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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13830/2026

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a., in persona del legale rappresentante,Elena CARBONE, Riccardo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimati -Avverso la sentenza n. 10300 resa dal Tribunale di Napoli e depositata indata 18 novembre 2022.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventisettemarzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente usufruttuaria eproprietaria dell’appartamento sito al primo piano del fabbricato di ViaNumero registro generale 3673/2023Numero sezionale 1178/2026Numero di raccolta generale 13830/2026Data pubblicazione 12/05/2026Caravaggio n. 100, Napoli, convenivano in giudizio il Condominioesponendo che si erano verificate copiose infiltrazioni di acqua cheavevano provocato danni vari, dei quali chiedevano il risarcimento.Esse riportavano di aver appreso che il Condominio aveva incassato unindennizzo risarcitorio dalla propria assicuratrice in relazione ai dannisubiti anche dai singoli condomini, senza tuttavia versare nulla.[OSCURATO:PERSONA] – proprietario di appartamento sito in verticale rispetto allaproprietà Lingria/Pecorella - veniva, invece, convenuto dalle stesse in unseparato giudizio, poi riunito a quello già promosso nei confronti delCondominio.Riunite le cause, il Giudice di pace di Napoli rigettava le domande,ritenendo che dall’istruzione era emersa “l'impossibilità di stabilire unnesso causale tra il danno patito e lo stato di fatto delle proprietàcondominiale e [OSCURATO:PERSONA]”.Le odierne ricorrenti proponevano così gravame, che il Tribunale di Napolirespingeva.Propongono, quindi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso in Cassazioneaffidato a quattro motivi, mentre resiste con controricorso il solocondominio , essendo le altre parti rimaste intimate.Da ultimo la difesa del controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo mezzo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c.”A parere delle ricorrenti il Tribunale partenopeo avrebbe errato nelritenere che la domanda proposta dalle stesse fosse fondata suresponsabilità di tipo extracontrattuale e non per il comportamento tenutodall’amministratore del condominio nella gestione del rapporto conl’assicurazione.Con ciò il Tribunale avrebbe alterato gli elementi identificativi dell’azione,sostituendo la domanda proposta con una diversa.Numero registro generale 3673/2023Numero sezionale 1178/2026Numero di raccolta generale 13830/2026Data pubblicazione 12/05/20261.1.

A prescindere dal delicato tema della possibilità, per il giudice dilegittimità, di sindacare l’interpretazione della domanda adottata dalgiudice di merito in modo diretto oppure solo sotto il profilo del vizio dimotivazione (tema sul quale si registrano periodiche oscillazioni: nelprimo senso, Cass.

SU 8077/12; Cass. 9644/03; nel secondo senso, Cass.13439/25, 31546/19), il motivo sarebbe infondato quale che fosse la tesiritenuta preferibile.Da un lato, infatti il Tribunale nel qualificare la domanda come di azionevolta all’accertamento della responsabilità extra-contrattuale delcondominio, ha proceduto motivando compiutamente le proprieconclusioni.Esso ha richiamato quanto testualmente riportato nella citazione ingiudizio in primo grado del condominio, in cui ha rilevato essere stataspiegata una domanda di risarcimento dei danni (compreso quello damancato godimento dell’immobile per la durata delle opere di ripristino)senza alcun cenno nelle conclusioni all’indennizzo assicurativo di cui sisarebbe ingiustificatamente appropriato il condominio o che sarebbe statooggetto di compensazione con oneri condominiali.

Ed ha altresì osservatoche il riferimento al rapporto del condominio con l’assicuratrice era soloindicato nella parte espositiva (peraltro, come illustrazione della posizioneassunta nella fase stragiudiziale dal condominio).Il giudice d’appello, poi, rilevava che le conclusioni della domandaproposta nei riguardi del proprietario dell’appartamento sovrastante,[OSCURATO:PERSONA], sulla cui natura risarcitoria da illecito extracontrattuale nonpotevano sorgere dubbi, erano esattamente identiche a quelle prese neiriguardi del condominio.L’iter logico seguito appare quindi sviluppato e, pertanto, i motivi sonoinfondati: qualificata motivatamente la domanda, il tribunale riteneva chemancassero i presupposti per l’accoglimento delle domande risarcitorieNumero registro generale 3673/2023Numero sezionale 1178/2026Numero di raccolta generale 13830/2026Data pubblicazione 12/05/2026spiegate, in particolare il nesso di causalità fra i danni e la proprietàcondominiale.Dall’altro la decisione impugnata, oltre che correttamente motivata, èanche corretta nel merito: nell’atto introduttivo del giudizio di primogrado, infatti, le attrici conclusero come sopra appena riportato, comeribadito in sede di comparsa conclusionale (dove hanno pure specificatoche i danni erano confermati dai testi e dalle foto, nonché dalla fatturarelativa alle opere di riparazione), e altresì – come pure precisato sopra –tali conclusioni sono esattamente quelle proposte nei confronti delloZenone, nei confronti dei quali appunto la natura risarcitoria delladomanda è innegabile.Mai, pertanto, le attrici chiesero che venisse ad esse devoluto l’indennizzopagato dall’assicuratore (e cioè una domanda di rivalsa ex art. 1189,secondo comma, c.c.).2.

Col secondo motivo si deduce “insufficiente, apparente, contraddittoriamotivazione ex art. 132 c.p.c. che si traduce in violazione di legge ex art.111 cost. in relazione agli artt. 360, 1 comma n. 3 e violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 360, 1 comma, n. 4c.p.c.”.Con tale mezzo si deduce che il giudice d’appello, nel procedere allariqualificazione della domanda nei termini sopra esposti, avrebbe fornitouna motivazione meramente apparente.2.1.

Il motivo è assorbito dal rigetto di quello precedente.4.

Col terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt.2043 e 2051 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art.360, 1 comma, n. 3 e 4“.Invero, a parere delle ricorrenti, e ciò limitatamente alla domandaproposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe errato nel ritenernel’infondatezza per difetto di prova del nesso di causalità.Numero registro generale 3673/2023Numero sezionale 1178/2026Numero di raccolta generale 13830/2026Data pubblicazione 12/05/2026In particolare, il Tribunale avrebbe ignorato sia gli elementi chedimostrerebbero in capo allo [OSCURATO:PERSONA] la qualità di custode, sia altrielementi aventi carattere decisivo.Era, infatti, in particolare, risultata la fuoriuscita di acquadall’appartamento [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Il motivo è inammissibile.A mezzo dello stesso la parte tenta, in maniera palese, di sottoporre algiudice della legittimità una revisione dell’accertamento in fatto condottodal giudice in ordine all’insussistenza dei presupposti fondanti l’azioneproposta, peraltro, a tratti, estendendo l’indagine anche alla domandaspiegata nei riguardi del condominio che invece, nell’incipit del motivo,aveva escluso dall’oggetto del motivo medesimo.In alcune sue parti, il motivo sembra anche denunciare (come nel casodell’omessa considerazione della “confessione” dello [OSCURATO:PERSONA]) un omessoesame di un fatto decisivo, senza considerare che anche per tal verso ilmotivo si appalesa inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, cod. proc. civ.,versandosi in ipotesi di doppia pronuncia conforme di merito.5.

Col quarto mezzo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art.91 e 92 c.p. c. in relazione agli artt. 360 n. 3 e 4 c.p.c e all’art. 111 cost.”La statuizione sulle spese viene impugnata sia perché [OSCURATO:PERSONA] proposto appello solo ai fini dell’instaurazione di un correttocontraddittorio, atteso che non era più proprietaria dell’immobile; siaperché la condanna era stata pronunciata anche a favore del terzochiamato, benché la domanda spiegata dal condominio nei confrontidell’assicuratrice fosse palesemente infondata seguendo qualsiasi dellequalificazioni della domanda, posto che Unipolsai aveva comunqueprodotto la quietanza di pagamento dell’indennizzo.5.1.

Al di là della parte in cui il motivo in esame si risolve in un “non-motivo” dolendosi della condanna alle spese a fronte della fondatezzadelle ragioni spiegate in appello, quanto al fatto che Tiziana PecorellaNumero registro generale 3673/2023Numero sezionale 1178/2026Numero di raccolta generale 13830/2026Data pubblicazione 12/05/2026fosse partecipante al giudizio qual mero contraddittore necessarioprocessuale, la circostanza va esclusa visto che la stessa era una delle dueappellanti.Per quanto si riferisce, invece, alla condanna alle spese in favore del terzochiamato Unipolsai, nell’atto di appello si conclude per la condanna alrisarcimento, in via solidale o alternativa, di tutti i convenuti (tra cuiUnipol) senza distinzioni: sicché vi era soccombenza delle odiernericorrenti nei confronti dell’assicuratore.6.

Il ricorso dev’essere dunque respinto, tuttavia nulla deve disporsi inordine alle spese atteso che il controricorso risulta essere depositato il22.3.2023, e dunque oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazionedel ricorso (avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), come stabilito dall’art. 370 cod. proc.civ. nel testo novellato dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il cui art. 35,comma 5 (nel testo modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197) hadisposto che le norme del capo III del titolo III del libro secondo delcodice di procedura civile (e dunque le norme sul giudizio di legittimità)“hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudiziintrodotti con ricorso notificato a decorrere da tale data”.Sussistono in capo alle ricorrenti i presupposti processuali per dichiararel'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso.Dichiara la sussistenza in capo alle ricorrenti dei presupposti processualiper dichiarare l'obbligo di versare in favore dell’ufficio di merito, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, unulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.Numero registro generale 3673/2023Numero sezionale 1178/2026Numero di raccolta generale 13830/2026Data pubblicazione 12/05/2026Così deciso in Roma, il 27 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a., in persona del legale rappresentante,Elena CARBONE, Riccardo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];- intimati -Avverso la sentenza n. 10300 resa dal Tribunale di Napoli e depositata indata 18 novembre 2022.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del ventisettemarzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente usufruttuaria eproprietaria dell’appartamento sito al primo piano del fabbricato di ViaNumero registro generale 3673/2023Numero sezionale 1178/2026Numero di raccolta generale 13830/2026Data pubblicazione 12/05/2026Caravaggio n. 100, Napoli, convenivano in giudizio il Condominioesponendo che si erano verificate copiose infiltrazioni di acqua cheavevano provocato danni vari, dei quali chiedevano il risarcimento.Esse riportavano di aver appreso che il Condominio aveva incassato unindennizzo risarcitorio dalla propria assicuratrice in relazione ai dannisubiti anche dai singoli condomini, senza tuttavia versare nulla.[OSCURATO:PERSONA] – proprietario di appartamento sito in verticale rispetto allaproprietà Lingria/Pecorella - veniva, invece, convenuto dalle stesse in unseparato giudizio, poi riunito a quello già promosso nei confronti delCondominio.Riunite le cause, il Giudice di pace di Napoli rigettava le domande,ritenendo che dall’istruzione era emersa “l'impossibilità di stabilire unnesso causale tra il danno patito e lo stato di fatto delle proprietàcondominiale e [OSCURATO:PERSONA]”.Le odierne ricorrenti proponevano così gravame, che il Tribunale di Napolirespingeva.Propongono, quindi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorso in Cassazioneaffidato a quattro motivi, mentre resiste con controricorso il solocondominio , essendo le altre parti rimaste intimate.Da ultimo la difesa del controricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo mezzo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 4 c.p.c.”A parere delle ricorrenti il Tribunale partenopeo avrebbe errato nelritenere che la domanda proposta dalle stesse fosse fondata suresponsabilità di tipo extracontrattuale e non per il comportamento tenutodall’amministratore del condominio nella gestione del rapporto conl’assicurazione.Con ciò il Tribunale avrebbe alterato gli elementi identificativi dell’azione,sostituendo la domanda proposta con una diversa.Numero registro generale 3673/2023Numero sezionale 1178/2026Numero di raccolta generale 13830/2026Data pubblicazione 12/05/20261.1. A prescindere dal delicato tema della possibilità, per il giudice dilegittimità, di sindacare l’interpretazione della domanda adottata dalgiudice di merito in modo diretto oppure solo sotto il profilo del vizio dimotivazione (tema sul quale si registrano periodiche oscillazioni: nelprimo senso, Cass. SU 8077/12; Cass. 9644/03; nel secondo senso, Cass.13439/25, 31546/19), il motivo sarebbe infondato quale che fosse la tesiritenuta preferibile.Da un lato, infatti il Tribunale nel qualificare la domanda come di azionevolta all’accertamento della responsabilità extra-contrattuale delcondominio, ha proceduto motivando