CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 12671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 08363/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via V. Orsini n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in persona del l.r.p.t. pro tempore, elett. domiciliata in Roma, via G. Antonelli n. 4, presso lo studio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono giusta procura a margine del controricorso; – controricorrente e ricorrente incidentale – F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8363/2015 Numero sezionale 5296/2021 Numero di raccolta generale 12671/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], terza sezione civile, reso nel procedimento ivi pendente iscritto al n.r.g. 2120/2011 e depositato in data 4 febbraio 2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto con cui Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso al passivo il credito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] per euro 3.618.984,95, a titolo di danni connessi alla risoluzione di un appalto di ristrutturazione di spazi destinati all’attività ospedaliera. 2. Il Tribunale ha rilevato: a) che l’evento dannoso subito dalla committente per effetto dell’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore poi fallito era pacifico in causa; b) che la contestazione era limitata all’ammontare del danno conseguente all’inadempimento del contratto di appalto; somma che, mercé la c.t.u espletata e la valutazione delle prove versate in atti, andava quantificata in euro 3.618.984,95, a titolo di danno emergente (contrazione dei posti letto, necessità di appaltare ex novo le opere interrotte; costi di messa in sicurezza), al netto di quanto già incassato dalla committente a titolo di cauzione escussa dal fideiussore e delle lavorazioni eseguite dalla fallita e non pagate. 3. L’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a un motivo. 4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale lamenta: r.g. n. 08363/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8363/2015 Numero sezionale 5296/2021 Numero di raccolta generale 12671/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 a. Primo motivo: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 136 del d. Lgs. 163/2006 in combinato disposto con gli artt. 117, 121 del d.P.R. 554/99 e con le previsioni del Capitolato generale d’Appalto approvato con DM 145/2000 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.» deducendo l’erroneità della ricostruzione della vicenda negoziale su cui si fonda il credito riconosciuto, manifestandosi la risoluzione unilaterale della stazione appaltante del tutto impropria; b. Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 56 L.F. in combinato disposto con gli artt. 1241 e ss. Cod. civ. e con l’art. 35 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ.» deducendo la violazione dei principi di compensabilità dei debiti della opponente nei confronti della società fallita, in violazione della par condicio creditorum, con riferimento alla disposta decurtazione del credito della opponente di quanto già incassato dalla committente a titolo di cauzione e delle lavorazioni eseguite e non pagate. 2. Il controricorso svolge argomentazioni volte a evidenziare l’inammissibilità dell’avversa impugnazione, di cui chiede comunque il rigetto e, allo stesso tempo, propone ricorso incidentale lamentando: «Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli articoli 1180, 1218 e 1223 c.c.» deducendo l’erroneità della decurtazione, dalle somme ammesse al passivo, di quelle incamerate dall’opponente a titolo di cauzione nel frattempo escussa dal fideiussore. 3. Il ricorso principale non può trovare accoglimento. r.g. n. 08363/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8363/2015 Numero sezionale 5296/2021 Numero di raccolta generale 12671/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 4. Il primo motivo è inammissibile, poiché non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, chiaramente individuabile, in tema di an debeatur, sull’affermazione della natura pacifica, in quanto incontroversa tra le parti, della responsabilità dell’appaltatore derivante dall’abbandono ingiustificato del cantiere ove si stavano eseguendo le opere oggetto del contratto di appalto. La censura in esame, anziché lamentare l’erroneità dell’affermazione del Tribunale in tema di non contestazione della responsabilità contrattuale, svolge considerazioni in tema di insussistenza della citata responsabilità, senza però aggredire preliminarmente la questione della natura processualmente incontestata della propria responsabilità, che riveste carattere del tutto pregiudiziale, stante il fatto che il decreto impugnato, sulla base di essa, è passato direttamente alla quantificazione del danno da inadempimento contrattuale. 5. Il secondo motivo è infondato atteso che, come questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 10408 del 21/10/1998; Sez. 1, Sentenza n. 12537 del 25/11/1992) ha avuto modo di affermare con argomentazioni del tutto condivisibili e che vanno ribadite, la compensazione tra i reciproci debiti e crediti del fallito e del creditore istante per l’ammissione al passivo è ben possibile e va risolta nell’ambito del giudizio di ammissione dal giudice delegato o, eventualmente, in sede di opposizione allo stato passivo, anche in applicazione dei principi sanciti dall’art. 56 della legge fallimentare. La censura è, poi, inammissibile per genericità laddove assume apoditticamente che nel caso di specie non sussistessero i presupposti della compensazione. A fronte della motivazione resa dal Tribunale, che cita le fonti di prova (c.t.u) poste a base della affermata compensabilità, la censura oppone r.g. n. 08363/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8363/2015 Numero sezionale 5296/2021 Numero di raccolta generale 12671/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 infatti astratte e generiche considerazioni in senso contrario, ancora una volta non confrontandosi con la ratio decidendi del decreto impugnato. Quanto, infine, alla doglianza inerente alla natura officiosa della disposta compensazione, va richiamato – in senso contrario alla tesi del ricorrente - il condivisibile orientamento di questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 28568 del 18/10/2021) secondo il quale in tema di estinzione delle obbligazioni, si è in presenza di compensazione cd. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto, in cui l'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cd. propria che, per operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte. 6. Il ricorso incidentale è inammissibile perché anch’esso non si confronta con la ratio decidendi adottata dal Tribunale, che ha dichiarato compensabile la somma pari alla cauzione incamerata, in quanto tale circostanza sarebbe stata pacifica in causa, siccome non contestata dalla controricorrente e, anzi, espressamente ammessa nel corso dell’istruttoria e comunque validata dalla c.t.u. Quanto alla natura non definitiva dell’avvenuta escussione della polizza, su cui sembra virare la censura in esame, va rilevato che tale allegazione è parimenti inammissibile in quanto nuova, poiché il motivo in esame, in ossequio ai principi di specificità dei motivi di ricorso (artt. 366, primo comma, n.6) e 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ.) avrebbe dovuto indicare come, dove e quando la relativa questione è stata dedotta in lite, posto che il decreto impugnato non ne fa cenno alcuno e, all’esito, lamentarsi semmai di un’omessa pronuncia sul punto. r.g. n. 08363/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 8363/2015 Numero sezionale 5296/2021 Numero di raccolta generale 12671/2022 Data pubblicazione 20/04/2022 7. La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di fase. 8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 08363/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c