CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37617/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/2/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla sussistenza della condotta di evasione di cui all'art. 385 cod. pen., reato commesso il 17 gennaio 2016, e dell'elemento psicologico, correttamente argomentati sulla scorta delle prove di cui il ricorrente propone una lettura alternativa; ek. Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato il diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione delle concrete modalità del fatto di cui non stata accertata la durata (l'imputato era stato sorpreso a seguito di una telefonata anonima in un chiosco-bar); • Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere,,retore [OSCURATO:PERSONA]