CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 15162/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.BORTESI Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap- pello di Genova che ha confermato la decisione del Tribunale di Imperia che lo aveva ritenuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui comma 2 lett.c) C.d.S. con le aggravanti di avere provocato un incidente stradale (comma 2 bis) e in tempo di notte (comma 2 sexies) e lo aveva condannato alla pena di mesi dodici di arresto ed euro 6.000 di multa. 2. Con una prima articolazione/ deduce difetto assoluto di motivazione nella parte in cui non era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato di cui al ricorso e un'analoga inosservanza al codice della strada (ri- fiuto di sottoporsi ad esame per l'accertamento della condizione di ebbrezza alcolica) oggetto di pronuncia del Tribunale di Imperia in data 6 Maggio 2016; con una seconda articolazione denuncia difetto assoluto di motiva- zione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. Analoga censura viene rivolta nei confronti della statuizione che non aveva riconosciuto al prevenuto il beneficio della sospen- sione condizionale della pena e il beneficio delle circostanze attenuanti ge- neriche. Deduce infine violazione idj~-- dell'art.63 n.4 cod.pen. in rela- c .17 zione agli aumenti apportati n r i alle circostanze aggravanti ad ef- fetto speciale di cui all'art.186 comma 2 bis e 2 sexies. In particolare assume che il giudice di primo grado aveva apportato gli aumenti in misura illegale, in quanto l'aumento per la ipotesi aggravata di cui all'art.186 comma 2 sexies C.d.S. era stato determinato in termini illegali mediante raddoppio della pena, laddove l'aumento sulla pena pecuniaria doveva essere determi- nato all'interno della forchetta tra un terzo e la metà e in violazione dell'art.63 n.4 cod.pen. il quale prevede che in ipotesi di concorso di circo- stanze aggravanti ad effetto speciale il giudice, operato il primo aumento per una delle circostanze ad effetto speciale avrebbe dovuto motivare le ragioni dell'ulteriore aumento. Sul punto la Corte di Appello era risultata adesiva alle argomentazioni del giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 15 Agosto2021 ai sensi dell'art.157 c.p.p. che prevede un termine mas- simo di anni quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumen- tato di un ulteriore anno in ragione degli atti interruttivi, ulteriormente esteso in ragione del periodo di sospensione dei termini per la disciplina emergen- ziale anti Covid. 3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata per- cezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 comma 2 c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risul- tano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espres- sione di difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione al profilo di illegalità della pena determinata dalla errata applicazione degli aumenti di pena previsti per la circostanza aggravante di cui all'art.186 comma 2 sexies C.d.S. e dalla disciplina relativa al concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale di cui all'art.63 comma 4 cod.pen. (S.U, n.40983 del 21 Giugno 2019, Giglia e altro). 4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento senza rinvio della sen- tenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per pre- scrizione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 3 Febbraio 2022. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],nite Ugo B