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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2025

ECLI:EU:C:2025:354
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0791_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 maggio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione e SRB (causa C‑791/23 P) «Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Procedura di risoluzione in caso di dissesto o di rischio di dissesto di un’entità – Adozione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) di un programma di risoluzione – Atto preparatorio – Atto non impugnabile – Decisione di approvazione della Commissione europea – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Entrata in vigore – Assenza di produzione di effetti giuridici vincolanti – Esclusione – Decisione di approvazione della Commissione, oppure del Consiglio dell’Unione europea, che fissa definitivamente il contenuto di tale programma – Inclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, §§ 1‑8, e 30, §§ 1 e 2) (v. punto 27)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisioni di risoluzione adottate dal Comitato di risoluzione unico (SRB) e dalla Commissione nei confronti di un ente creditizio – Ricorso proposto da una persona che non ha la qualità di azionista di tale ente e sulla cui situazione giuridica tali decisioni non hanno un’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014) (v. punti 34, 38‑41) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] of Russia PAO è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Comitato di risoluzione unico (SRB).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0791_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 maggio 2025 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione e SRB (causa C‑791/23 P) «Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Procedura di risoluzione in caso di dissesto o di rischio di dissesto di un’entità – Adozione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) di un programma di risoluzione – Atto preparatorio – Atto non impugnabile – Decisione di approvazione della Commissione europea – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Entrata in vigore – Assenza di produzione di effetti giuridici vincolanti – Esclusione – Decisione di approvazione della Commissione, oppure del Consiglio dell’Unione europea, che fissa definitivamente il contenuto di tale programma – Inclusione (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, §§ 1‑8, e 30, §§ 1 e 2) (v. punto 27) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisioni di risoluzione adottate dal Comitato di risoluzione unico (SRB) e dalla Commissione nei confronti di un ente creditizio – Ricorso proposto da una persona che non ha la qualità di azionista di tale ente e sulla cui situazione giuridica tali decisioni non hanno un’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014) (v. punti 34, 38‑41) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] of Russia PAO è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Comitato di risoluzione unico (SRB).
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