CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 1964
Cassazione n. 29687/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza di cui in epigrafe, il tribunale di Napoli condannava [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati ex artt. 44 lett. c) DPR 380/01 e 633 639 bis c.p. applicando la pena della reclusione di mesi 4. 2.Avverso la suindicata sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un solo motivo di impugnazione. 3.Deduce il vizio di motivazione per assoluta carenza della medesima a supporto dell'intervenuto giudizio di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è stato proposto in ordine ad una condanna intervenuta in rapporto sia ad una contravvenzione edilizia, ex art. 44 del DPR 380/01 che ad un delitto, ex artt. 633 e 639 bis c.p. Si tratta quindi di ricorso per saltum, che appare fondato, atteso che manca del tutto la motivazione, con relativo vizio di violazione di legge, in presenza della mera asserzione, in alcun modo illustrata, della sussistenza dei reati contestati e della loro attribuibilità all'imputato. Consegue quindi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Napoli. Così è deciso, 23/05/20