Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 dicembre 1977

Cassazione n. 05710/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/12/1977 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine Teu..- • alla penale responsabilità con riguardo a i/artt. 54 l'è- la mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen., nonché la subordinazione dei benefici di legge al rilascio dell'immobile occupato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096; Sez. 2, n. 12752 del 08/03/2011, Princiotta, Rv. 250050; Sez. 2, n. 5070 del 31/01/2006, Faella, Rv. 233233), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.N11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/12/1977 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine Teu..- • alla penale responsabilità con riguardo a i/artt. 54 l'è- la mancata applicazione dell'art.131-bis cod. pen., nonché la subordinazione dei benefici di legge al rilascio dell'immobile occupato, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096; Sez. 2, n. 12752 del 08/03/2011, Princiotta, Rv. 250050; Sez. 2, n. 5070 del 31/01/2006, Faella, Rv. 233233), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 - 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 d
Sentenza Cassazione n. 05710/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris