili per ragioni formali.

5. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, decidendo a sèguito di annullamento con rinvio di precedente ordinanza da parte della Corte di cassazione, disposto con sentenza n. 50049 del 15 novembre 2023, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza che gli aveva applicato gli arresti domiciliari (nelle more sostituiti con l'obbligo di dimora) in •• relazione al delitto di partecipazione ad associazione finalizzata alla ricettazione ed al riciclaggio di veicoli da lavoro. 2. Impugna tale decisione l'interessato, per il tramite del proprio difensore, lamentandone l'illogicità della motivazione per le seguenti ragioni: a) il Tribunale ha dato rilievo ad una conversazione intercettata del ritenuto "capo" del sodalizio, tale Ripepi, che riferiva dell'ausilio decisivo prestato da esso ricorrente nell'àmbito di una trattativa per il recupero di un mezzo rubato, dalla quale sarebbe potuto derivare un pregiudizio nei rapporti con il potente boss della "ndrangheta" [OSCURATO:PERSONA]: in tale conversazione, tuttavia, Ripepi parlava di fatti avvenuti in passato, dovendo perciò logicamente ritenersi che essi risalissero ad un periodo non compreso nell'incolpazione provvisoria, che parte dal giugno 2018; b) l'ordinanza assume che, in quell'occasione, riferendo al Ripepi informazioni decisive per la risoluzione della questione, egli abbia agito per preservare la compagine criminosa, quando, invece, lo ha fatto solamente perché la notizia, inveritiera e suscettibile di alterare i rapporti con Mancuso, coinvolgeva personalmente anche lui; c) le risultanze probatorie valorizzate dal Tribunale dimostrano, al più, una sua disponibilità nei confronti del solo Ripepi, insufficiente, come tale, ad integrare la partecipazione criminosa all'eventuale sodalizio di cui questi fosse parte, ancorché con un ruolo di vertice; d) l'ordinanza desume gli indizi di partecipazione all'associazione criminosa dall'ipotizzato concorso di esso ricorrente in un reato di furto, per il quale, tuttavia, lo stesso Tribunale ha annullato la misura cautelare, rilevandone l'improcedibilità per difetto di querela, con l'effetto che sarebbero inutilizzabili le risultanze investigative ad esso riferibili; e) la conoscenza, da parte di esso ricorrente, dei legami tra Ripepi e la famiglia Mancuso, anch'essa utilizzata dall'ordinanza per dedurne un quadro di gravità indiziaria per il delitto associativo, non è un dato significativo, in quanto non muta la natura e la destinazione del contributo, prestato pur sempre nei confronti del solo Ripepi; f) egualmente dicasi, infine, per la circostanza per cui egli si sarebbe prestato a spostare dei veicoli che Ripepi aveva restituito su indicazione di Mancuso. 3. Il Procuratore generale ha depositato una memoria scritta, con cui conclude per l'inammissibilità del ricorso. 4. L'impugnazione è inammissibile, poiché si risolve essenzialmente nella proposizione di una interpretazione alternativa delle risultanze istruttorie, che però ». è prerogativa esclusiva del giudizio di merito ed è preclusa in questa sede, in cui la verifica sulla motivazione è limitata alla completezza ed alla coerenza logica della stessa. Nello specifico, l'ordinanza impugnata descrive in dettaglio e senza salti logici un ausilio costante e qualificato prestato dal ricorrente in plurimi episodi espressivi di quello che può considerarsi l'oggetto sociale" dell'associazione, peraltro di piccole dimensioni e, in quanto tale, caratterizzata dallo stretto legame fiduciario tra i partecipi. V'è solo da aggiungere che la deduzione per cui, nella conversazione di cui al punto a) del paragrafo 2, Ripepi parlasse di fatti precedenti al periodo considerato nell'atto d'incolpazione è puramente presuntiva, tanto più ove si consideri che la conversazione è di settembre 2018 mentre l'incolpazione parte da giugno. Peraltro, non trattandosi di una formale imputazione ma di un addebito cautelare, per sua natura non definitivo e suscettibile di migliore definizione per l'inevitabile fluidità della fase investigativa in corso, la corrispondenza temporale dev'essere valutata con un ragionevole margine di approssimazione e non in termini di rigida coincidenza. Infine, nessun fondamento può essere riconosciuto all'assunto per cui le risultanze riguardanti il delitto di furto non possano essere utilizzate per la dimostrazione di un quadro di gravità indiziaria per il delitto associativo: è sufficiente osservare che alla prova di quest'ultimo, in linea generale, possono concorrere anche circostanze prive di qualsiasi rilievo penale (come, solo per esemplificare, gli assidui rapporti di frequentazione o le cointeressenze economiche tra i coindagati), ben potendosi perciò valorizzare, a maggior ragione, le condotte delittuose non controverse ma semplicemente improcedibili per ragioni formali. 5. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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