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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 05230/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sua condanna per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, limitandosi a rideterminare la pena inflitta, e affida le sue censure a un unico, articolato motivo con il quale lamenta la mancata adeguata risposta alle censure poste con l'atto di appello e, segnatamente, la mancata valutazione dell'attendibilità dei migranti che hanno accusato l'imputato con dichiarazioni identiche tali, dunque da non costituire elemento di riscontro reciproco; ritenuto che il ricorso è inammissibile sotto più profili, in primo luogo perché reiterativo di analoghe doglianze superate dal Giudice di appello (p. 2 della sentenza impugnata) che, con motivazione non manifestamente illogica e, richiamando la sentenza di primo grado nella quale le dichiarazioni dei migranti sono state riprodotte per esteso, ha reputato che un racconto lineare e preciso dell'accaduto e, per ciò che qui interessa, della responsabilità del ricorrente unanimemente indicato come colui che conduceva l'imbarcazione, alternandosi con il correo; ricordato, sotto altro profilo, che il ricorso prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale «Devono ritenersi dichiarazioni testimoniali e sono pienamente utilizzabili i contributi dichiarativi resi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da migranti soccorsi in acque internazionali e trasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsti e artatamente creato» (Sez. 1, n. 53691 del 16/11/2016, Alli, Rv. 268662); ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 novembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sua condanna per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, limitandosi a rideterminare la pena inflitta, e affida le sue censure a un unico, articolato motivo con il quale lamenta la mancata adeguata risposta alle censure poste con l'atto di appello e, segnatamente, la mancata valutazione dell'attendibilità dei migranti che hanno accusato l'imputato con dichiarazioni identiche tali, dunque da non costituire elemento di riscontro reciproco; ritenuto che il ricorso è inammissibile sotto più profili, in primo luogo perché reiterativo di analoghe doglianze superate dal Giudice di appello (p. 2 della sentenza impugnata) che, con motivazione non manifestamente illogica e, richiamando la sentenza di primo grado nella quale le dichiarazioni dei migranti sono state riprodotte per esteso, ha reputato che un racconto lineare e preciso dell'accaduto e, per ciò che qui interessa, della responsabilità del ricorrente unanimemente indicato come colui che conduceva l'imbarcazione, alternandosi con il correo; ricordato, sotto altro profilo, che il ricorso prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale «Devono ritenersi dichiarazioni testimoniali e sono pienamente utilizzabili i contributi dichiarativi resi alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da migranti soccorsi in acque internazionali e trasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all'art. 10-bis del D.Lgs. n. 286 del 1998, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsti e artatamente creato» (Sez. 1, n. 53691 del 16/11/2016, Alli, Rv. 268662); ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023
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