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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16631/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di l'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole dell'inosservanza della legge penale in relazione al mancato proscioglimento dell'imputata per difetto di querela, è manifestamente infondato considerato che, come risulta dagli atti del processo, la querela è stata regolarmente sporta dalla parte offesa in data 24 ottobre 2018; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è inedito, poiché non proposta, per [OSCURATO:PERSONA], con i motivi di appello (che sul punto riguardavano solo il reato ascritto al coimputato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di l'Aquila che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole dell'inosservanza della legge penale in relazione al mancato proscioglimento dell'imputata per difetto di querela, è manifestamente infondato considerato che, come risulta dagli atti del processo, la querela è stata regolarmente sporta dalla parte offesa in data 24 ottobre 2018; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è inedito, poiché non proposta, per [OSCURATO:PERSONA], con i motivi di appello (che sul punto riguardavano solo il reato ascritto al coimputato); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 16631/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris