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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 dicembre 2017

Cassazione n. 13202/2026

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'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato,-controricorrente-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze n.2615/2017 depositata il 19/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026La sig.a [OSCURATO:PERSONA] è socia al 50% assieme al sig.

SergioBartolini della “[OSCURATO:SOCIETA]” srl, esercente attività di vendita alminuto di calzature e prodotti di pelletteria, destinataria di verificaanalitico-induttiva per l’anno di imposta 2011, esitata in avviso diaccertamento notificato il 27 giugno 2014, con ripresa a tassazione a finiIRES, IVA ed IRAP del maggior reddito ricostruito in ragione di irregolaretenuta delle rimanenze, condotta antieconomica, incoerenza della voce dicosto del lavoro rispetto ai ricavi dichiarati, irrisorio reddito civilistico.L’atto impositivo societario era avversato avanti il giudice diprossimità, sollevando diversi profili procedimentali e sostanziali, nellospecifico contestando i presupposti per la ricostruzione analitico-induttivadel reddito, nonché sulla quantificazione operata, profilo parzialmenteapprezzato dal collegio di primo grado che rimodulava al ribasso lapercentuale di ricarico.Tuttavia, sull’appello erariale, il giudice di secondo grado riformava laprima sentenza e confermava nella sua integralità l’originaria ripresa atassazione.Avverso questa sentenza propone ricorso la sig.a [OSCURATO:PERSONA] sua qualità di legale rappresentante della soc. [OSCURATO:SOCIETA],agitando otto motivi di ricorso, cui replica l’Agenzia delle entrate, con ilpatrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivocontroricorso.In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositatomemoria ad ulteriore illustrazione dei propri argomenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Vengono proposti otto motivi di ricorso.1.1.

Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, lamentando che lasentenza in scrutinio abbia omesso qualsiasi esame in ordine al motivo diricorso relativo all’inapplicabilità dell’accertamento analitico-induttivo, inNumero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026ragione della congruità, coerenza e normalità con gli studi di settore, aisensi dell’art 10, d.l. n. 201/2011.1.2.

Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, lamentando che lasentenza in scrutinio non abbia riconosciuto l’inapplicabilitàdell’accertamento analitico-induttivo, in ragione della congruità, coerenzae normalità con gli studi di settore, ai sensi dell’art 10, d.l. n. 201/2011.1.3.

Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, lamentando che lasentenza in scrutinio abbia omesso qualsiasi esame in ordineall’insussistenza dei presupposti di legge per l’accertamento del redditocon modalità analitico induttive.1.4.

Con il quarto motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, lamentando che lasentenza in scrutinio non abbia riconosciuto l’insussistenza dei presuppostidi legge per l’accertamento analitico-induttivo.1.5.

Con il quinto motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, lamentando che lasentenza in scrutinio abbia omesso qualsiasi esame in ordine al motivo diricorso relativo all’accertamento del reddito con modalità prive dei requisitidi gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge.1.6.

Con il sesto motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, lamentando che lasentenza in scrutinio sia sorretta da motivazione carente, avendoconfermato la ricostruzione del reddito operata dall’Ufficio, senza tenerconto delle eccezioni prospettate dalla società contribuente.1.7.

Con il settimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, lamentando che lasentenza in scrutinio abbia violato le disposizioni in materia diNumero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026motivazione, per aver confermato la pretesa tributaria senza prendeposizioni sulle gravi carenze eccepite dalla società contribuente.1.8.

Con l’ottavo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di procedura civile per omesso esame difatti decisi, quali elementi fattuali idonei a palesare l’erroneità edaccertamento.2.

I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamenteriguardando la sussistenza o meno dei presupposti di legge perl’accertamento induttivo in presenza di coerenza e congruità con gli studidi settore e l’assenza di motivazione sul punto da parte della sentenza inscrutinio.Essi sono infondati.2.1.

Devesi ricordare che l’art. 10, dodicesimo comma, d.l. n.201/2011 ha modificato il regime premiale per le imprese che sianocoerenti e congruenti con gli studi di settore, specificando che conprovvedimento del Direttore generale dell’Agenzia delle entrate eranoindividuati i settori merceologici esclusi dal limite di ricostruzione analiticoinduttiva, seppur congruenti con gli studi di settore.

Tale esclusioneriguarda anche il settore della pelletteria e delle calzature.Peraltro, questa Suprema Corte di legittimità è già intervenuta sulpunto, precisando che -in ogni caso- in tema di accertamento mediantestudi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza di cuiall'art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, prevista dall'art. 10,comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del2011, presuppone la fedele esposizione dei dati rilevanti ai finidell'applicazione degli studi di settore, sicché detta riduzione non èapplicabile quando, anche successivamente allo spirare del termineridotto, si accerta la non veridicità dei dati forniti dal contribuente (cfr.Cass.

T., n. 28457/2024).Numero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026All’evidenza, la rilevata irregolare tenuta delle rimanenze el’incoerenza della voce del costo di lavoro rispetto ai ricavi dichiaratiindicano da sole la non veridicità dei dati e, unite alla reiterata conduzioneantieconomica con l’irrisorio reddito civilistico, costituiscono indici chegiustificano l’accertamento analitico induttivo.2.2.

Ciò premesso, sussistendo i presupposti per l’applicazionedell’accertamento analitico-induttivo pur in presenza di coerenza econgruità formale con gli studi di settore, sovviene l’istituto del rigettoimplicito.Ed infatti, non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivoqualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nellacostruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la dettadomanda (v.

Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355).Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valeredalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche semanchi una specifica argomentazione in proposito (v.

Cass., 21/10/1972,n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537).

Secondorisalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non puòinvero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi nonaccolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio nonritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentresoddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiuntoconvincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente,non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie,bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti agiustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di darconto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunqueacquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazionelogica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenuteNumero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass.

V,n. 5583/2011).I primi quattro motivi non possono pertanto essere accolti.3.

Possono essere trattati congiuntamente i motivi quinto, sesto esettimo, vocati a contestare la sussistenza di indizi gravi, precisi econcordati al fine della ricostruzione analitico-induttiva del reddito, inrapporto alle disattese eccezioni di parte contribuente.3.1.

I motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili.Sono infondati laddove si consideri che l’irregolare tenuta dellerimanenze e la reiterata conduzione antieconomica sono già indicisufficienti per la ricostruzione analitico-induttiva del reddito.Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr.

V, n.1347/2019), «l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cuiil fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché dirilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d)del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilitàformalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto,scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza divalutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordantiche facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà dellacontabilità esaminata» (cfr. Cass. nn. 20060/2014; 20857/2007; cfr.,altresì, Cass. nn. 9084/2017; 14428/2005; con riferimento specificoall'IVA, si veda, altresì, Cass. n. 7184/2009; 6800/2009; 21165/2005); èstato, infine, affermato che «in tema di prova civile conseguente adaccertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione nondebbono essere necessariamente plurimi - benché l'art. 2729, primocomma, cod. civ., l'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, e l'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si esprimano alplurale - potendosi il convincimento del Giudice fondare anche su unelemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza,Numero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026peraltro, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non èsindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata elogicamente non contraddittoria» (cfr. Cass. nn. 656/2014; 17574/2009;8484/2009).Peraltro, in tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità inmaniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delledichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamentecontrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcunmodo, è legittimo l'accertamento su base presuntiva, ed il giudice dimerito, per poter annullare l'accertamento, deve specificare, conargomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità delcomportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazionidi disposizioni tributarie (Cass.

V, n. 9084/2017).3.2.

Da ultimo, è stato ricordato che a seguito della sentenza dellaCorte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente destinatario di unaccertamento analitico-induttivo può sempre opporvi una provapresuntiva, eccependo un'incidenza percentuale forfetaria di costi diproduzione, che devono essere quindi detratti dall'ammontare deimaggiori ricavi presunti (cfr. Cass.

T., n. 19574/2025), questo perché intema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nellasentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, siaesso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi,forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato alcontribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondatosu presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacitàcontributiva (cfr. Cass.

T., n. 16168/2025).Tuttavia, nel caso in esame, non vi sono costi di produzione, semmaicosti d’acquisto esaminati in sede di ricostruzione del reddito e, altresì, lasentenza in scrutinio dà atto essere stata applicata la variazione Ivaintercorsa nell’anno accertato e tenuto conto dello sconto applicato.Numero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/20263.3.

D’altro lato, i motivi sono inammissibili ove, per un verso,sollecitano una rivalutazione nel merito e dell’apporto probatorio offertodalle parti, per l’altro criticano la sufficienza della motivazione.È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di leggeconsiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di meritola cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197;Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazionedegli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ades.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Numero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovotesto dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).Donde nemmeno i motivi quinto, sesto e settimo possono essereaccolti.4.

Resta, infine, da esaminare l’ottavo motivo, ove si lamenta omessoesame di fatti decisivi, individuati in elementi fattuali idonei a palesarel’erroneità ed inattendibilità della ricostruzione del reddito.4.1.

Il motivo è parimenti inammissibile, poiché i fatti non consideratiinseriscono agli indizi presi in considerazione, pertinendo quindi allavalutazione dell’apporto probatorio che resta inibita a questa SupremaCorte di legittimità.In ogni caso, il motivo difetta anche di esaustività ai fini dell’art. 366del codice di procedura civile.Numero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificitàdei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDUSucci e altri c.

Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato inmodo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessadel diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile oneredi integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass.

S.U. n. 8950/2022).4.2.

Non di meno, il motivo è inammissibile per difetto di specificità,perché non contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioniper cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, apermettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza lanecessità di fare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e,quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito.

È statoinvero affermato che «costituisce principio giurisprudenziale reiterato econsolidato quello secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame deglidenunciato un "error in procedendo", presuppone comunquel'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensatodall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenzaimpugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla basedell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, apena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principiodi autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n. 29203/2023).

Non sfuggedunque alla declaratoria di inammissibilità il motivo in cui il ricorrentecensuri l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che nullaavrebbe statuito sulle osservazioni della parte, ove lo stesso ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026ometta di riportare il contenuto minimo delle osservazioni disattese dallaCTR, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello o ad altri atti delgiudizio (Cass. 06/09/2021, n. 24048).Né la parte indica i passi degli atti processuali di merito ove talidoglianze siano state proposte, per consentire a questa Suprema Corte dilegittimità non trattarsi di motivo nuovo, sollevato per la prima volta insede di legittimità.5.

In definitiva il ricorso è infondato e va rigettato, le spese seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente cheliquida in €.cinquemilaseicento/00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.Il PresidenteValentino LENOCI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del Direttore generale - legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale dello Stato,-controricorrente-avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze n.2615/2017 depositata il 19/12/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026La sig.a [OSCURATO:PERSONA] è socia al 50% assieme al sig. SergioBartolini della “[OSCURATO:SOCIETA]” srl, esercente attività di vendita alminuto di calzature e prodotti di pelletteria, destinataria di verificaanalitico-induttiva per l’anno di imposta 2011, esitata in avviso diaccertamento notificato il 27 giugno 2014, con ripresa a tassazione a finiIRES, IVA ed IRAP del maggior reddito ricostruito in ragione di irregolaretenuta delle rimanenze, condotta antieconomica, incoerenza della voce dicosto del lavoro rispetto ai ricavi dichiarati, irrisorio reddito civilistico.L’atto impositivo societario era avversato avanti il giudice diprossimità, sollevando diversi profili procedimentali e sostanziali, nellospecifico contestando i presupposti per la ricostruzione analitico-induttivadel reddito, nonché sulla quantificazione operata, profilo parzialmenteapprezzato dal collegio di primo grado che rimodulava al ribasso lapercentuale di ricarico.Tuttavia, sull’appello erariale, il giudice di secondo grado riformava laprima sentenza e confermava nella sua integralità l’originaria ripresa atassazione.Avverso questa sentenza propone ricorso la sig.a [OSCURATO:PERSONA] sua qualità di legale rappresentante della soc. [OSCURATO:SOCIETA],agitando otto motivi di ricorso, cui replica l’Agenzia delle entrate, con ilpatrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivocontroricorso.In prossimità dell’adunanza la parte contribuente ha depositatomemoria ad ulteriore illustrazione dei propri argomenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vengono proposti otto motivi di ricorso.1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, lamentando che lasentenza in scrutinio abbia omesso qualsiasi esame in ordine al motivo diricorso relativo all’inapplicabilità dell’accertamento analitico-induttivo, inNumero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026ragione della congruità, coerenza e normalità con gli studi di settore, aisensi dell’art 10, d.l. n. 201/2011.1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, lamentando che lasentenza in scrutinio non abbia riconosciuto l’inapplicabilitàdell’accertamento analitico-induttivo, in ragione della congruità, coerenzae normalità con gli studi di settore, ai sensi dell’art 10, d.l. n. 201/2011.1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, lamentando che lasentenza in scrutinio abbia omesso qualsiasi esame in ordineall’insussistenza dei presupposti di legge per l’accertamento del redditocon modalità analitico induttive.1.4. Con il quarto motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, lamentando che lasentenza in scrutinio non abbia riconosciuto l’insussistenza dei presuppostidi legge per l’accertamento analitico-induttivo.1.5. Con il quinto motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, lamentando che lasentenza in scrutinio abbia omesso qualsiasi esame in ordine al motivo diricorso relativo all’accertamento del reddito con modalità prive dei requisitidi gravità, precisione e concordanza previsti dalla legge.1.6. Con il sesto motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, lamentando che lasentenza in scrutinio sia sorretta da motivazione carente, avendoconfermato la ricostruzione del reddito operata dall’Ufficio, senza tenerconto delle eccezioni prospettate dalla società contribuente.1.7. Con il settimo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, lamentando che lasentenza in scrutinio abbia violato le disposizioni in materia diNumero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026motivazione, per aver confermato la pretesa tributaria senza prendeposizioni sulle gravi carenze eccepite dalla società contribuente.1.8. Con l’ottavo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 5 del codice di procedura civile per omesso esame difatti decisi, quali elementi fattuali idonei a palesare l’erroneità edaccertamento.2. I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamenteriguardando la sussistenza o meno dei presupposti di legge perl’accertamento induttivo in presenza di coerenza e congruità con gli studidi settore e l’assenza di motivazione sul punto da parte della sentenza inscrutinio.Essi sono infondati.2.1. Devesi ricordare che l’art. 10, dodicesimo comma, d.l. n.201/2011 ha modificato il regime premiale per le imprese che sianocoerenti e congruenti con gli studi di settore, specificando che conprovvedimento del Direttore generale dell’Agenzia delle entrate eranoindividuati i settori merceologici esclusi dal limite di ricostruzione analiticoinduttiva, seppur congruenti con gli studi di settore. Tale esclusioneriguarda anche il settore della pelletteria e delle calzature.Peraltro, questa Suprema Corte di legittimità è già intervenuta sulpunto, precisando che -in ogni caso- in tema di accertamento mediantestudi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza di cuiall'art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, prevista dall'art. 10,comma 9, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del2011, presuppone la fedele esposizione dei dati rilevanti ai finidell'applicazione degli studi di settore, sicché detta riduzione non èapplicabile quando, anche successivamente allo spirare del termineridotto, si accerta la non veridicità dei dati forniti dal contribuente (cfr.Cass. T., n. 28457/2024).Numero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026All’evidenza, la rilevata irregolare tenuta delle rimanenze el’incoerenza della voce del costo di lavoro rispetto ai ricavi dichiaratiindicano da sole la non veridicità dei dati e, unite alla reiterata conduzioneantieconomica con l’irrisorio reddito civilistico, costituiscono indici chegiustificano l’accertamento analitico induttivo.2.2. Ciò premesso, sussistendo i presupposti per l’applicazionedell’accertamento analitico-induttivo pur in presenza di coerenza econgruità formale con gli studi di settore, sovviene l’istituto del rigettoimplicito.Ed infatti, non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivoqualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nellacostruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la dettadomanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355).Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valeredalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche semanchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972,n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondorisalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non puòinvero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi nonaccolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio nonritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentresoddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiuntoconvincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente,non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie,bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti agiustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di darconto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunqueacquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazionelogica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenuteNumero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V,n. 5583/2011).I primi quattro motivi non possono pertanto essere accolti.3. Possono essere trattati congiuntamente i motivi quinto, sesto esettimo, vocati a contestare la sussistenza di indizi gravi, precisi econcordati al fine della ricostruzione analitico-induttiva del reddito, inrapporto alle disattese eccezioni di parte contribuente.3.1. I motivi sono in parte infondati ed in parte inammissibili.Sono infondati laddove si consideri che l’irregolare tenuta dellerimanenze e la reiterata conduzione antieconomica sono già indicisufficienti per la ricostruzione analitico-induttiva del reddito.Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. V, n.1347/2019), «l'accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cuiil fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorché dirilevante importo, è consentito, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d)del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, pure in presenza di contabilitàformalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone, appunto,scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza divalutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordantiche facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà dellacontabilità esaminata» (cfr. Cass. nn. 20060/2014; 20857/2007; cfr.,altresì, Cass. nn. 9084/2017; 14428/2005; con riferimento specificoall'IVA, si veda, altresì, Cass. n. 7184/2009; 6800/2009; 21165/2005); èstato, infine, affermato che «in tema di prova civile conseguente adaccertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione nondebbono essere necessariamente plurimi - benché l'art. 2729, primocomma, cod. civ., l'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973,n. 600, e l'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si esprimano alplurale - potendosi il convincimento del Giudice fondare anche su unelemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza,Numero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026peraltro, nell'ambito del processo logico applicato in concreto, non èsindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata elogicamente non contraddittoria» (cfr. Cass. nn. 656/2014; 17574/2009;8484/2009).Peraltro, in tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità inmaniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delledichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamentecontrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcunmodo, è legittimo l'accertamento su base presuntiva, ed il giudice dimerito, per poter annullare l'accertamento, deve specificare, conargomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità delcomportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazionidi disposizioni tributarie (Cass. V, n. 9084/2017).3.2. Da ultimo, è stato ricordato che a seguito della sentenza dellaCorte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente destinatario di unaccertamento analitico-induttivo può sempre opporvi una provapresuntiva, eccependo un'incidenza percentuale forfetaria di costi diproduzione, che devono essere quindi detratti dall'ammontare deimaggiori ricavi presunti (cfr. Cass. T., n. 19574/2025), questo perché intema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nellasentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, siaesso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi,forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato alcontribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondatosu presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacitàcontributiva (cfr. Cass. T., n. 16168/2025).Tuttavia, nel caso in esame, non vi sono costi di produzione, semmaicosti d’acquisto esaminati in sede di ricostruzione del reddito e, altresì, lasentenza in scrutinio dà atto essere stata applicata la variazione Ivaintercorsa nell’anno accertato e tenuto conto dello sconto applicato.Numero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/20263.3. D’altro lato, i motivi sono inammissibili ove, per un verso,sollecitano una rivalutazione nel merito e dell’apporto probatorio offertodalle parti, per l’altro criticano la sufficienza della motivazione.È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di leggeconsiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnatodella fattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di meritola cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30dicembre 2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice dilegittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicendaprocessuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezzagiuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dalgiudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e laconcludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti adessi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro deimezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge(Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197;Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazionedegli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ades.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).Numero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovotesto dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione,disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata,alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).Donde nemmeno i motivi quinto, sesto e settimo possono essereaccolti.4. Resta, infine, da esaminare l’ottavo motivo, ove si lamenta omessoesame di fatti decisivi, individuati in elementi fattuali idonei a palesarel’erroneità ed inattendibilità della ricostruzione del reddito.4.1. Il motivo è parimenti inammissibile, poiché i fatti non consideratiinseriscono agli indizi presi in considerazione, pertinendo quindi allavalutazione dell’apporto probatorio che resta inibita a questa SupremaCorte di legittimità.In ogni caso, il motivo difetta anche di esaustività ai fini dell’art. 366del codice di procedura civile.Numero registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026Il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art.366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificitàdei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDUSucci e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato inmodo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessadel diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile oneredi integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento delricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato ilcontenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass. S.U. n. 8950/2022).4.2. Non di meno, il motivo è inammissibile per difetto di specificità,perché non contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioniper cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, apermettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza lanecessità di fare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e,quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. È statoinvero affermato che «costituisce principio giurisprudenziale reiterato econsolidato quello secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame deglidenunciato un "error in procedendo", presuppone comunquel'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensatodall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenzaimpugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla basedell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, apena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principiodi autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n. 29203/2023). Non sfuggedunque alla declaratoria di inammissibilità il motivo in cui il ricorrentecensuri l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che nullaavrebbe statuito sulle osservazioni della parte, ove lo stesso ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 19069/2018Numero sezionale 3430/2026Numero di raccolta generale 13202/2026Data pubblicazione 07/05/2026ometta di riportare il contenuto minimo delle osservazioni disattese dallaCTR, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello o ad altri atti delgiudizio (Cass. 06/09/2021, n. 24048).Né la parte indica i passi degli atti processuali di merito ove talidoglianze siano state proposte, per consentire a questa Suprema Corte dilegittimità non trattarsi di motivo nuovo, sollevato per la prima volta insede di legittimità.5. In definitiva il ricorso è infondato e va rigettato, le spese seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio di legittimità a favore della parte controricorrente cheliquida in €.cinquemilaseicento/00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dàparte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/04/2026.Il PresidenteValentino LENOCI
Sentenza Cassazione n. 13202/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris