CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2025
Cassazione n. 12902/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 033PEGQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità. La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal ricorrente renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva; rilevato che il secondo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto di cui alla sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 della Corte Costituzionale è manifestamente infondato. I giudici di appello, con percorso argomentativo immuni da vizi logici e giuridici, hanno sottolineato la significativa gravità del complessivo comportamento tenuto dal ricorrente nel corso della rapina e la non modesta entità del profitto conseguito dal Magdy, elementi ritenuti idonei ad escludere la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della fattispecie attenuata di rapina (vedi pag. 4 della impugnata sentenza). rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62 n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di tenue entità, è aspecifico. La Corte territoriale ha correttamente fatto riferimento al significativo danno complessivo subito dalla persona offesa, con particolare riferimento alle lesioni personali subite a causa del comportamento violento del ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata). I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2025 Il