CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 20006/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che, con riferimento all'unico motivo attraverso cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge quanto a responsabilità per il delitto di falsa testimonianza, affermandosi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, la versione resa dal ricorrente non sarebbe in contrasto con quanto accaduto in occasione del sinistro, il ricorso risulta versato in fatto e teso a prefigurare una rivalutazione e lettura alternativa delle fonti di prova estranee al sindacato di legittimità: la Corte di merito, dopo un apprezzamento complessivo delle risultanze processuali, ha evidenziato che la versione del ricorrente, era in aperto contrasto con i modesti esiti dell'incidente; ha messo in evidenza che la controparte del sinistro (Rossitto) si fosse regolarmente fermata e sincerata delle condizioni del Barbera che aveva riportati alcuni graffi alla mano non bisognevoli di cure mediche come invece rappresentato dal D'Amico che aveva dichiarato che il Barbera fosse incastrato sotto la vespa, gravità del sinistro confutata da tutti gli altri testi; rilevato che, in ordine alle ragioni che avevano portato a ritenere la versione resa in giudizio confliggere con le risultanze processuali, il ricorrente ripropone analoghe doglianze che non prendono in considerazione le precise ragioni tese a confutare la differente lettura degli elementi processuali; che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022. Il Consigliere estens