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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46056/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato al capo a), seppure dichiarato estinto per intervenuta prescrizione; alla violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza nonché all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato al capo b), è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze in fatto già dedotte con l'atto di appello e respinte dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla condotta di detenzione per la vendita di prodotti contraffatti contestata al capo a) e provata nella sua materialità, alla luce delle modalità di detenzione e della presenza di documenti di trasporto nonché sull'assenza di prova dell'intervenuta contraffazione ad opera dell'imputato unita alla circostanza di avere consapevolmente acquistato le moto seghe contraffatte da rivenditori non autorizzati); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato contestato al capo a), seppure dichiarato estinto per intervenuta prescrizione; alla violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza nonché all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato al capo b), è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze in fatto già dedotte con l'atto di appello e respinte dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla condotta di detenzione per la vendita di prodotti contraffatti contestata al capo a) e provata nella sua materialità, alla luce delle modalità di detenzione e della presenza di documenti di trasporto nonché sull'assenza di prova dell'intervenuta contraffazione ad opera dell'imputato unita alla circostanza di avere consapevolmente acquistato le moto seghe contraffatte da rivenditori non autorizzati); che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 46056/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris