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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 21345/2026

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ndirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore,difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente incidentale adesivo -avverso la sentenza del Tribunale di Taranto 12 ottobre 2023 n.2376;Numero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11giugno 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento delricorso principale e di quello incidentale adesivo;udito, per la parte ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] eper la parte resistente l’[OSCURATO:PERSONA] per delega.1.

L’antefatto.La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (che in seguito muteràragione sociale in “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”; d’ora innanzi in ogni caso“la ISP”) tra il 2007 ed il 2008 concesse alla società [OSCURATO:SOCIETA]. duemutui, dell’importo di euro 300.000 ciascuno.Il credito della banca fu garantito dalla concessione di ipoteca su dieciimmobili di proprietà della DEMA (quattro appartamenti, quattro localiadibiti a laboratorio o magazzino, due box auto).Le ipoteche furono iscritte il 4.5.2007 ed il 10.12.2008.1.1.

Nel 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale diTaranto avviò un’indagine a carico del legale rappresentante dellaDEMA s.r.l. e di numerose altre persone (pubblici funzionari, direttoridei lavori, progettisti, proprietari dei terreni) contestando loro i reatidi abuso d’ufficio e lottizzazione abusiva d’un vasto comprensorioesteso per 41.000 metri quadrati, sul quale la DEMA aveva edificatogli immobili oggetto della garanzia ipotecaria.Nell’ambito di tale indagine il GIP del Tribunale di Taranto in data17.4.2009 ordinò il sequestro (tra gli altri) di alcuni degli immobilisuddetti.Numero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/20261.2.

All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Tarantodispose la confisca dei beni sequestrati.

La statuizione fu confermatadal giudice d’appello.Il procedimento penale si concluse nel 2009 con la sentenza di questaCorte, sez.

III penale, 1° marzo 2019 n. 8969, la quale:- accertò in facto l’esistenza degli elementi oggettivi e soggettividel reato di lottizzazione abusiva;- dichiarò prescritto il reato;- confermò la statuizione di confisca pronunciata dal giudice dimerito.

Tale statuizione fu motivata col rilievo che “il proscioglimentoper intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzatose il giudice ha accertato la sussistenza del reato di lottizzazioneabusiva nelle sue componenti oggettive e soggettive, assicurando alladifesa il più ampio diritto alla prova e al contraddittorio” (Cass.8969/19, p. 9).2.

I fatti di causa.La DEMA non restituì alla ISP i mutui concessi nel 2007-2008.In ragione di tale inadempimento la ISP nel 2017 iniziò l’esecuzioneforzata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., pignorando i dieci immobiliipotecati.2.1.

Pendente la procedura esecutiva, la ISP cedette pro soluto ilproprio credito alla [OSCURATO:SOCIETA]., che coltivò l’esecuzioneforzata.2.2.

Con ordinanza del 7.11.2019 il Giudice dell’Esecuzione, acquisitanotizia della conclusione del procedimento penale e della definitivitàdella confisca, ordinò la cancellazione del pignoramento e dichiaròl’improcedibilità dell’esecuzione limitatamente a sei immobili.Numero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/20262.3.

Avverso la suddetta ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA] proposeopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..A fondamento dell’opposizione la Penelope dedusse:-) di conoscere l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte,secondo cui la confisca costituisce un atto d’acquisto a titolo originarioche travolge le precedenti iscrizioni ipotecarie;-) di ritenere tuttavia che tale orientamento non fosse “assistitodal dogma di fede dell’infallibilità”, e che dovrebbe essere rimeditatoalla luce della “grossa breccia” rappresentata da un provvedimentocautelare del Tribunale di Matera;-) il corretto principio da applicare dovrebbe essere il ritenereche la confisca ex art. 44 d.p.r. 380/01 costituisca un acquisto a titoloderivativo (che pertanto non travolge le precedenti iscrizioniipotecarie);-) tale conclusione sarebbe dimostrata dal rilievo che solo inalcuni casi precisi e tassativi di confisca, scaturente da reati diparticolare gravità, la legge prescrive l’improseguibilità delle azioniesecutive sui beni confiscati (art. 55 d. lgs. 6.9.2011 n. 159; art. 1,commi 194 e ss. l. 24.12.2012 n. 228); pertanto al di fuori dei casisuddetti la confisca non pregiudicherebbe le esecuzioni già iniziate.2.4.

Nel giudizio di opposizione intervenne ad adiuvandum la ISP,dichiaratamente al fine di contrastare l’eccezione preliminaresollevata dalla DEMA, con cui venne contestata l’esistenza e lavalidità della cessione del credito dalla ISP alla Penelope.2.5.

Con sentenza 12.10.2023 n. 2376 il Tribunale di Taranto, dopoavere dichiarato la Penelope creditrice cessionaria e legittimata adagire esecutivamente, rigettò l’opposizione.

Il Tribunale ritenne che laNumero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026confisca di immobili abusivamente edificati, disposta ai sensi dell’art.44 d.p.r. 380/01, comporta l’acquisizione del bene al patrimoniodell’amministrazione comunale e travolge le iscrizioni e le trascrizionianteriori.Aggiunse che tale disciplina non solleva dubbi di legittimitàcostituzionale, sia perché è preordinata al bilanciamento tra interessigenerali e particolari e legittimamente assegna preminenza ai primi;sia perché i creditori del proprietario del bene confiscato possono farvalere le proprie ragioni dinanzi al giudice dell’esecuzione penale.2.6.

