CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21459/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen-tenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale locale in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, deducendo, con due motivi: il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, contestando la desti-nazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta, ben compatibile con un uso personale nonché con riferimento alla mancata esclusione della recidiva. 2. Il ricorso espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disat-tese con argomenti giuridici non scanditi da specifica critica. Inoltre, sono volte a a prefigurare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, 1del tutto avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emer-genze processuali valorizzate dai giudici di merito. Invero la sentenza impugnata ha spiegato in maniera puntuale le ragioni per le quali ha escluso che la sostanza stupefacente fosse destinata all'uso personale valorizzando la suddivisione in dosi, la strumentazione per il loro confezionamento, la capacità di reddito incompatibile con la quantità di droga che il medesimo imputato ha dichiarato di assumere per una spesa mensile di 800 euro, anche a fronte della vincita al lotto per mille euro. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore ca-pacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello, con un percorso argomentativo rispon-dente al principio sopra richiamato, ha rilevato che il ricorrente era già gravato da quattro precedenti specifici e che l'omogeneità dei fatti inducevano a ritenere che l'imputato con la commissione del reato per il quale si è proceduto ha mostrato una pervicacia criminale e una pericolosità sociale che giustificavano il trattamento sanzionatorio previsto per i recidivi reiterati, specifici e infraquinquennali. Con tutto questo argomentato la difesa non si confronta. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara in P.Q.M/ tr-11-[OSCURATO:PERSONA] U nT RA