CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43953/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n . 611 OSSERVA Letta anche la memoria difensiva; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato infatti che i motivi sono in parte aspecifici rispetto allla motivazione della sentenza impugnata e in parte meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto al primo motivo sull'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 i ricorrenti attaccano solo una delle ragioni della motivazione e non quella ritenuta comunque assorbente; quanto al secondo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, cfr. pag. 16 della sentenza impugnata e § VIII della sentenza di primo grado, quanto alla motivazione per il fratello [OSCURATO:PERSONA]); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso