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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22206/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di Parmadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione (cosìdiversamente qualificata l’impugnazione) avverso la sentenza con la quale il Tribunale diParma lo ha condannato per la contravvenzione di cui all'art. 4 l. n. 110/75, relativamente alporto, senza giustificato motivo, di un coltello di tipo “svizzero” e ha riconosciuto l’ipotesi dicui al comma 3 della citata disposizione normativa; rilevato, quanto al primo motivo – con il quale il ricorrente insiste nella tesi dellaesistenza di un giustificato motivo derivante dall’essere privo di fissa dimora, sicché l’armada punta e taglio era funzionale al soddisfacimento di esigenze quotidiane lecite – che lacensura non si confronta con il pertinente richiamo nel provvedimento impugnato al principioespresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «Il "giustificato motivo" del portodegli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre soloquando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regolecomportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione delfatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normalefunzione dell'oggetto» (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278083 – 01;(Sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013, dep. 2014, Dibra, Rv. 259787; Sez. 1, n. 4498del 14/01/2008, Genepro, Rv. 238946).

In proposito, in motivazione, il menzionato arresto –dopo avere richiamato il principio secondo cui il giustificato motivo rilevante ai sensi dell'art.4 legge n. 110 del 1975 non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, maquello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di unaimmediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv.276187) – ha chiarito, con argomentazioni che qui si condividono e riaffermano, che alsoggetto senza fissa dimora «non può ritenersi consentito il porto indiscriminato eingiustificato di oggetti del tipo suindicato sol perché egli si trova a non godere diun'abitazione stabile, dal momento che anche tale soggetto fa ordinariamente riferimento aun luogo a lui riservato dove depositare gli oggetti che, se portati al di fuori di esso, sono talida determinare l'integrazione della succitata fattispecie incriminatrice».

Per questa ragione –si è spiegato – stabilire in quale misura il soggetto senza fissa dimora possa o menorispondere, nei singoli casi, del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 1975 si profila questioneche non può decidersi in via generale e astratta, potendo la sua situazione di vita far riteneregiustificato che egli abbia con sé gli strumenti di prima necessità, per lui indispensabili al finedi soddisfare i suoi bisogni quotidiani nelle condizioni date, condizioni che vanno considerateper valutare la giustificazione in merito al porto dello strumento, in relazione allaconnessione eventualmente individuabile fra le condizioni stesse e le utilità immediate che lostrumento possa determinare per il suo portatore che si trova senza fissa dimora.Certamente, però, il suddetto soggetto non potrebbe far leva sulla sua condizione perportare ovunque e senza adeguata giustificazione ogni tipo di coltello o strumento voltoall'offesa, basandosi sulla deduzione - la quale si risolverebbe in una petizione di principio -che, altrimenti, egli non avrebbe dove custodirlo.

Invero, la ratio della norma incriminatriceinduce a identificare il motivo giustificativo del porto di tali strumenti soltanto nello scopodeterminato da particolari esigenze del portatore perfettamente corrispondenti a regolecomportamentali lecite e correntemente seguite ed accettate: in mancanza della sussistenzadi tale giustificato motivo, il destinatario di essa, se intende possedere siffatti strumenti, devenecessariamente provvedere a custodirli nell'abitazione o nelle sue appartenenze.

Anchesotto il peculiare aspetto ora analizzato viene, dunque, in rilievo il condiviso principio di dirittoin base al quale il giustificato motivo del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma,legge n. 110 del 1975 ricorre soltanto quando particolari esigenze dell'agente sianoperfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla naturadell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ailuoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013,dep. 2014, Dibra, Rv. 259787; Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, Rv. 238946);considerato, conclusivamente, che nel caso in esame la sentenza non ha accertato chel'imputato fosse un soggetto senza fissa dimora al livello tale da non avere alcuno spazio alui riservato per depositarvi gli oggetti destinati all'offesa della persona, sicché egli è statocorrettamente ritenuto obbligato al rispetto dell'art. 4 legge n. 110 del 1075 e rilevato cheanche nel ricorso per cassazione nessun elemento di segno contrario è stato allegato;considerato, infine, che il motivo con cui si chiede, per la prima volta con l'attod'impugnazione, l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolaretenuità del fatto, è motivo non consentito, poiché è consolidato il principio secondo cui «laquestione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la primavolta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se ilgià menzionato articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenzaimpugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligodi pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (ex multis Sez.5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773);ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Parmadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione (cosìdiversamente qualificata l’impugnazione) avverso la sentenza con la quale il Tribunale diParma lo ha condannato per la contravvenzione di cui all'art. 4 l. n. 110/75, relativamente alporto, senza giustificato motivo, di un coltello di tipo “svizzero” e ha riconosciuto l’ipotesi dicui al comma 3 della citata disposizione normativa; rilevato, quanto al primo motivo – con il quale il ricorrente insiste nella tesi dellaesistenza di un giustificato motivo derivante dall’essere privo di fissa dimora, sicché l’armada punta e taglio era funzionale al soddisfacimento di esigenze quotidiane lecite – che lacensura non si confronta con il pertinente richiamo nel provvedimento impugnato al principioespresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui «Il "giustificato motivo" del portodegli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre soloquando particolari esigenze dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regolecomportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione delfatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normalefunzione dell'oggetto» (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278083 – 01;(Sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013, dep. 2014, Dibra, Rv. 259787; Sez. 1, n. 4498del 14/01/2008, Genepro, Rv. 238946). In proposito, in motivazione, il menzionato arresto –dopo avere richiamato il principio secondo cui il giustificato motivo rilevante ai sensi dell'art.4 legge n. 110 del 1975 non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, maquello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di unaimmediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv.276187) – ha chiarito, con argomentazioni che qui si condividono e riaffermano, che alsoggetto senza fissa dimora «non può ritenersi consentito il porto indiscriminato eingiustificato di oggetti del tipo suindicato sol perché egli si trova a non godere diun'abitazione stabile, dal momento che anche tale soggetto fa ordinariamente riferimento aun luogo a lui riservato dove depositare gli oggetti che, se portati al di fuori di esso, sono talida determinare l'integrazione della succitata fattispecie incriminatrice». Per questa ragione –si è spiegato – stabilire in quale misura il soggetto senza fissa dimora possa o menorispondere, nei singoli casi, del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 1975 si profila questioneche non può decidersi in via generale e astratta, potendo la sua situazione di vita far riteneregiustificato che egli abbia con sé gli strumenti di prima necessità, per lui indispensabili al finedi soddisfare i suoi bisogni quotidiani nelle condizioni date, condizioni che vanno considerateper valutare la giustificazione in merito al porto dello strumento, in relazione allaconnessione eventualmente individuabile fra le condizioni stesse e le utilità immediate che lostrumento possa determinare per il suo portatore che si trova senza fissa dimora.Certamente, però, il suddetto soggetto non potrebbe far leva sulla sua condizione perportare ovunque e senza adeguata giustificazione ogni tipo di coltello o strumento voltoall'offesa, basandosi sulla deduzione - la quale si risolverebbe in una petizione di principio -che, altrimenti, egli non avrebbe dove custodirlo. Invero, la ratio della norma incriminatriceinduce a identificare il motivo giustificativo del porto di tali strumenti soltanto nello scopodeterminato da particolari esigenze del portatore perfettamente corrispondenti a regolecomportamentali lecite e correntemente seguite ed accettate: in mancanza della sussistenzadi tale giustificato motivo, il destinatario di essa, se intende possedere siffatti strumenti, devenecessariamente provvedere a custodirli nell'abitazione o nelle sue appartenenze. Anchesotto il peculiare aspetto ora analizzato viene, dunque, in rilievo il condiviso principio di dirittoin base al quale il giustificato motivo del porto degli oggetti di cui all'art. 4, secondo comma,legge n. 110 del 1975 ricorre soltanto quando particolari esigenze dell'agente sianoperfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla naturadell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ailuoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 9662 del 03/10/2013,dep. 2014, Dibra, Rv. 259787; Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008, Genepro, Rv. 238946);considerato, conclusivamente, che nel caso in esame la sentenza non ha accertato chel'imputato fosse un soggetto senza fissa dimora al livello tale da non avere alcuno spazio alui riservato per depositarvi gli oggetti destinati all'offesa della persona, sicché egli è statocorrettamente ritenuto obbligato al rispetto dell'art. 4 legge n. 110 del 1075 e rilevato cheanche nel ricorso per cassazione nessun elemento di segno contrario è stato allegato;considerato, infine, che il motivo con cui si chiede, per la prima volta con l'attod'impugnazione, l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolaretenuità del fatto, è motivo non consentito, poiché è consolidato il principio secondo cui «laquestione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la primavolta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se ilgià menzionato articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenzaimpugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligodi pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità» (ex multis Sez.5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773);ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a dettadeclaratoria segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e –per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapportoalle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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