CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09404/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27121 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato in calce al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11; -controricorrente-; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] 2009 Art. 7 del d.l. n. 269/2003 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 560/11/2018, depositata in data 19 febbraio 2018, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che 1.La controversia attiene all’impugnativa dell’atto di contestazione THBCOCE02335, per l’anno 2009, emesso, ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 472/97, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista di [OSCURATO:SOCIETA]. e coautore delle violazioni già contestate (in forza degli avvisi THB03CE01504 e THQ013A00665) alla società in concorso con [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore di fatto di quest’ultima e interponente ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73. 2.L’atto di contestazione traeva origine da una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza di Ravenna, nell’ambito di un procedimento penale, avente ad oggetto le annualità 2007-2009, a carico di [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di “Lavori di meccanica generale” che si chiudeva con p.v.c. del 27.2.2015 dal quale emergeva un sistema di frodi ad opera di [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA]., in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commercialista, che comprendeva: contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, emesse dalle ditte [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; compensazione di imposte e contributi previdenziali avvalendosi di crediti Iva inesistenti; utilizzo dello schermo societario e di soggetti prestanome per l’esercizio dell’attività di impresa da parte di [OSCURATO:PERSONA], coadiuvato dal commercialista [OSCURATO:PERSONA]; illecita fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. nella società di diritto statunitense [OSCURATO:PERSONA], al fine di cancellare la società dal registro delle imprese e limitare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.Avverso l’atto di contestazione delle sanzioni, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna che, con sentenza n. 133/01/2017, lo rigettava.4.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 560/11/2018, depositata il 19 febbraio 2018, accoglieva l’appello del contribuente. 5.Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 6.Resiste,con controricorso, il contribuente. 7. In data 18.12.2023, il controricorrente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento a quelli recanti R.G. n. 27066/2018 e R.G. n. 128/2023 e trattazione congiunta con questi ultimi alla pubblica udienza già fissata per il giorno 26/3/2024. Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 7 del d.l. n. 269/2003, 5,9 e 11 del d.lgs. n. 472/97, 37, comma 3, del d.P.R. n. 600/73 per avere il giudice a quo ritenuto che la limitazione della responsabilità alla sola persona giuridica, prevista dall’art. 7 del d.l. n. 269/2003, operasse anche nell’ipotesi di concorso di persone nella violazione di norme tributarie, disciplinato dall’art. 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, laddove già un’interpretazione letterale della norma (che parla di “rapporto fiscale”) deponeva per l’applicabilità dell’istituto soltanto nell’ambito dei rapporti interni società/legale rappresentante, con una piena compatibilità tra l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e 9 del d.lgs. n. 472/97.In particolare, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello avrebbe escluso erroneamente l’applicazione dell’art. 37, comma 3, cit. (in merito al ruolo del [OSCURATO:PERSONA]), sebbene fosse irrilevante la rilevata circostanza della effettiva operatività della società, non coincidendo i concetti di società interposta e società non operativa stante la riferibilità dell’art. 37, comma 3 cit., anche ai casi di interposizione reale. Peraltro, secondo l’Agenzia, la responsabilità a titolo di concorso nell’illecito tributario sarebbe configurabile anche nell’ipotesi in cui il professionista (nella specie, commercialista) non abbia tratto alcun profitto dalla sua realizzazione;-con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto che l’Ufficio non avesse provato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle violazioni fiscali commesse dalla società senza valutare globalmente e reciprocamente gli elementi indiziari portati dall’Ufficio (dichiarazioni rese alla G.d.F. da [OSCURATO:PERSONA] circa il coinvolgimento del contribuente nella vicenda di fusione per incorporazione di FAR nella società di diritto statunitense; documentazione acquisita in sede di indagini PG presso il Credito di Romagna; cessione delle quote di FAR nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], appena un giorno dopo la rinuncia di [OSCURATO:PERSONA] all’incarico professionale; inverosimiglianza della non conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della indebita compensazione da parte della società, per circa venti mesi, di imposte e contributi previdenziali avvalendosi di crediti Iva inesistenti, etc.) denotanti la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla gestione della società e la sua consapevolezza dell’attività illecita posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] attraverso la società interposta; -in data 18.12.2023, il controricorrente ha depositato istanza di riunione del presente procedimento a quelli recanti R.G. n. 27066/2018 (tra l’AdE e il dott. [OSCURATO:PERSONA]) e R.G. n. 128/2023 e trattazione congiunta con questi ultimi alla pubblica udienza già fissata per il giorno 26/3/2024, rappresentando trattarsi della medesima questione della responsabilità del consulente quale coautore dell’illecito sanzionato (artt. 5, 9, 11 del D.lgs. 472/1997); -che appare opportuno rinviare il presente procedimento a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con quelli recanti R.G. n. 27066/2018 (tra l’AdE e il dott. [OSCURATO:PERSONA]) e R.G. n. 128/2023(tra l’AdE e il dott. [OSCURATO:PERSONA] ) che allo stato risultano fissati per l’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; PQM [OSCURATO:PERSONA] la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con q