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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12619/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, con ordinanza in data 3 settembre 2024 ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] tra le seguenti sentenze: 1) sentenza emessa dal GUP presso il tribunale di Pistoia in data 20 gennaio 2014, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza in data 22 giugno 2016, irrevocabile in data 10 ottobre 2018 2) sentenza del GUP presso il tribunale di Varese in data 25 Marzo 1998, parzialmente riformata con sentenza della Corte d'appello di Milano in data 2 novembre 1998 irrevocabile in data 18 dicembre 1998.

Ha invece accolto l'istanza di rideterminazione della data di interruzione del primo cumulo parziale e a rideterminato la pena complessiva.

2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione.

Rileva che, poiché l'istanza di riconoscimento della continuazione era stata avanzata soltanto con riguardo alle rapine giudicate con le sentenze indicate nell'istanza, in modo del tutto illogico la Corte d'appello avrebbe richiamato gli altri precedenti penali per rapina che non rilevavano ai fini della valutazione di sussistenza del medesimo disegno criminoso tra le due sentenze richiamate nell'istanza.

Illogica sarebbe, altresì, la rilevanza attribuita dall'ordinanza impugnata alla diversità delle località in cui detti reati erano stati commessi.

Del pari illogica sarebbe la considerazione che il Verdicchio aveva agito di volta in volta con complici differenti.

Inoltre, l'assenza di ulteriori reati fino al 2002 in ragione della avvenuta carcerazione del ricorrente, costituirebbe un dato neutro.

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 623, 627, comma 3, 666 e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione.

L'ordinanza impugnata avrebbe disatteso il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza rescindente ove si era evidenziato che il giudice aveva omesso di confrontarsi con gli elementi nuovi evidenziati nell'istanza proposta dal condannato.

Inoltre, aveva disatteso i principi espressi dalla Core di cassazione nella sentenza n. 49873 del 2019, la quale aveva scrutinato la medesima vicenda, richiamando i criteri in relazione ai quali riconoscere il vincolo della continuazione.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

2. I motivi di censura, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice l'accertamento sulla sussistenza della continuazione consiste nella verifica ex post di una volontà criminosa non necessariamente esplicitata, in forma chiara e distinta, al momento del fatto, e che, pertanto, deve essere ricostruita, induttivamente, in termini di elevata probabilità o, comunque, di spiccata verosimiglianza della sua effettiva sussistenza.A tal fine, la giurisprudenza ha individuato alcune circostanze che possono fungere da pregnanti indicatori della presenza di una programmazione unitaria, quali «l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

E se è vero che ciascuno di tali indici, singolarmente considerato non è in sé indicativo dell'esistenza di una cornice deliberativa comune ai singoli episodi, deve nondimeno riconoscersi che la presenza di una pluralità di essi consente di formulare, secondo l'unica prospettiva ragionevolmente plausibile, un giudizio di maggiore probabilità o di più spiccata verosimiglianza che essi siano riconducibili a una stessa risoluzione criminosa (Sez. 1, n. 12905de1 17/3/2010, Bonasera, Rv. 246838).

3. La Corte territoriale, nel rigettare l'istanza, ha dato conto della tipologia dei reati oggetto delle richiamate sentenze, evidenziando che si trattava di tre rapine, ha descritto le modalità della condotta, definendole analoghe, e dopo aver dato atto, quanto al profilo cronologico, che erano state commesse a distanza di alcuni mesi (tra agosto e novembre 1997), affermando che questo, «in sé considerato consente di ravvisare il vincolo della continuazione», ha rigettato l'istanza.

A tale conclusione è pervenuta sulla considerazione dei seguenti elementi: «l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto connotano in concreto tutti i reati commessi» dal Verdicchio nel corso della sua storia criminale, risalendo la prima rapina al 1984; il dato temporale non sarebbe significativo perché, dopo aver scontato la pena detentiva fino al 2000, aveva commesso altri reati distanziati nel tempo, sicché la vicinanza temporale di quelli oggetto delle sentenze cui si riferiva l'istanza sarebbe «una mera casualità»; le varie rapine, anche successive al periodo di detenzione, erano state compiute in luoghi sempre diversi, spostandosi dal comune di residenza, sicché erano stati programmati in relazione alle specifiche situazioni contingenti e con la partecipazione di complici diversi.

