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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 ottobre 2024

Cassazione n. 28993/2024

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ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30789/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2020n. 30789 sez.

S2 -ud. 23/11 /2024 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1175/2020, pubblicatain data 11/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del febbraio 2012 proposto ai sensi dell’art. 703 c.p.c.,adiva il Tribunale Ordinario di Paola, sez. dist. di Scalea, per sentir ordinare la immediata rimozione dell’ascensore esterno installato dal Comune di Grisolia ai confini con la sua proprietà, in violazionedelle distanze legali ex art. 907 c.c. rispetto alle vedute del suo fabbricato adiacente all'edificio di proprietà comunale.

2. Il Comune di Grisolia si costituiva nel g iudizio eccependo , preliminarmente, il difetto di giurisdizione del g iudice o rdinario in favore del giudiceamministrativo e chiedendo , nel merito, il rigetto della domanda perinsussistenza dei presupposti di cui all'art. 1170 c.c.

3. Il citato Tribunale,in accoglimento del ricorso possessori o , ordinava al Comune di Grisolia, in persona del Sindaco p.t. , l’immediatarimozione dell'ascensore oggetto del procedimento.

4. Avverso il suddetto provvedimento, l'Ente comunale spiegava reclamo , che, nella costituzione della parte reclamata, veniva respinto dal Tribunale in composizione collegale.

Ric. 2020n. 30789 sez.

S2 -ud. 23/11 /2024

5. Il predetto Comune chiedeva la prosecuzione del giudizio di meritopossessorio ai sensi dell'art. 703, comma 4 , c.p.c.

6. Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], instando per il rigetto del la domanda del Comune e, mediante proposizione di domanda riconvenzionale, chiedevail risarcimento dei danni subiti.

7. Il Tribunale civile di Paola, con sentenza n. 501/2016, accoglieva la domanda del Comune di Grisolia e , per l’effetto, rigettava la domanda possessoria di manutenzione avanzata da l [OSCURATO:PERSONA] (dichiarando l’inesistenza del diritto a cautela del quale era stato concesso il provvedimento manutentorio), nonché la menzionata domanda riconvenzionale risarcitoria.

8. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza deducendo, in primo luogo,l'errore commesso dal giudice di primo grado nell'individuazione dell'orientamento giurisprudenzialesul concetto di "volume tecnico" e sulla nozione di “costruzione”, nonché l’illegittimità della stessa pronuncia in ordine al rigetto dell’acquisto deldiritto della servitù di veduta.

La Corte di appello di Catanzaro rigettava il gravame richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’ascensore deve essere parificato ad un volume tecnico (si richiamano Cass.n. 20886/2012; Cass. n. 2566/2011).

Peraltro, aggiungeva la Corte territoriale, l’ascensore avrebbe dovuto espressamente essere considerato «un elemento che deve essere necessariamente previsto dai progetti relativi alla costruzione dinuovi edifici ovvero per la ristrutturazione di interi edifici» (si richiama Cass. Sez.

II 3/08/2012 n. 14096).

Con la medesima sentenza la Corte catanzarese evidenziava come lo stesso Consiglio di Stato ( ci si Ric. 2020n. 30789 sez.

S2 -ud. 23/11 /2024 riporta alla sentenzadel 5/12/2012, n. 6253) avev a avuto modo di precisare che«l'incremento volumetrico destinato ad ospitare un impianto di ascensore, data la sua finalità tesa ad eliminare le barriere architettoniche, può essere qualificato come volume tecnico».

Inoltre, il giudice di appello ha rilevato che anche laCorte di cassazione (si cita Cass. n. 2566/2011) aveva, in proposito, già considerato l'ascensore «un bene indispensabile non solo alla vita delle persone con problemi di deambulazione, ma anche di coloro che trovano sempre più difficoltoso salire e scendere i numerosi pianidi scale che li separano dalle vie pubbliche».

Pertanto, concludeva la Corte di appello, l'ascensore (come quello installato dal Comune di Grisolia e ubicato all'esterno dell’edificio comunale, destinato all’abbattimento delle barriere architettoniche oltre ad essere funzionale all'accessibilità al [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], siti ai piani superiori dell'edificio) doveva essere considerato al pari dei «volumi tecnici o impianti tecnologici», il che comporta va la deroga alle distanze legali da rispettare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 13 del 1989 (oggi trasfuso nel Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001, art. 77) e degli artt. 873 e 907 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n n . 3 e 5,c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente individuato la norma applicabile al caso di specie nell’art. 1 della l. n. 13 del 1989 anziché applicare l’art. 3 , comma 2 , della stessa legge, in violazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte.