La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dallaPenelope, come in epigrafe rappresentata, con ricorso fondato suquattro motivi.A tale ricorso ha aderito, con ricorso successivo, la ISP, depositando(ma non notificando) ricorso di contenuto identico a quello propostodalla Penelope.2.7.

La DEMA ha depositato due controricorsi: l’uno inteso acontrastare il ricorso della Penelope, l’altro inteso a contrastare ilricorso della ISP.2.8.

La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendol’accoglimento del ricorso principale e di quello adesivo.Tutte le parti hanno depositato memoria (unitaria per la Penelope el’ISP).RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Questioni preliminari.Prima di esaminare il ricorso principale va rilevata ex officiol’inammissibilità del ricorso adesivo proposto dalla ISP, per carenza diinteresse ex art. 100 c.p.c..N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero registro generale 8603/2024Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026L’interesse ad agire costituisce infatti una condizione dell’azione, e lasua carenza è rilevabile ex officio, in quanto vizio inerente a una c.d.“questione fondante” della regolarità del processo, in presenza delquale la pronuncia diventa inutiliter data (Cass. Sez.

U., 29/08/2025,n. 24172, Rv. 675787 - 01; Sez.

L - , Ordinanza n. 31547 del03/12/2025, Rv. 677191 - 01).1.1.

Nel caso di specie è accaduto che:-) la ISP ha ceduto pro soluto alla Penelope i crediti vantati neiconfronti della DEMA;-) la ISP è intervenuta nel giudizio di merito dopo che la DEMA,costituendosi nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, contestò lavalidità della cessione del credito azionato esecutivamente.Nell’atto di intervento dichiarò di voler “confermare l’intervenutacessione del rapporto oggetto del presente giudizio”;-) la suddetta eccezione fu rigettata dal giudice dell’opposizione(p. 2, terzultimo capoverso della sentenza qui impugnata), constatuizione non impugnata dalla DEMA.1.2.

Da quanto esposto consegue che:-) la ISP non è più creditrice della DEMA, essendosi formato ilgiudicato interno sulla validità della cessione;-) la Penelope non ha ragioni di credito nei confronti della ISP,nel caso di insolvenza della debitrice ceduta, avendo la ISP ammesso(ex art. 2732 c.c.) di avere ceduto alla Penelope il proprio credito prosoluto.Se dunque poteva in astratto ammettersi un interesse della ISP adintervenire nel giudizio di merito, questa Corte non vede quale possamai essere l’interesse della ISP a proporre un ricorso incidentaleadesivo avverso la sentenza di merito.Numero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026Il cedente pro soluto è infatti indifferente alla sorte del credito cedutoin sede esecutiva, e quanto alla pretesa invalidità della cessione, essaè stata esclusa dal Tribunale con statuizione passata in giudicato.A fronte di queste circostanze certe, la ISP non ha evidenziato alcuninteresse ad impugnare, ex art. 100 c.p.c., nel proprio ricorsoincidentale, né alcuna delle parti evidenzia un interesse allapersistenza del litisconsorzio rispetto al creditore cedente pro soluto.1.2.

La ritenuta carenza di interesse esime questa Corte dalsoffermarsi sulla questione - che, pertanto, si lascia impregiudicata -relativa alla circostanza che l’atto qualificato dalla ISP come “ricorsoincidentale adesivo” è stato depositato ma non notificato, sebbenerivolto contro soggetto diverso dall’impugnante principale (ipotesiformalmente non contemplata dal novellato art. 371 c.p.c., e nellaquale può seriamente dubitarsi che sia sufficiente il solo deposito aifini dell’ammissibilità dell’impugnazione incidentale).1.3.

Ancora in via preliminare, la Corte rileva - anche al fine diprevenire ulteriore contenzioso - che la Penelope ha propostol’opposizione agli atti esecutivi in quanto intende coltivarel’esecuzione forzata volta ad espropriare beni che sono usciti dalpatrimonio del debitore ed entrati nel patrimonio del Comune diMassafra, per effetto della confisca.La confisca è stata disposta dal Tribunale di Taranto con sentenza 16settembre-15 dicembre 2015, e quindi prima del pignoramento(avvenuto nel 2017).Tuttavia il capo della sentenza penale che dispone la confisca acquistaforza esecutiva solo al momento della irrevocabilità (art. 650, primocomma, c.p.p.), che nel caso di specie maturò nel 2019, per effettodella pronuncia della Cassazione penale.Numero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026Pertanto il trasferimento della proprietà dalla DEMA al Comune èavvenuto in pendenza della procedura esecutiva, e non vi è necessitàche ad essa partecipi il Comune di Massafra (art. 2913 c.c.).2.

Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 100 c.p.c..La ricorrente deduce che tale norma sarebbe stata violata perché lasocietà DEMA sarebbe “priva di interesse ad agire”.La tesi della ricorrente si può così riassumere:-) la dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva èstata adottata dal Giudice dell’esecuzione su istanza della DEMA,debitore esecutato;-) tuttavia la DEMA, in quanto proprietaria di immobilisuccessivamente confiscati, non aveva alcun interesse all’estinzionedella procedura esecutiva, avendo perduto la proprietà dei benipignorati;-) ergo (la conclusione non è formulata espressamente, macostituisce un sottinteso implicito nell’illustrazione del motivo) lasentenza impugnata non avrebbe potuto rigettare l’opposizione.2.1.

Il motivo è innanzitutto inammissibile perché la questione non fuprospettata nel ricorso in opposizione agli atti esecutivi.In ogni caso è infondato in quanto la DEMA non ha proposto nessuna“azione” che debba essere sorretta dal giuridico interesse.

Ha rivoltoal giudice dell’esecuzione un’istanza su questione che poteva essereanche rilevata d’ufficio: e il giudice ha, di conseguenza e sia pure susollecitazione della debitrice, provveduto sulla questione stessa.3.

Il secondo motivo di ricorso.Numero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 104 disp.Nella illustrazione del motivo - senza espressamente individuarequale esatto punto della motivazione della sentenza impugnata siintende sottoporre a censura - si sostiene che:-) la confisca disposta ai sensi dell’art. 44 d.p.r. 380/01,nell’ipotesi di accertata commissione del reato di lottizzazioneabusiva, deve essere trascritta;-) la trascrizione ha in tal caso efficacia costitutiva;-) nel caso di specie la confisca non fu mai trascritta, ed èpertanto inefficace.La conclusione - che questa Corte non può che supporre, trattandosianche in questo caso di un sottinteso implicito - dovrebbe essere cheil provvedimento impugnato è erroneo nella parte in cui ha ritenutoimprocedibile l’esecuzione in conseguenza della confisca, in quantoavrebbe dovuto ritenere inefficace quest’ultima.3.1.

Preliminarmente va rilevato che la censura in esame non fuprospettata in modo chiaro nel ricorso introduttivo del giudizio diopposizione agli atti esecutivi.

In quel ricorso, infatti, la Penelope silimitò a sostenere “per completezza del discorso difensivo e non perreale necessità” (p. 13) che la sentenza penale di confisca non erastata trascritta, senza tuttavia trarne alcuna conseguenza in punto didiritto e senza prospettare il tema della efficacia costitutiva odichiarativa della trascrizione della sentenza penale.E tuttavia tale allegazione è comunque dispiegata a fondamento - senon perfino a specificazione - della complessiva contestazione e, inquanto tale, può dirsi legittimamente acquisita al thema decidendumdell’opposizione agli atti esecutivi, il quale, com’è noto, non puòNumero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026giammai essere ampliato oltre quanto prospettato col ricorsointroduttivo della indefettibile fase sommaria.3.2.

Il motivo è, però, infondato nella parte in cui vi si sostiene che laconfisca sarebbe “inefficace” perché non trascritta.La trascrizione della confisca disposta nel caso di lottizzazioneabusiva, ex art. 44 d.p.r. 380/01, ha infatti natura dichiarativa e noncostitutiva: ciò in virtù del generale principio di cui all’art. 2645 c.c.,in una con la mancanza di norme ad hoc che attribuiscano efficaciacostitutiva alla trascrizione del provvedimento di confisca (per unobiter in tal senso si veda anche Corte cost. 3.10.2024 n. 160, § 8.2;nonché Cass. Sez.

U., 25/04/2025, n. 10933, § 11, e già Cass. Sez.3, 12/07/1991, n. 7769, nella affine materia della confiscaamministrativa).4.

Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo è denunciata la falsa applicazione dell’art. 922 c.c.“in relazione alla erronea interpretazione dell’art. 922 c.c.

“e di tuttele norme codicistiche in tema di acquisto della proprietà”.4.1.

La genericità della intitolazione sopra trascritta, così come lacircostanza che l’illustrazione del motivo risulti la trascrizioneintegrale, con alcune aggiunte, delle pp. 6-12 del ricorso inopposizione agli atti esecutivi, pongono a questa Corte innanzitutto ilproblema della sua ammissibilità.

Non sarebbe peregrino, infatti,dubitare della conformità d’un motivo così concepito ai canoni dichiarezza sintattica e sintesi contenutistica imposti dagli artt. 121c.p.c. e 366 n. 4 c.p.c..Nondimeno reputa la Corte che l’ambiguità, la prolissità o l’oscuritàdel ricorso ne possano comportare l’inammissibilità in un solo caso:N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero registro generale 8603/2024Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026quando, nonostante il ricorso a tutti i canoni legali di ermeneutica, siaimpossibile qualificare la censura e darle un senso.Ciò in applicazione del principio, di derivazione sovranazionale, percui dinanzi ad atti processuali ambigui il Giudice ha l’obbligo, e non lafacoltà, di preferire l’interpretazione che conduca ad una decisionepiena sul merito, piuttosto che ad un non liquet (ex permultis, CorteEDU, sez.

II, 29.3.2011, RTBF c.

Belgio, in causa n. 50084/06, ove siafferma che non è consentito agli organi giudiziari degli Stati membridichiarare inammissibile un ricorso, quando siano comunque “messidal ricorrente in condizione di determinare la base giuridica sullaquale deve procedere al controllo della decisione [impugnata]”; per lagiurisprudenza di questa Corte, in senso analogo, v. pure Sez.

U,Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, nonché, tra le più recenti, Sez. 3,Ordinanza n. 15532 del 21/05/2026; Sez. 3, Ordinanza n. 15532 del14/05/2026; Sez. 3, Ordinanza n. 11984 del 30/04/2026; Sez. 3,Ordinanza n. 2447 del 05/02/2026).4.2.

Alla luce di tale principio ritiene questa Corte che l’illustrazionedel motivo, ad onta della sua generica intitolazione, contengacomunque una censura intelligibile, che si può così riassumere:-) la confisca disposta dal giudice penale comportal’improcedibilità delle esecuzioni pendenti sui beni confiscati nei solicasi espressamente previsti dalla legge, insuscettibili di applicazioneanalogica od interpretazione estensiva;-) tra questi casi non rientra l’ipotesi di cui all’art. 44 d.p.r.380/01, la quale pertanto non prevale sulle ipoteche anteriormenteiscritte, né rende improcedibile l’esecuzione;-) la suddetta conclusione è stata già condivisa da alcuni giudicidi merito e da questa stessa Corte (la ricorrente invoca il decisum diCass. 28242/20).N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero registro generale 8603/2024Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/20264.3.

Il motivo, così complessivamente ricostruito, è fondato.Questa Corte in analoga fattispecie ha già stabilito che la specialedisciplina dettata dall’art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delleleggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dallal. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confiscaivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l’art. 104bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell’istitutopenalistico sui diritti reali dei terzi che, se di buona fede, potrannovedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzioneo di esecuzione penale.La suddetta disciplina, tuttavia, non si applica alle ipotesi di confiscadifferenti da quelle previste dall’art. 55 d. lgs. cit..

Rispetto a questeultime vige il principio generale della successione temporale delleformalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell’art. 2915 c.c.,l’opponibilità della confisca al creditore ipotecario è possibile solo nelcaso di anteriorità della trascrizione di essa (o del sequestro che le fuprodromico) rispetto all’iscrizione dell’ipoteca (Cass. Sez. 3,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28242, Rv. 659887 - 01; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.31612 del 04/12/2025).A tale conclusione va assicurata continuità, non essendo, del resto,state qui somministrate valide ragioni per discostarsene.È appena il caso di aggiungere che non viene in rilievo nel presentegiudizio, siccome inapplicabile ratione temporis la relativa disciplina,la questione di legittimità costituzionale della sorte dei diritti reali digaranzia su beni oggetto di confisca penale, rimessa alla Cortecostituzionale da questa Corte (con ordinanza interlocutoria n.27111/2025).8.

Il quarto motivo di ricorso.Numero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026Il quarto motivo di ricorso è in realtà una istanza affinché questaCorte sollevi un incidente di legittimità costituzionale dell’art. 44d.p.r. 380/01.Tale istanza è formulata in via subordinata rispetto al rigetto deiprecedenti motivi di ricorso e resta assorbita dall’accoglimento delterzo motivo.9.

La ritenuta erroneità in iure della sentenza impugnata non neimpone la cassazione con rinvio.Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, èpossibile decidere la causa nel merito - attesa la natura meramenterescindente di ogni opposizione ex art. 617 c.p.c., restando rimessoal giudice dell’esecuzione ogni provvedimento conseguente alladefinizione di quella - accogliendo l’opposizione agli atti esecutiviproposta dalla Penelope ed annullando l’ordinanza di improcedibilità7.11.2019 pronunciata dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale diTaranto.10.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono così regolate:-) la DEMA va condannata alla rifusione delle spese del giudiziodi legittimità sostenute dalla Penelope;-) la ISP va condannata alla rifusione della quota ideale dellespese del giudizio di legittimità sostenute dalla DEMA per contrastareil ricorso incidentale.Le spese sono liquidate nel dispositivo, assumendo a valore dellacausa quello del credito per cui si procede esecutivamente (euro362.000 oltre interessi maturati fino alla domanda, ex art. 10,secondo comma, ultimo periodo, c.p.c.).Nella liquidazione delle spese del giudizio di legittimità dovute dallaISP alla DEMA va considerato che quest’ultima, pur avendoNumero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026formalmente depositato due controricorsi, nella sostanza ha svoltodifese esattamente coincidenti.L’aliquota di spese dovuta dalla ISP alla DEMA può dunque calcolarsiin misura pari all’aumento dovuto al difensore che difende più parti aisensi dell’art. 4, comma 2 d.m. 55/14, e dunque il 30% del compensodovuto per l’assistenza d’una sola parte.10.1.

La decisione della causa nel merito impone a questa Corte diprovvedere sulle spese della fase del giudizio di opposizione agli attiesecutivi svoltasi dinanzi al Tribunale di Taranto.Anch’esse vanno poste a carico della società soccombente, e sonoregolate nel dispositivo.In questo caso la DEMA risulta soccombente rispetto sia allaPenelope, sia alla ISP, per effetto del rigetto dell’eccezione diinvalidità della cessione del credito, ed in base a tale soccombenzaandranno regolate le spese di lite.

