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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28766/2023

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I Consigliere ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 38171/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio legale tributario [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, in virtù di procura speciale rilasciata a margine del ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Dogane, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LIGURIA, n. 542/2019, depositata in data 7 maggio 2019 , non notificata; udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienzadel 28 settembre 2023, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’estinzione del processo; udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di una verifica fiscale eseguita nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla regolarità degli adempimenti fiscali nell'ambito del settore disciplinato dal punto 3) della Tabella «A» del [OSCURATO:PERSONA] n. 504 del 1995 e nel dettaglio del D.M. n. 577 del 1995, era stato redatto, in data 17 maggio 2013, un processo verbale di constatazione per le annualità dal 2008 al 2012, per violazioni relative al rifornimento di imbarcazioni da diporto nazionali, comunitarie extracomunitarie, relative ad accise, imposta di consumoed Iva. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Imperia, con la sentenza n. 181/1/2017, depositata in data 6 aprile 2017, aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente.

3. [OSCURATO:PERSONA], adita dall’Agenzia delle Dogane, ha accolto l’appello affermando che il D.M. n. 577 del 1995 faceva espresso riferimento alle imbarcazioni comunitarie senza alcun cenno ad ipotesi di agevolazioni per le imbarcazioni extracomunitarie; che non vi poteva essere alcuna correlazione con le sentenze della Commissione tributaria provinciale poste a base della sentenza impugnata (sentenze nn. 134/2014 e 138/2014), in quanto non era mai stato evocato dalla società contribuente l'applicazione del principio della «buona fede» e del « legittimo affidamento »; che non era attendibile la interpretazione estensiva data dalla società contribuente al punto 3, tab ella « A » e all’ art. 17 del decreto legislativo n. 504 del 1995in quanto la Direttiva CEE 92/12 all'art. 17 aveva espressamente previsto che l'applicazione agevolata, come unico caso di esenzione, poteva essere fatta soltanto nell'ambito di un accordo internaziona le con Paesi terzi o con organizzazioni internazionalie, nel caso di specie, non vi era statoalcun accordo in tal senso.

4. L a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. h a proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.

5. L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 della direttiva 81/92/CE, del punto 3 della Tabella «A» del decreto legislativo n. 504 del 1995 e del D.M. n. 577 del 1995, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ..

La sentenza impugnata era errata, in quanto, ponendosi in contrasto con la normativa in oggetto(oltre che con la prassi amministrativa e la giurisprudenza comunitaria), aveva ritenuto che l'esenzione dall'accisa petrolifera per il carburante usato per navi spettasse solo alle navi UE e per le navi extra UE solo se nazionalizzate.

2. Va osservato, in via preliminare, che la società ricorrente ha depositato, in data 8 settembre 2023, giusta ricevuta di avvenuta consegna in atti, istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197/2022, allegando domanda di definizione agevolata in relazione alla controversia in oggetto, trasmessa telematicamentein data 18 maggio 2023, rappresentando che la controversia si era perfezionata con la sola presentazione della domanda, non risultando importi da versare (ri sulta dalla domanda allegata in atti che , in pendenza del giudizio , era stato versato un importo di euro 13.051,94 a fronte di un importo lordo dovuto pari a 11.439,61). 2.1Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, «presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»e, in tal caso, «il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». 2.2Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200)e « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.

Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201)». 3.Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 3.1Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. 3.2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione nei casi di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità(Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

P.Q.M.

La Corte dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 38171/2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio legale tributario [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, in virtù di procura speciale rilasciata a margine del ricorso per cassazione. -ricorrente - contro Agenzia delle Dogane, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la LIGURIA, n. 542/2019, depositata in data 7 maggio 2019 , non notificata; udita la relazione della causa udita svolta nella pubblica udienzadel 28 settembre 2023, dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l’estinzione del processo; udito l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di una verifica fiscale eseguita nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla regolarità degli adempimenti fiscali nell'ambito del settore disciplinato dal punto 3) della Tabella «A» del [OSCURATO:PERSONA] n. 504 del 1995 e nel dettaglio del D.M. n. 577 del 1995, era stato redatto, in data 17 maggio 2013, un processo verbale di constatazione per le annualità dal 2008 al 2012, per violazioni relative al rifornimento di imbarcazioni da diporto nazionali, comunitarie extracomunitarie, relative ad accise, imposta di consumoed Iva. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Imperia, con la sentenza n. 181/1/2017, depositata in data 6 aprile 2017, aveva accolto il ricorso proposto dalla società contribuente. 3. [OSCURATO:PERSONA], adita dall’Agenzia delle Dogane, ha accolto l’appello affermando che il D.M. n. 577 del 1995 faceva espresso riferimento alle imbarcazioni comunitarie senza alcun cenno ad ipotesi di agevolazioni per le imbarcazioni extracomunitarie; che non vi poteva essere alcuna correlazione con le sentenze della Commissione tributaria provinciale poste a base della sentenza impugnata (sentenze nn. 134/2014 e 138/2014), in quanto non era mai stato evocato dalla società contribuente l'applicazione del principio della «buona fede» e del « legittimo affidamento »; che non era attendibile la interpretazione estensiva data dalla società contribuente al punto 3, tab ella « A » e all’ art. 17 del decreto legislativo n. 504 del 1995in quanto la Direttiva CEE 92/12 all'art. 17 aveva espressamente previsto che l'applicazione agevolata, come unico caso di esenzione, poteva essere fatta soltanto nell'ambito di un accordo internaziona le con Paesi terzi o con organizzazioni internazionalie, nel caso di specie, non vi era statoalcun accordo in tal senso. 4. L a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. h a proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 5. L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 della direttiva 81/92/CE, del punto 3 della Tabella «A» del decreto legislativo n. 504 del 1995 e del D.M. n. 577 del 1995, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.. La sentenza impugnata era errata, in quanto, ponendosi in contrasto con la normativa in oggetto(oltre che con la prassi amministrativa e la giurisprudenza comunitaria), aveva ritenuto che l'esenzione dall'accisa petrolifera per il carburante usato per navi spettasse solo alle navi UE e per le navi extra UE solo se nazionalizzate. 2. Va osservato, in via preliminare, che la società ricorrente ha depositato, in data 8 settembre 2023, giusta ricevuta di avvenuta consegna in atti, istanza di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197/2022, allegando domanda di definizione agevolata in relazione alla controversia in oggetto, trasmessa telematicamentein data 18 maggio 2023, rappresentando che la controversia si era perfezionata con la sola presentazione della domanda, non risultando importi da versare (ri sulta dalla domanda allegata in atti che , in pendenza del giudizio , era stato versato un importo di euro 13.051,94 a fronte di un importo lordo dovuto pari a 11.439,61). 2.1Ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del decreto legge n. 34 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2023, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, «presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»e, in tal caso, «il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate». 2.2Ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200)e « Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200» (comma 201)». 3.Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio. 3.1Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate. 3.2 La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione nei casi di rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità(Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q.M. La Corte dic
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