CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 26014/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LENTIA il 03/02/1977 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 febbraio 2026 la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la revoca dell'ordine di esecuzione emesso il 12 febbraio 2026 relativamente alla sentenza della stessa Corte di appello in data 6 luglio 2023, previa declaratoria di non esecutività e sospensione dell'esecuzione. Pur essendo stata oggetto di revoca ex art. 625 bis cod. proc. pen., relativamente ad un solo capo di imputazione, la sentenza della Corte di cassazione del 10 settembre 2024 che ha confermato la citata pronuncia della Corte catanzarese, l'emissione del successivo ordine di esecuzione per tutti gli altri reati posti in continuazione con quello oggetto della pronuncia rescissoria è stata ritenuta immune da vizi. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo con il quale ha eccepito la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 656 cod. proc. pen. In particolare, il giudice dell'esecuzione avrebbe disatteso il principio della unicità della pena suscettibile di essere superato nel solo caso in cui sopravvengano all'espiazione della pena ulteriori reati. L'eliminazione della pena di sei mesi di reclusione inflitta per il reato per il quale è intervenuta la statuizione di revoca ex art. 625 bis cod. proc. pen. è stata operata senza considerare che la pena finale era stata determinata in trenta anni di reclusione per effetto del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. (essendo il cumulo materiale delle pene pari a trenta anni e due mesi di reclusione). Ne deriva che, nell'ulteriore corso del giudizio, occorre procedere alla nuova quantificazione della pena e che, allo stato, tale operazione non può dirsi operata, con conseguente impossibilità di emettere l'ordine di esecuzione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Con l'istanza originaria è stato messo in evidenza come questa Corte di cassazione, con sentenza del 13 gennaio 2026, all'esito di ricorso presentato ex art. 625 bis cod. proc. pen., abbia revocato la sentenza di questa stessa Corte del 210 settembre 2024 relativamente al solo capo 8 bis fissando l'udienza per un nuovo giudizio su tale capo. Da ciò conseguirebbe la non definitività della sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 6 luglio 2023 alla quale si riferisce l'ordine di esecuzione impugnato, tenuto conto della precarietà del titolo e della possibile incidenza sullo stesso di eventuali modifiche dell'entità della pena. Il giudice dell'esecuzione ha disatteso l'istanza ravvisando profili di manifesta infondatezza in quanto, con la predetta sentenza di merito, [OSCURATO:PERSONA] ha riportato la condanna a trenta anni di reclusione per cinque capi di imputazione. Il ricorso per cassazione avverso tale pronuncia è stato rigettato con sentenza del 10 settembre 2024 e la relativa sentenza è stata oggetto di revoca limitatamente al solo capo 8 bis per il quale la pena base per il reato più grave era stata aumentata di sei mesi di reclusione. Dunque, secondo quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, l'essere venuta meno la statuizione di irrevocabilità, limitatamente al predetto capo, relativo a reato posto in continuazione con quelli per i quali il ricorso per errore di fatto è stato dichiarato inammissibile, non ha inciso sulla possibilità di porre in esecuzione la sentenza di condanna (e la pena in essa stabilita nella misura di ventinove anni e otto mesi di reclusione) per i reati per i quali non ha trovato accoglimento il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. 3. La motivazione adottata dal giudice dell'esecuzione è corretta. In primo luogo, va rilevato che il ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen. nel merito, è stato deciso dalla Terza Sezione (sentenza n. 17127 del 14/04/2026, dep. 13/05/2026) di questa Corte con declaratoria di inammissibilità anche con riguardo al capo 8bis, la cui statuizione di condanna è divenuta , quindi, definitiva. In disparte l'osservazione testè formulata, sulla scorta dei principi di diritto affermati dal massimo organo nomofilattico, deve rilevarsi come, in termini ineccepibili, il giudice dell'esecuzione abbia, di fatto, ritenuto adeguatamente quantificata, in sede di cognizione (con statuizioni coperte da giudicato e non oggetto di alcuna pronuncia rescissoria nel procedimento ex art. 625 bis cod. proc. pen.) la pena contenuta nell'ordine di esecuzione impugnato. La decisione si pone in termini di piena coerenza con l'arresto in base al quale «in caso di annullamento parziale della sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi), non in connessione essenziale con quelli attinti dall'annullamento, per il quale abbiano acquistato autorità di cosa giudicata i punti relativi all'affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, ed alla determinazione della pena principale, individuata alla stregua delle sentenze 3pronunciate in sede di cognizione ed immodificabile nel giudizio di rinvio» (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 01). Nella stessa sentenza, inoltre è stato affermato l'ulteriore principio per cui «in caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna in relazione ad uno o più capi per i quali sia stata ravvisata la continuazione con quello, o con quelli, che, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., hanno acquistato autorità di cosa giudicata, la pena inflitta in relazione al capo, o ai capi, divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato irrevocabilmente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici» (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 - 03). I principi affermati in materia di annullamento con rinvio, devono ritenersi estensibili anche all'ipotesi di revoca della sentenza ex art. 625 bis cod. proc. pen., laddove il titolo esecutivo viene, parimenti, formato sulla base di un accertamento passato in giudicato. Analogamente quanto accade nel caso esaminato delle Sezioni Unite, allo scopo di individuare la sussistenza di una pena eseguibile occorre avere riguardo all'accertamento compiuto dal giudice della cognizione: in presenza di una pena quantificata in maniera certa in sede di cognizione, in presenza di un accertamento ormai coperto da giudicato ed ulteriormente convalidato anche dall'esito del rimedio impugnatorio straordinario, non vi sono ragioni per ritenere non certa la pena che tenga conto di tale accertamento, non suscettibile, in sostanza, di essere messa, ulteriormente, in discussione. 4. Per tali ragioni e per il venir meno di ogni ulteriore questione controversa per effetto del recente pronunciamento di merito sul ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. Al rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. erv,7Ia condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Ri P.Q.M