CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 2024
Cassazione n. 13224/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Brescia del 27/07/2023, di convalida del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazione sportive, del 22/07/2023, emesso dal Questore di Brescia, della durata di anni cinque, con il quale si prescrive al ricorrente l'obbligo di comparire personalmente presso la Questura di Trieste. 2.1. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito consentito di formulare argomentazioni difensive, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 25/07/2023, alle ore 18,00, e che la convalida da parte del G.i.p. è stata emessa e depositata in cancelleria in data 27/07/2023, ad orario imprecisato. Il giudice non ha, dunque, rispettato il termine di 48 ore decorrente dalla notifica al prevenuto del provvedimento del questore, intervallo di tempo necessario affinché l'interessato possa prendere visione della documentazione posta alla base della richiesta di convalida, estrarne copia e così depositare controdeduzioni difensive. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata motivazione sulla congruità della durata della prescrizione, aspetto sui quale nulla il giudice ha detto, venendo meno al dovere di controllo. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta il difetto di motivazione in ordine al numero di volte, pari a tre, in cui il prevenuto è obbligato a presentarsi in occasione di eventi calcistici che concernono la squadra del Brescia e la squadra nazionale. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta una eccessiva estensione della limitazione anche in occasione delle c.d. partite amichevoli. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). 1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 25/07/2023, alle ore 18,00, la richiesta del Pm è stata depositata in data 26/07/2023 alle ore 12,04 e la convalida da parte del G.i.p. risulta essere emessa e depositata in cancelleria in data 27/07/2023, senza alcuna specificazione dell'orario, cosicché non risulta sia stato osservato il termine minimo delle 48 ore: da qui la nullità ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. PQM ' Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Brescia del 22/07/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Brescia. Così deciso all'udienza del 16 febbraio 2024 il Cons