Tali elementi, secondo l'ordinanza impugnata, impedivano di configurare un medesimo disegno criminoso «capace di abbracciare la sua volontà criminale sin dal 1984» allorché aveva commesso la prima rapina, tenuto altresì conto che i pendi di detenzione sofferti dovevano ritenersi idonei a interrompere la eventuale programmazione dell'attività criminosa.

Tale motivazione risulta manifestamente illogica, in quanto disattende i richiamati principi, che presiedono al riconoscimento del vincolo della continuazione.

A tal fine, invero, la valutazione che il giudice è chiamato a compiere attiene non già l'intera "carriera" criminale del reo, come ritenuto dalla Corte d'appello di Firenze, che ha analizzato tutti i reati compiuti dal Verdicchio sia prima che dopo la commissione di quelli giudicati con le sentenze oggetto dell'istanza.

L'esame necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. cui la Corte era tenuta, atteneva ai reati giudicati con le sentenze alle quali si riferisce la richiesta del condannato, per stabilire se, al momento in cui egli aveva commesso reato più risalente tra i suddetti (nella specie quello commesso il 28 luglio 1997) poteva ritenersi che egli avesse già programmato, quanto meno nelle loro linee essenziali, i reati successivi (nella specie quelli posti in essere il 29 luglio, il 7 agosto e il 17 novembre 1997).

Valutazione che deve essere compiuta alla stregua dei criteri precisati dalla giurisprudenza sopra richiamata, considerando che la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte delineate in vista di un unico fine può anche essere ab origine priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.

Poiché la Corte territoriale ha disatteso tali principi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Così è deciso, 14/01/2025 Il Consigliere estensore M ria Elepa_Mel Ca••

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, con ordinanza in data 3 settembre 2024 ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] tra le seguenti sentenze: 1) sentenza emessa dal GUP presso il tribunale di Pistoia in data 20 gennaio 2014, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza in data 22 giugno 2016, irrevocabile in data 10 ottobre 2018 2) sentenza del GUP presso il tribunale di Varese in data 25 Marzo 1998, parzialmente riformata con sentenza della Corte d'appello di Milano in data 2 novembre 1998 irrevocabile in data 18 dicembre 1998. Ha invece accolto l'istanza di rideterminazione della data di interruzione del primo cumulo parziale e a rideterminato la pena complessiva. 2. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione. Rileva che, poiché l'istanza di riconoscimento della continuazione era stata avanzata soltanto con riguardo alle rapine giudicate con le sentenze indicate nell'istanza, in modo del tutto illogico la Corte d'appello avrebbe richiamato gli altri precedenti penali per rapina che non rilevavano ai fini della valutazione di sussistenza del medesimo disegno criminoso tra le due sentenze richiamate nell'istanza. Illogica sarebbe, altresì, la rilevanza attribuita dall'ordinanza impugnata alla diversità delle località in cui detti reati erano stati commessi. Del pari illogica sarebbe la considerazione che il Verdicchio aveva agito di volta in volta con complici differenti. Inoltre, l'assenza di ulteriori reati fino al 2002 in ragione della avvenuta carcerazione del ricorrente, costituirebbe un dato neutro. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 623, 627, comma 3, 666 e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. L'ordinanza impugnata avrebbe disatteso il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza rescindente ove si era evidenziato che il giudice aveva omesso di confrontarsi con gli elementi nuovi evidenziati nell'istanza proposta dal condannato. Inoltre, aveva disatteso i principi espressi dalla Core di cassazione nella sentenza n. 49873 del 2019, la quale aveva scrutinato la medesima vicenda, richiamando i criteri in relazione ai quali riconoscere il vincolo della continuazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. I motivi di censura, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati. Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice l'accertamento sulla sussistenza della continuazione consiste nella verifica ex post di una volontà criminosa non necessariamente esplicitata, in forma chiara e distinta, al momento del fatto, e che, pertanto, deve essere ricostruita, induttivamente, in termini di elevata probabilità o, comunque, di spiccata verosimiglianza della sua effettiva sussistenza.A tal fine, la giurisprudenza ha individuato alcune circostanze che possono fungere da pregnanti indicatori della presenza di una programmazione unitaria, quali «l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). E se è vero che ciascuno di tali indici, singolarmente considerato non è in sé indicativo dell'esistenza di una cornice deliberativa comune ai singoli episodi, deve nondimeno riconoscersi che la presenza di una pluralità di essi consente di formulare, secondo l'unica prospettiva ragionevolmente plausibile, un giudizio di maggiore probabilità o di più spiccata verosimiglianza che essi siano riconducibili a una stessa risoluzione criminosa (Sez. 1, n. 12905de1 17/3/2010, Bonasera, Rv. 246838). 3. La Corte territoriale, nel rigettare l'istanza, ha dato conto della tipologia dei reati oggetto delle richiamate sentenze, evidenziando che si trattava di tre rapine, ha descritto le modalità della condotta, definendole analoghe, e dopo aver dato atto, quanto al profilo cronologico, che erano state commesse a distanza di alcuni mesi (tra agosto e novembre 1997), affermando che questo, «in sé considerato consente di ravvisare il vincolo della continuazione», ha rigettato l'istanza. A tale conclusione è pervenuta sulla considerazione dei seguenti elementi: «l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto connotano in concreto tutti i reati commessi» dal Verdicchio nel corso della sua storia criminale, risalendo la prima rapina al 1984; il dato temporale non sarebbe significativo perché, dopo aver scontato la pena detentiva fino al 2000, aveva commesso altri reati distanziati nel tempo, sicché la vicinanza temporale di quelli oggetto delle sentenze cui si riferiva l'istanza sarebbe «una mera casualità»; le varie rapine, anche successive al periodo di detenzione, erano state compiute in luoghi sempre diversi, spostandosi dal comune di residenza, sicché erano stati programmati in relazione alle specifiche situazioni contingenti e con la partecipazione di complici diversi. Tali elementi, secondo l'ordinanza impugnata, impedivano di configurare un medesimo disegno criminoso «capace di abbracciare la sua volontà criminale sin dal 1984» allorché aveva commesso la prima rapina, tenuto altresì conto che i pendi di detenzione sofferti dovevano ritenersi idonei a interrompere la eventuale programmazione dell'attività criminosa. Tale motivazione risulta manifestamente illogica, in quanto disattende i richiamati principi, che presiedono al riconoscimento del vincolo della continuazione. A tal fine, invero, la valutazione che il giudice è chiamato a compiere attiene non già l'intera "carriera" criminale del reo, come ritenuto dalla Corte d'appello di Firenze, che ha analizzato tutti i reati compiuti dal Verdicchio sia prima che dopo la commissione di quelli giudicati con le sentenze oggetto dell'istanza. L'esame necessario ai fini dell'applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. cui la Corte era tenuta, atteneva ai reati giudicati con le sentenze alle quali si riferisce la richiesta del condannato, per stabilire se, al momento in cui egli aveva commesso reato più risalente tra i suddetti (nella specie quello commesso il 28 luglio 1997) poteva ritenersi che egli avesse già programmato, quanto meno nelle loro linee essenziali, i reati successivi (nella specie quelli posti in essere il 29 luglio, il 7 agosto e il 17 novembre 1997). Valutazione che deve essere compiuta alla stregua dei criteri precisati dalla giurisprudenza sopra richiamata, considerando che la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte delineate in vista di un unico fine può anche essere ab origine priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale - con l'inevitabile riserva di "adattamento" alle eventualità del caso - come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico. Poiché la Corte territoriale ha disatteso tali principi, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Così è deciso, 14/01/2025 Il Consigliere estensore M ria Elepa_Mel Ca••
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