CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 05421/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sui ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha dichiarato inammissibili le istanze di riesame proposte, per quanto qui rileva, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 24 aprile 2025, che aveva disposto nei loro confronti il sequestro preventivo di due unità immobiliari in relazione ai reati loro contestati di concorso in bancarotta documentale e patrimoniale e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 2. Ricorrono per cassazione i suddetti indagati, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cui lamentano, sotto il profilo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, la ritenuta carenza di un loro interesse all’impugnazione. Tale interesse risulterebbe, infatti, connaturato alla loro qualifica di soci accomandatari di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dei beni sequestrati. In caso di incapienza del patrimonio sociale, i due ricorrenti sarebbero responsabili per l’adempimento delle residue obbligazioni della società e, comunque, l’eventuale fallimento (ora, liquidazione giudiziale) di quest’ultima sarebbe esteso automaticamente anche a loro ex lege. 3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Anche a prescindere dalla indeducibilità di motivi attinenti a presunti vizi motivazionale in materia cautelare reale, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., le riflessioni poste a fondamento delle impugnazioni sono manifestamente infondate in punto di diritto. [OSCURATO:PERSONA] non ha ragione di discostarsi dal consolidato insegnamento di legittimità secondo cui l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione; questo interesse deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e, nel caso di specie, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098-01; Sez. 5, n. 35015 del 09/10/2020, Astolfi, Rv. 280005-01; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231-01. Cfr. anche l’informazione provvisoria n. 15 del 25/09/2025, con cui le Sezioni Unite hanno anticipato il principio per cui «la persona sottoposta ad indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto ed attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla sua posizione»). D’altronde, tale valutazione dell’interesse a impugnare deve essere operata soltanto con riferimento alla specifica prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione (Sez. 3, n. 5509 del 04/10/2019, dep. 2020, Panarese, Rv. 278669-02) ed è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore, che non possono consistere nella mera qualità di indagato per il reato in riferimento al quale è stato disposto il sequestro (Sez. 5, n. 3033 del 03/12/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287437-01, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Cfr., in termini, anche Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545-01). È dunque immune da censure l’ordinanza del Tribunale dichiarativa dell'inammissibilità della richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo di una società, presentata dall’indagato in proprio e non quale legale rappresentante della stessa mediante un difensore munito procura speciale (Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992-01). 3. Il Tribunale, coerentemente con questo consolidato orientamento esegetico, ha rilevato come l’istanza di riesame fosse stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] (nonché dalla loro madre, [OSCURATO:PERSONA]) «nella loro veste di indagati», senza ulteriori specificazioni, laddove la titolarità dei beni era indubitabilmente riconducibile a una società terza. Un esame diretto dell’impugnazione cautelare di merito conferma appieno tale attestazione ed evidenzia, ad ogni buon conto, anche il difetto originario della procura speciale, necessaria, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., a fronte di interessi meramente civilistici del terzi interessati (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668-01). 4. I ricorsi non contestano queste conclusioni (né, peraltro, sono corredati da procura speciale), ma si limitano a sostenere che proprio dalle cariche sociali ricoperte dai [OSCURATO:PERSONA] sarebbe discesa la titolarità di un interesse attuale e concreto. Non solo non si ravvisa alcuna carenza motivazionale nel provvedimento impugnato (tale da ridondare nella mera apparenza dell’apparato giustificativo), ma, con ogni evidenza, neppure emerge l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza, posto che le conseguenze negative in punto di responsabilità illimitata degli accomandanti, ai sensi dell’art. 2313 cod. civ. (e, a fortiori, la possibilità, non attuale, di una futura estensione della liquidazione giudiziale ai soci, nel qual caso la legittimazione spetterebbe al curatore; cfr. Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, Rv. 277257-01) non incidono minimamente sulla formale titolarità del bene sottoposto a vincolo e, in generale, sulle considerazioni che precedono. 5. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de