Ric. 2020n. 30789 sez.

S2 -ud. 23/11 /2024

2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di concetto di costruzione, degli articoli 873 e seguenti c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n.3 e 5 , c.p.c. avendo la Corte di appello ritenuto che l’ascensore oggetto di causa non avrebbe le caratteristiche delle costruzioni, in violazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte.

3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: omessa pronuncia circa un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.5, c.p.c. già oggetto di discussione sia in primo che secondo grado di giudizio, nonché violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n.3poiché il Collegio ha, in contrasto con quanto sostenuto dal ctu, affermato che le finestre e i balconi del sig. [OSCURATO:PERSONA] sono stati aperti sul fondo del vicino ad una distanza inferiore a quella prevista dagliart. 905 e 906 c.c..

In tal modo la sentenza della Corte di Appello difetta di un’idonea motivazione sulle ragioni che hanno indotto la Corte di Appello a discostarsi dal parere del CTU.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia circa un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.°5, c.p.c. già oggetto di discussione sia in primo che secondo grado di giudizio, nonché violazione e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n.°3, poiché il Collegio ha omesso di pronunciare e di motivare sulla deduzione del ricorrente che evidenziava che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse comunque acquistato il diritto di servitù di veduta.

5. Il collegio, all’esito della discussione in camera di consiglio, ritiene di rimettere la trattazione del ricorso alla pubblica udienza Ric. 2020n. 30789 sez.

S2 -ud. 23/11 /2024 in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto posta, in particolare,dal secondo motivo di ricorso, ovvero sul seun ascensore esterno possa considerarsi un volume tecnico oppure debba rientrare nel concetto di costruzione e, di conseguenza, se la sua costruzione o d installazione sia tenuta a rispettare o meno la disciplina del codice civile in materia di distanze.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 30789/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. 2020n. 30789 sez. S2 -ud. 23/11 /2024 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1175/2020, pubblicatain data 11/08/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso del febbraio 2012 proposto ai sensi dell’art. 703 c.p.c.,adiva il Tribunale Ordinario di Paola, sez. dist. di Scalea, per sentir ordinare la immediata rimozione dell’ascensore esterno installato dal Comune di Grisolia ai confini con la sua proprietà, in violazionedelle distanze legali ex art. 907 c.c. rispetto alle vedute del suo fabbricato adiacente all'edificio di proprietà comunale. 2. Il Comune di Grisolia si costituiva nel g iudizio eccependo , preliminarmente, il difetto di giurisdizione del g iudice o rdinario in favore del giudiceamministrativo e chiedendo , nel merito, il rigetto della domanda perinsussistenza dei presupposti di cui all'art. 1170 c.c. 3. Il citato Tribunale,in accoglimento del ricorso possessori o , ordinava al Comune di Grisolia, in persona del Sindaco p.t. , l’immediatarimozione dell'ascensore oggetto del procedimento. 4. Avverso il suddetto provvedimento, l'Ente comunale spiegava reclamo , che, nella costituzione della parte reclamata, veniva respinto dal Tribunale in composizione collegale. Ric. 2020n. 30789 sez. S2 -ud. 23/11 /2024 5. Il predetto Comune chiedeva la prosecuzione del giudizio di meritopossessorio ai sensi dell'art. 703, comma 4 , c.p.c. 6. Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], instando per il rigetto del la domanda del Comune e, mediante proposizione di domanda riconvenzionale, chiedevail risarcimento dei danni subiti. 7. Il Tribunale civile di Paola, con sentenza n. 501/2016, accoglieva la domanda del Comune di Grisolia e , per l’effetto, rigettava la domanda possessoria di manutenzione avanzata da l [OSCURATO:PERSONA] (dichiarando l’inesistenza del diritto a cautela del quale era stato concesso il provvedimento manutentorio), nonché la menzionata domanda riconvenzionale risarcitoria. 8. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza deducendo, in primo luogo,l'errore commesso dal giudice di primo grado nell'individuazione dell'orientamento giurisprudenzialesul concetto di "volume tecnico" e sulla nozione di “costruzione”, nonché l’illegittimità della stessa pronuncia in ordine al rigetto dell’acquisto deldiritto della servitù di veduta. La Corte di appello di Catanzaro rigettava il gravame richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’ascensore deve essere parificato ad un volume tecnico (si richiamano Cass.n. 20886/2012; Cass. n. 2566/2011). Peraltro, aggiungeva la Corte territoriale, l’ascensore avrebbe dovuto espressamente essere considerato «un elemento che deve essere necessariamente previsto dai progetti relativi alla costruzione dinuovi edifici ovvero per la ristrutturazione di interi edifici» (si richiama Cass. Sez. II 3/08/2012 n. 14096). Con la medesima sentenza la Corte catanzarese evidenziava come lo stesso Consiglio di Stato ( ci si Ric. 2020n. 30789 sez. S2 -ud. 23/11 /2024 riporta alla sentenzadel 5/12/2012, n. 6253) avev a avuto modo di precisare che«l'incremento volumetrico destinato ad ospitare un impianto di ascensore, data la sua finalità tesa ad eliminare le barriere architettoniche, può essere qualificato come volume tecnico». Inoltre, il giudice di appello ha rilevato che anche laCorte di cassazione (si cita Cass. n. 2566/2011) aveva, in proposito, già considerato l'ascensore «un bene indispensabile non solo alla vita delle persone con problemi di deambulazione, ma anche di coloro che trovano sempre più difficoltoso salire e scendere i numerosi pianidi scale che li separano dalle vie pubbliche». Pertanto, concludeva la Corte di appello, l'ascensore (come quello installato dal Comune di Grisolia e ubicato all'esterno dell’edificio comunale, destinato all’abbattimento delle barriere architettoniche oltre ad essere funzionale all'accessibilità al [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], siti ai piani superiori dell'edificio) doveva essere considerato al pari dei «volumi tecnici o impianti tecnologici», il che comporta va la deroga alle distanze legali da rispettare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge n. 13 del 1989 (oggi trasfuso nel Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001, art. 77) e degli artt. 873 e 907 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n n . 3 e 5,c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente individuato la norma applicabile al caso di specie nell’art. 1 della l. n. 13 del 1989 anziché applicare l’art. 3 , comma 2 , della stessa legge, in violazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte. Ric. 2020n. 30789 sez. S2 -ud. 23/11 /2024 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione e falsa applicazione di norme di diritto in tema di concetto di costruzione, degli articoli 873 e seguenti c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n.3 e 5 , c.p.c. avendo la Corte di appello ritenuto che l’ascensore oggetto di causa non avrebbe le caratteristiche delle costruzioni, in violazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: omessa pronuncia circa un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.5, c.p.c. già oggetto di discussione sia in primo che secondo grado di giudizio, nonché violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n.3poiché il Collegio ha, in contrasto con quanto sostenuto dal ctu, affermato che le finestre e i balconi del sig. [OSCURATO:PERSONA] sono stati aperti sul fondo del vicino ad una distanza inferiore a quella prevista dagliart. 905 e 906 c.c.. In tal modo la sentenza della Corte di Appello difetta di un’idonea motivazione sulle ragioni che hanno indotto la Corte di Appello a discostarsi dal parere del CTU. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: omessa pronuncia circa un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.°5, c.p.c. già oggetto di discussione sia in primo che secondo grado di giudizio, nonché violazione e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n.°3, poiché il Collegio ha omesso di pronunciare e di motivare sulla deduzione del ricorrente che evidenziava che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avesse comunque acquistato il diritto di servitù di veduta. 5. Il collegio, all’esito della discussione in camera di consiglio, ritiene di rimettere la trattazione del ricorso alla pubblica udienza Ric. 2020n. 30789 sez. S2 -ud. 23/11 /2024 in considerazione della particolare rilevanza della questione di diritto posta, in particolare,dal secondo motivo di ricorso, ovvero sul seun ascensore esterno possa considerarsi un volume tecnico oppure debba rientrare nel concetto di costruzione e, di conseguenza, se la sua costruzione o d installazione sia tenuta a rispettare o meno la disciplina del codice civile in materia di distanze. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]
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