P.Q.Mla Corte di cassazione:(-) accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo ed ilsecondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto motivo diricorso;(-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA].;(-) cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,accoglie l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Penelope SPVs.r.l., e per l’effetto annulla l’ordinanza del giudice dell’esecuzione delTribunale di Taranto 7 novembre 2019;(-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presentegiudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.973, diN.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero registro generale 8603/2024Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarieex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore diDEMA s.r.l. della aliquota di spese del presente giudizio di legittimitàidealmente necessaria per contrastare il ricorso incidentale adesivo,somma che si liquida in euro 3.532, di cui 200 per spese vive, oltreI.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m.10.3.2014 n. 55, che si distraggono in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Putignano ex art. 93 c.p.c., come richiesto;(-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., come in epigrafe rappresentata, e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.delle spese del giudizio di merito, che si liquidano nella somma dieuro 22.657, di cui 200 per spese vive, per ciascuna delle due partisuddette, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2,comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte di cassazione, addì 11 giugno 2026.Il consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ndirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonché-) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore,difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente incidentale adesivo -avverso la sentenza del Tribunale di Taranto 12 ottobre 2023 n.2376;Numero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11giugno 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento delricorso principale e di quello incidentale adesivo;udito, per la parte ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] eper la parte resistente l’[OSCURATO:PERSONA] per delega.1. L’antefatto.La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (che in seguito muteràragione sociale in “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”; d’ora innanzi in ogni caso“la ISP”) tra il 2007 ed il 2008 concesse alla società [OSCURATO:SOCIETA]. duemutui, dell’importo di euro 300.000 ciascuno.Il credito della banca fu garantito dalla concessione di ipoteca su dieciimmobili di proprietà della DEMA (quattro appartamenti, quattro localiadibiti a laboratorio o magazzino, due box auto).Le ipoteche furono iscritte il 4.5.2007 ed il 10.12.2008.1.1. Nel 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale diTaranto avviò un’indagine a carico del legale rappresentante dellaDEMA s.r.l. e di numerose altre persone (pubblici funzionari, direttoridei lavori, progettisti, proprietari dei terreni) contestando loro i reatidi abuso d’ufficio e lottizzazione abusiva d’un vasto comprensorioesteso per 41.000 metri quadrati, sul quale la DEMA aveva edificatogli immobili oggetto della garanzia ipotecaria.Nell’ambito di tale indagine il GIP del Tribunale di Taranto in data17.4.2009 ordinò il sequestro (tra gli altri) di alcuni degli immobilisuddetti.Numero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/20261.2. All’esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Tarantodispose la confisca dei beni sequestrati. La statuizione fu confermatadal giudice d’appello.Il procedimento penale si concluse nel 2009 con la sentenza di questaCorte, sez. III penale, 1° marzo 2019 n. 8969, la quale:- accertò in facto l’esistenza degli elementi oggettivi e soggettividel reato di lottizzazione abusiva;- dichiarò prescritto il reato;- confermò la statuizione di confisca pronunciata dal giudice dimerito. Tale statuizione fu motivata col rilievo che “il proscioglimentoper intervenuta prescrizione non osta alla confisca del bene lottizzatose il giudice ha accertato la sussistenza del reato di lottizzazioneabusiva nelle sue componenti oggettive e soggettive, assicurando alladifesa il più ampio diritto alla prova e al contraddittorio” (Cass.8969/19, p. 9).2. I fatti di causa.La DEMA non restituì alla ISP i mutui concessi nel 2007-2008.In ragione di tale inadempimento la ISP nel 2017 iniziò l’esecuzioneforzata nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., pignorando i dieci immobiliipotecati.2.1. Pendente la procedura esecutiva, la ISP cedette pro soluto ilproprio credito alla [OSCURATO:SOCIETA]., che coltivò l’esecuzioneforzata.2.2. Con ordinanza del 7.11.2019 il Giudice dell’Esecuzione, acquisitanotizia della conclusione del procedimento penale e della definitivitàdella confisca, ordinò la cancellazione del pignoramento e dichiaròl’improcedibilità dell’esecuzione limitatamente a sei immobili.Numero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/20262.3. Avverso la suddetta ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA] proposeopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..A fondamento dell’opposizione la Penelope dedusse:-) di conoscere l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte,secondo cui la confisca costituisce un atto d’acquisto a titolo originarioche travolge le precedenti iscrizioni ipotecarie;-) di ritenere tuttavia che tale orientamento non fosse “assistitodal dogma di fede dell’infallibilità”, e che dovrebbe essere rimeditatoalla luce della “grossa breccia” rappresentata da un provvedimentocautelare del Tribunale di Matera;-) il corretto principio da applicare dovrebbe essere il ritenereche la confisca ex art. 44 d.p.r. 380/01 costituisca un acquisto a titoloderivativo (che pertanto non travolge le precedenti iscrizioniipotecarie);-) tale conclusione sarebbe dimostrata dal rilievo che solo inalcuni casi precisi e tassativi di confisca, scaturente da reati diparticolare gravità, la legge prescrive l’improseguibilità delle azioniesecutive sui beni confiscati (art. 55 d. lgs. 6.9.2011 n. 159; art. 1,commi 194 e ss. l. 24.12.2012 n. 228); pertanto al di fuori dei casisuddetti la confisca non pregiudicherebbe le esecuzioni già iniziate.2.4. Nel giudizio di opposizione intervenne ad adiuvandum la ISP,dichiaratamente al fine di contrastare l’eccezione preliminaresollevata dalla DEMA, con cui venne contestata l’esistenza e lavalidità della cessione del credito dalla ISP alla Penelope.2.5. Con sentenza 12.10.2023 n. 2376 il Tribunale di Taranto, dopoavere dichiarato la Penelope creditrice cessionaria e legittimata adagire esecutivamente, rigettò l’opposizione. Il Tribunale ritenne che laNumero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026confisca di immobili abusivamente edificati, disposta ai sensi dell’art.44 d.p.r. 380/01, comporta l’acquisizione del bene al patrimoniodell’amministrazione comunale e travolge le iscrizioni e le trascrizionianteriori.Aggiunse che tale disciplina non solleva dubbi di legittimitàcostituzionale, sia perché è preordinata al bilanciamento tra interessigenerali e particolari e legittimamente assegna preminenza ai primi;sia perché i creditori del proprietario del bene confiscato possono farvalere le proprie ragioni dinanzi al giudice dell’esecuzione penale.2.6. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione dallaPenelope, come in epigrafe rappresentata, con ricorso fondato suquattro motivi.A tale ricorso ha aderito, con ricorso successivo, la ISP, depositando(ma non notificando) ricorso di contenuto identico a quello propostodalla Penelope.2.7. La DEMA ha depositato due controricorsi: l’uno inteso acontrastare il ricorso della Penelope, l’altro inteso a contrastare ilricorso della ISP.2.8. La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendol’accoglimento del ricorso principale e di quello adesivo.Tutte le parti hanno depositato memoria (unitaria per la Penelope el’ISP).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Questioni preliminari.Prima di esaminare il ricorso principale va rilevata ex officiol’inammissibilità del ricorso adesivo proposto dalla ISP, per carenza diinteresse ex art. 100 c.p.c..N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero registro generale 8603/2024Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026L’interesse ad agire costituisce infatti una condizione dell’azione, e lasua carenza è rilevabile ex officio, in quanto vizio inerente a una c.d.“questione fondante” della regolarità del processo, in presenza delquale la pronuncia diventa inutiliter data (Cass. Sez. U., 29/08/2025,n. 24172, Rv. 675787 - 01; Sez. L - , Ordinanza n. 31547 del03/12/2025, Rv. 677191 - 01).1.1. Nel caso di specie è accaduto che:-) la ISP ha ceduto pro soluto alla Penelope i crediti vantati neiconfronti della DEMA;-) la ISP è intervenuta nel giudizio di merito dopo che la DEMA,costituendosi nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, contestò lavalidità della cessione del credito azionato esecutivamente.Nell’atto di intervento dichiarò di voler “confermare l’intervenutacessione del rapporto oggetto del presente giudizio”;-) la suddetta eccezione fu rigettata dal giudice dell’opposizione(p. 2, terzultimo capoverso della sentenza qui impugnata), constatuizione non impugnata dalla DEMA.1.2. Da quanto esposto consegue che:-) la ISP non è più creditrice della DEMA, essendosi formato ilgiudicato interno sulla validità della cessione;-) la Penelope non ha ragioni di credito nei confronti della ISP,nel caso di insolvenza della debitrice ceduta, avendo la ISP ammesso(ex art. 2732 c.c.) di avere ceduto alla Penelope il proprio credito prosoluto.Se dunque poteva in astratto ammettersi un interesse della ISP adintervenire nel giudizio di merito, questa Corte non vede quale possamai essere l’interesse della ISP a proporre un ricorso incidentaleadesivo avverso la sentenza di merito.Numero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026Il cedente pro soluto è infatti indifferente alla sorte del credito cedutoin sede esecutiva, e quanto alla pretesa invalidità della cessione, essaè stata esclusa dal Tribunale con statuizione passata in giudicato.A fronte di queste circostanze certe, la ISP non ha evidenziato alcuninteresse ad impugnare, ex art. 100 c.p.c., nel proprio ricorsoincidentale, né alcuna delle parti evidenzia un interesse allapersistenza del litisconsorzio rispetto al creditore cedente pro soluto.1.2. La ritenuta carenza di interesse esime questa Corte dalsoffermarsi sulla questione - che, pertanto, si lascia impregiudicata -relativa alla circostanza che l’atto qualificato dalla ISP come “ricorsoincidentale adesivo” è stato depositato ma non notificato, sebbenerivolto contro soggetto diverso dall’impugnante principale (ipotesiformalmente non contemplata dal novellato art. 371 c.p.c., e nellaquale può seriamente dubitarsi che sia sufficiente il solo deposito aifini dell’ammissibilità dell’impugnazione incidentale).1.3. Ancora in via preliminare, la Corte rileva - anche al fine diprevenire ulteriore contenzioso - che la Penelope ha propostol’opposizione agli atti esecutivi in quanto intende coltivarel’esecuzione forzata volta ad espropriare beni che sono usciti dalpatrimonio del debitore ed entrati nel patrimonio del Comune diMassafra, per effetto della confisca.La confisca è stata disposta dal Tribunale di Taranto con sentenza 16settembre-15 dicembre 2015, e quindi prima del pignoramento(avvenuto nel 2017).Tuttavia il capo della sentenza penale che dispone la confisca acquistaforza esecutiva solo al momento della irrevocabilità (art. 650, primocomma, c.p.p.), che nel caso di specie maturò nel 2019, per effettodella pronuncia della Cassazione penale.Numero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026Pertanto il trasferimento della proprietà dalla DEMA al Comune èavvenuto in pendenza della procedura esecutiva, e non vi è necessitàche ad essa partecipi il Comune di Massafra (art. 2913 c.c.).2. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 100 c.p.c..La ricorrente deduce che tale norma sarebbe stata violata perché lasocietà DEMA sarebbe “priva di interesse ad agire”.La tesi della ricorrente si può così riassumere:-) la dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva èstata adottata dal Giudice dell’esecuzione su istanza della DEMA,debitore esecutato;-) tuttavia la DEMA, in quanto proprietaria di immobilisuccessivamente confiscati, non aveva alcun interesse all’estinzionedella procedura esecutiva, avendo perduto la proprietà dei benipignorati;-) ergo (la conclusione non è formulata espressamente, macostituisce un sottinteso implicito nell’illustrazione del motivo) lasentenza impugnata non avrebbe potuto rigettare l’opposizione.2.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile perché la questione non fuprospettata nel ricorso in opposizione agli atti esecutivi.In ogni caso è infondato in quanto la DEMA non ha proposto nessuna“azione” che debba essere sorretta dal giuridico interesse. Ha rivoltoal giudice dell’esecuzione un’istanza su questione che poteva essereanche rilevata d’ufficio: e il giudice ha, di conseguenza e sia pure susollecitazione della debitrice, provveduto sulla questione stessa.3. Il secondo motivo di ricorso.Numero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 104 disp.Nella illustrazione del motivo - senza espressamente individuarequale esatto punto della motivazione della sentenza impugnata siintende sottoporre a censura - si sostiene che:-) la confisca disposta ai sensi dell’art. 44 d.p.r. 380/01,nell’ipotesi di accertata commissione del reato di lottizzazioneabusiva, deve essere trascritta;-) la trascrizione ha in tal caso efficacia costitutiva;-) nel caso di specie la confisca non fu mai trascritta, ed èpertanto inefficace.La conclusione - che questa Corte non può che supporre, trattandosianche in questo caso di un sottinteso implicito - dovrebbe essere cheil provvedimento impugnato è erroneo nella parte in cui ha ritenutoimprocedibile l’esecuzione in conseguenza della confisca, in quantoavrebbe dovuto ritenere inefficace quest’ultima.3.1. Preliminarmente va rilevato che la censura in esame non fuprospettata in modo chiaro nel ricorso introduttivo del giudizio diopposizione agli atti esecutivi. In quel ricorso, infatti, la Penelope silimitò a sostenere “per completezza del discorso difensivo e non perreale necessità” (p. 13) che la sentenza penale di confisca non erastata trascritta, senza tuttavia trarne alcuna conseguenza in punto didiritto e senza prospettare il tema della efficacia costitutiva odichiarativa della trascrizione della sentenza penale.E tuttavia tale allegazione è comunque dispiegata a fondamento - senon perfino a specificazione - della complessiva contestazione e, inquanto tale, può dirsi legittimamente acquisita al thema decidendumdell’opposizione agli atti esecutivi, il quale, com’è noto, non puòNumero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026giammai essere ampliato oltre quanto prospettato col ricorsointroduttivo della indefettibile fase sommaria.3.2. Il motivo è, però, infondato nella parte in cui vi si sostiene che laconfisca sarebbe “inefficace” perché non trascritta.La trascrizione della confisca disposta nel caso di lottizzazioneabusiva, ex art. 44 d.p.r. 380/01, ha infatti natura dichiarativa e noncostitutiva: ciò in virtù del generale principio di cui all’art. 2645 c.c.,in una con la mancanza di norme ad hoc che attribuiscano efficaciacostitutiva alla trascrizione del provvedimento di confisca (per unobiter in tal senso si veda anche Corte cost. 3.10.2024 n. 160, § 8.2;nonché Cass. Sez. U., 25/04/2025, n. 10933, § 11, e già Cass. Sez.3, 12/07/1991, n. 7769, nella affine materia della confiscaamministrativa).4. Il terzo motivo di ricorso.Col terzo motivo è denunciata la falsa applicazione dell’art. 922 c.c.“in relazione alla erronea interpretazione dell’art. 922 c.c. “e di tuttele norme codicistiche in tema di acquisto della proprietà”.4.1. La genericità della intitolazione sopra trascritta, così come lacircostanza che l’illustrazione del motivo risulti la trascrizioneintegrale, con alcune aggiunte, delle pp. 6-12 del ricorso inopposizione agli atti esecutivi, pongono a questa Corte innanzitutto ilproblema della sua ammissibilità. Non sarebbe peregrino, infatti,dubitare della conformità d’un motivo così concepito ai canoni dichiarezza sintattica e sintesi contenutistica imposti dagli artt. 121c.p.c. e 366 n. 4 c.p.c..Nondimeno reputa la Corte che l’ambiguità, la prolissità o l’oscuritàdel ricorso ne possano comportare l’inammissibilità in un solo caso:N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero registro generale 8603/2024Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026quando, nonostante il ricorso a tutti i canoni legali di ermeneutica, siaimpossibile qualificare la censura e darle un senso.Ciò in applicazione del principio, di derivazione sovranazionale, percui dinanzi ad atti processuali ambigui il Giudice ha l’obbligo, e non lafacoltà, di preferire l’interpretazione che conduca ad una decisionepiena sul merito, piuttosto che ad un non liquet (ex permultis, CorteEDU, sez. II, 29.3.2011, RTBF c. Belgio, in causa n. 50084/06, ove siafferma che non è consentito agli organi giudiziari degli Stati membridichiarare inammissibile un ricorso, quando siano comunque “messidal ricorrente in condizione di determinare la base giuridica sullaquale deve procedere al controllo della decisione [impugnata]”; per lagiurisprudenza di questa Corte, in senso analogo, v. pure Sez. U,Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, nonché, tra le più recenti, Sez. 3,Ordinanza n. 15532 del 21/05/2026; Sez. 3, Ordinanza n. 15532 del14/05/2026; Sez. 3, Ordinanza n. 11984 del 30/04/2026; Sez. 3,Ordinanza n. 2447 del 05/02/2026).4.2. Alla luce di tale principio ritiene questa Corte che l’illustrazionedel motivo, ad onta della sua generica intitolazione, contengacomunque una censura intelligibile, che si può così riassumere:-) la confisca disposta dal giudice penale comportal’improcedibilità delle esecuzioni pendenti sui beni confiscati nei solicasi espressamente previsti dalla legge, insuscettibili di applicazioneanalogica od interpretazione estensiva;-) tra questi casi non rientra l’ipotesi di cui all’art. 44 d.p.r.380/01, la quale pertanto non prevale sulle ipoteche anteriormenteiscritte, né rende improcedibile l’esecuzione;-) la suddetta conclusione è stata già condivisa da alcuni giudicidi merito e da questa stessa Corte (la ricorrente invoca il decisum diCass. 28242/20).N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero registro generale 8603/2024Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/20264.3. Il motivo, così complessivamente ricostruito, è fondato.Questa Corte in analoga fattispecie ha già stabilito che la specialedisciplina dettata dall’art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delleleggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dallal. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confiscaivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l’art. 104bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell’istitutopenalistico sui diritti reali dei terzi che, se di buona fede, potrannovedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzioneo di esecuzione penale.La suddetta disciplina, tuttavia, non si applica alle ipotesi di confiscadifferenti da quelle previste dall’art. 55 d. lgs. cit.. Rispetto a questeultime vige il principio generale della successione temporale delleformalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell’art. 2915 c.c.,l’opponibilità della confisca al creditore ipotecario è possibile solo nelcaso di anteriorità della trascrizione di essa (o del sequestro che le fuprodromico) rispetto all’iscrizione dell’ipoteca (Cass. Sez. 3,[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 28242, Rv. 659887 - 01; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.31612 del 04/12/2025).A tale conclusione va assicurata continuità, non essendo, del resto,state qui somministrate valide ragioni per discostarsene.È appena il caso di aggiungere che non viene in rilievo nel presentegiudizio, siccome inapplicabile ratione temporis la relativa disciplina,la questione di legittimità costituzionale della sorte dei diritti reali digaranzia su beni oggetto di confisca penale, rimessa alla Cortecostituzionale da questa Corte (con ordinanza interlocutoria n.27111/2025).8. Il quarto motivo di ricorso.Numero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026Il quarto motivo di ricorso è in realtà una istanza affinché questaCorte sollevi un incidente di legittimità costituzionale dell’art. 44d.p.r. 380/01.Tale istanza è formulata in via subordinata rispetto al rigetto deiprecedenti motivi di ricorso e resta assorbita dall’accoglimento delterzo motivo.9. La ritenuta erroneità in iure della sentenza impugnata non neimpone la cassazione con rinvio.Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, èpossibile decidere la causa nel merito - attesa la natura meramenterescindente di ogni opposizione ex art. 617 c.p.c., restando rimessoal giudice dell’esecuzione ogni provvedimento conseguente alladefinizione di quella - accogliendo l’opposizione agli atti esecutiviproposta dalla Penelope ed annullando l’ordinanza di improcedibilità7.11.2019 pronunciata dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale diTaranto.10. Le spese del presente giudizio di legittimità sono così regolate:-) la DEMA va condannata alla rifusione delle spese del giudiziodi legittimità sostenute dalla Penelope;-) la ISP va condannata alla rifusione della quota ideale dellespese del giudizio di legittimità sostenute dalla DEMA per contrastareil ricorso incidentale.Le spese sono liquidate nel dispositivo, assumendo a valore dellacausa quello del credito per cui si procede esecutivamente (euro362.000 oltre interessi maturati fino alla domanda, ex art. 10,secondo comma, ultimo periodo, c.p.c.).Nella liquidazione delle spese del giudizio di legittimità dovute dallaISP alla DEMA va considerato che quest’ultima, pur avendoNumero registro generale 8603/2024N.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026formalmente depositato due controricorsi, nella sostanza ha svoltodifese esattamente coincidenti.L’aliquota di spese dovuta dalla ISP alla DEMA può dunque calcolarsiin misura pari all’aumento dovuto al difensore che difende più parti aisensi dell’art. 4, comma 2 d.m. 55/14, e dunque il 30% del compensodovuto per l’assistenza d’una sola parte.10.1. La decisione della causa nel merito impone a questa Corte diprovvedere sulle spese della fase del giudizio di opposizione agli attiesecutivi svoltasi dinanzi al Tribunale di Taranto.Anch’esse vanno poste a carico della società soccombente, e sonoregolate nel dispositivo.In questo caso la DEMA risulta soccombente rispetto sia allaPenelope, sia alla ISP, per effetto del rigetto dell’eccezione diinvalidità della cessione del credito, ed in base a tale soccombenzaandranno regolate le spese di lite. P.Q.Mla Corte di cassazione:(-) accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo ed ilsecondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto motivo diricorso;(-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale della [OSCURATO:SOCIETA].;(-) cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,accoglie l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla Penelope SPVs.r.l., e per l’effetto annulla l’ordinanza del giudice dell’esecuzione delTribunale di Taranto 7 novembre 2019;(-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presentegiudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 10.973, diN.R.G.: 8603/24Pubblica Udienza del 11 giugno 2026 Numero registro generale 8603/2024Numero sezionale 2067/2026Numero di raccolta generale 21345/2026Data pubblicazione 23/06/2026cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarieex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alla rifusione in favore diDEMA s.r.l. della aliquota di spese del presente giudizio di legittimitàidealmente necessaria per contrastare il ricorso incidentale adesivo,somma che si liquida in euro 3.532, di cui 200 per spese vive, oltreI.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m.10.3.2014 n. 55, che si distraggono in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Putignano ex art. 93 c.p.c., come richiesto;(-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., come in epigrafe rappresentata, e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.delle spese del giudizio di merito, che si liquidano nella somma dieuro 22.657, di cui 200 per spese vive, per ciascuna delle due partisuddette, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2,comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezionecivile della Corte di cassazione, addì 11 giugno 2026.Il consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 21345/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris