CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 29423/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11210/2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:SOCIETA].), con sede legale inSondrio, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, codice fiscale e numero d’iscrizione alRegistro delle Imprese di Sondrio n. 00043260140, in persona del suoprocuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:PERSONA]” (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Palermo ed elettivamente domiciliato, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 26 presso lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 267/2022, pubblicata in data 19/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha rigetta to l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] della ditta individualedi [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del22.8.2019. Con sentenza del 22.8.2019, il Tribunale di Palermo- in accoglimento della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”-aveva infatti dichiara to inefficaci,ai sensi dell’art. 44 l. fall., nei confronti della massa dei creditori, i pagamenti eseguiti dalla banca in relazione a svariati titoli cambiari e, p er l’effetto, aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( nella quale si era fusaper incorporazione il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), al pagamento in favore della curatelafallimentaredella somma di € 18.500,00, oltre interessi al tasso legale dal pagamento di ciascuna cambialeal soddisfo. La Corte di appello, nel rigettare il gravame così proposto, ha ricordato, osservato e rilevato che: (i) il curatore del fallimento della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]” aveva conven uto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , esponendo che [OSCURATO:PERSONA], dichiarato fallito con sentenza del 3/7 maggio 2007, nelperiodo compreso tra settembre 2008 e aprile 2012, aveva pagato alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la somma complessiva di € 42.247,00 , in parte tramite bonifici ed in parte tramite cambiali; (ii) la curatela aveva dunque dedotto, in primo grado, che, ai sensi dell’art. 44 l. f all ., erano inefficaci,rispetto ai creditori, tutti gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui effettuati dopo la dichiarazione di fallimento e che, comunque, il pagamentoeffettuato dalla banca era indebito; (iii) il [OSCURATO:PERSONA] aveva , poi,restituito bonariamente l’importo delle somme bonificate , mentre si era rifiutata di restituire quello delle cambiali ; (iv) anche il secondo motivo di gravame era infondato, in quanto il pagamento oggetto di causa, ancorchè eseguitodal terzo (banca), era da equiparare, ai fini dell’applicazione dell’art.44 l.fall., al pagamento effettuato dal medesimo fallito, essendosi comunque riflesso sul patrimonio del debitore soggetto alla procedura concorsuale, impoverendolo; (iv) il versamento delle somme necessarie per il pagamento delle cambiali, delle quali non fosse provato il titolo di acquisizione, importava, infatti, che le somme costitui vano bene sopravvenuto al fallito durante il fallimento e,pertanto, si considera va no aut omaticamente acquisite alla massa, ai sensidell’art. 42, secondo comma , l. fall. , con la conseguenza che la banca era tenuta a restituirle al fallimento che ne fac eva richiesta, senza poter dedurre l’ammontare dei pagamenti che essa , su ordine (inefficace) del fallito, aveva eseguito in favore di terzi. 2. La sentenza, pubblicata il 19/02/2022, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:SOCIETA].) con ricorso per cassazione, affidato a d un unico motivo, cui il [OSCURATO:PERSONA] di “[OSCURATO:PERSONA]” ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo la bancaricorrente lamenta violazione e falsa applicazione“degli artt. 42, 44 l.f. e 2033 c.c. omesso esame circa un fatto decisivo.art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.c.”, sul profilo d ella legittimazione passiva all’azione dichiarativa dell ’ inefficacia dei pagamenti e seguiti dal fallito, successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 44 l. fall. e all ’ azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c . Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe erronea laddove aveva ritenuto che “il pagamento in questione (id est: delle cambiali inargomento), ancorché eseguito dal terzo (banca), è da equiparare, ai finidell’applicazione dell’art. 44 l.f., al pagamento effettuato dal medesimo fallito essendosi comunque riflesso sul patrimonio del debitore soggetto alla procedura concorsuale ” (pagg. 5-6 della sentenza impugnata). 1.1 Sempre secondo la ricorrente, risultavaincontestato che l’impresa fallita avesse provvedutoal pagamento delle cambiali domiciliate presso l’Agenzia di Partinico dellaBanca, versando, di volta in volta e brevi manu, il contante necessario,contante che, dunque, non era transitato da alcun conto riferibile al fallito. Inaltri termini, il pagamento delle cambiali in argomento sarebbe stato eseguito dal terzo (il [OSCURATO:PERSONA] in funzione di Banca domiciliataria) con mezzi posti a sua disposizione dal fallito. La suddetta circostanza avrebbe evidenziatoche il predetto pagamento era riconducibile al fallito stesso, perché effettuato con suo denaro, con laconseguenza che - diversamente da quanto erroneamente affermato nella sentenza impugnata -l’odierna resistente avrebbe dovuto esperire l’azione di ineff icacia ex art. 44 l.fall. contro il creditore soddisfatto, ossia l’accipiens, e non anche contro il soggetto in ipotesi deputato dal medesimo fallito alla suaesecuzione. 2. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è ferma nel ritenere che i pagamenti avvenuti dopo il fallimento e riconducibili, anche indirettamente, al fallito, perché effettuati con suo denaro, su suo incarico ovvero in suo luogo, sono inefficaci, ai sensi dell'art. 44 l.fall., e le conseguenti domande di accertamento della loro inefficacia e di restituzione delle somme indebitamente versate in violazione della "par condicio creditorum" vanno proposte nei confronti dell'"accipiens", che è l'unico legittimato passivo, essendo l'effettivo beneficiario dell'atto solutorio, e non, invece, contro il soggetto eventualmente deputato dal medesimo fallito alla sua esecuzione (Sez. 3, Sentenza n. 7477 del 20/03/2020; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 334del 16/01/1991; Sez. 3, Sentenza n. 18222 del 03/07/2008 ). 3. La sentenza impugnata non si è attenuta al principio di diritto qui ora ricordato e riaffermato e va dunque cassata, con rinvio alla Corte di appello competente per un nuovo esame. Il giudice del rinvio si uniformerà al detto principioe provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Palermo che, in diversa composizione, deciderà anc