CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 01403/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NOVESE ORDINANZA Procura Generale di Torino c/ D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/06/2025 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Torino, Sezione Misure di Prevenzione, in riforma del decreto emesso dal Tribunale di Torino il in data 9 luglio 2024, ha revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale applicata a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e la confisca dei beni dettagliatamente indicati nello stesso provvedimento ordinandone la restituzione ai legittimi proprietari e titolari, se non sequestrati per altra causa; Rilevato che con il ricorso il Procuratore generale di Torino denuncia l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale evidenziando che la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato i criteri di enucleati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione; Rilevato che il Procuratore generale di questa Corte con la memoria pervenuta il 5 novembre 2025 chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile; Rilevato che le censure, benché suggestivamente articolate, afferiscono esclusivamente alla consistenza e logicità del provvedimento impugnato e sono tese a sollecitare una diversa e alternativa valutazione degli elementi già adeguatamente valutati dal giudice di merito; Rilevato che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione ai sensi degli artt. 10 e 27 D.Lvo 159 del 2011 è ammesso solo per violazione di legge; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze proposte non sono consentite. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 04/12/20