Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2025
ECLI:EU:C:2025:354
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0791_INF
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 maggio 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] / Commissione e SRB
(causa C‑791/23 P)
«Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Procedura di risoluzione in caso di dissesto o di rischio di dissesto di un’entità – Adozione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) di un programma di risoluzione – Atto preparatorio – Atto non impugnabile – Decisione di approvazione della Commissione europea – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Decisione di adozione di un programma di risoluzione da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Entrata in vigore – Assenza di produzione di effetti giuridici vincolanti – Esclusione – Decisione di approvazione della Commissione, oppure del Consiglio dell’Unione europea, che fissa definitivamente il contenuto di tale programma – Inclusione
(Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 18, §§ 1‑8, e 30, §§ 1 e 2)
(v. punto 27)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisioni di risoluzione adottate dal Comitato di risoluzione unico (SRB) e dalla Commissione nei confronti di un ente creditizio – Ricorso proposto da una persona che non ha la qualità di azionista di tale ente e sulla cui situazione giuridica tali decisioni non hanno un’incidenza diretta – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014)
(v. punti 34, 38‑41)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] of Russia PAO è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Comitato di risoluzione unico (SRB).