compiutamente le proprieconclusioni.Esso ha richiamato quanto testualmente riportato nella citazione ingiudizio in primo grado del condominio, in cui ha rilevato essere stataspiegata una domanda di risarcimento dei danni (compreso quello damancato godimento dell’immobile per la durata delle opere di ripristino)senza alcun cenno nelle conclusioni all’indennizzo assicurativo di cui sisarebbe ingiustificatamente appropriato il condominio o che sarebbe statooggetto di compensazione con oneri condominiali. Ed ha altresì osservatoche il riferimento al rapporto del condominio con l’assicuratrice era soloindicato nella parte espositiva (peraltro, come illustrazione della posizioneassunta nella fase stragiudiziale dal condominio).Il giudice d’appello, poi, rilevava che le conclusioni della domandaproposta nei riguardi del proprietario dell’appartamento sovrastante,[OSCURATO:PERSONA], sulla cui natura risarcitoria da illecito extracontrattuale nonpotevano sorgere dubbi, erano esattamente identiche a quelle prese neiriguardi del condominio.L’iter logico seguito appare quindi sviluppato e, pertanto, i motivi sonoinfondati: qualificata motivatamente la domanda, il tribunale riteneva chemancassero i presupposti per l’accoglimento delle domande risarcitorieNumero registro generale 3673/2023Numero sezionale 1178/2026Numero di raccolta generale 13830/2026Data pubblicazione 12/05/2026spiegate, in particolare il nesso di causalità fra i danni e la proprietàcondominiale.Dall’altro la decisione impugnata, oltre che correttamente motivata, èanche corretta nel merito: nell’atto introduttivo del giudizio di primogrado, infatti, le attrici conclusero come sopra appena riportato, comeribadito in sede di comparsa conclusionale (dove hanno pure specificatoche i danni erano confermati dai testi e dalle foto, nonché dalla fatturarelativa alle opere di riparazione), e altresì – come pure precisato sopra –tali conclusioni sono esattamente quelle proposte nei confronti delloZenone, nei confronti dei quali appunto la natura risarcitoria delladomanda è innegabile.Mai, pertanto, le attrici chiesero che venisse ad esse devoluto l’indennizzopagato dall’assicuratore (e cioè una domanda di rivalsa ex art. 1189,secondo comma, c.c.).2. Col secondo motivo si deduce “insufficiente, apparente, contraddittoriamotivazione ex art. 132 c.p.c. che si traduce in violazione di legge ex art.111 cost. in relazione agli artt. 360, 1 comma n. 3 e violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 360, 1 comma, n. 4c.p.c.”.Con tale mezzo si deduce che il giudice d’appello, nel procedere allariqualificazione della domanda nei termini sopra esposti, avrebbe fornitouna motivazione meramente apparente.2.1. Il motivo è assorbito dal rigetto di quello precedente.4. Col terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt.2043 e 2051 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art.360, 1 comma, n. 3 e 4“.Invero, a parere delle ricorrenti, e ciò limitatamente alla domandaproposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe errato nel ritenernel’infondatezza per difetto di prova del nesso di causalità.Numero registro generale 3673/2023Numero sezionale 1178/2026Numero di raccolta generale 13830/2026Data pubblicazione 12/05/2026In particolare, il Tribunale avrebbe ignorato sia gli elementi chedimostrerebbero in capo allo [OSCURATO:PERSONA] la qualità di custode, sia altrielementi aventi carattere decisivo.Era, infatti, in particolare, risultata la fuoriuscita di acquadall’appartamento [OSCURATO:PERSONA].4.1. Il motivo è inammissibile.A mezzo dello stesso la parte tenta, in maniera palese, di sottoporre algiudice della legittimità una revisione dell’accertamento in fatto condottodal giudice in ordine all’insussistenza dei presupposti fondanti l’azioneproposta, peraltro, a tratti, estendendo l’indagine anche alla domandaspiegata nei riguardi del condominio che invece, nell’incipit del motivo,aveva escluso dall’oggetto del motivo medesimo.In alcune sue parti, il motivo sembra anche denunciare (come nel casodell’omessa considerazione della “confessione” dello [OSCURATO:PERSONA]) un omessoesame di un fatto decisivo, senza considerare che anche per tal verso ilmotivo si appalesa inammissibile ai sensi dell’art. 348-ter, cod. proc. civ.,versandosi in ipotesi di doppia pronuncia conforme di merito.5. Col quarto mezzo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art.91 e 92 c.p. c. in relazione agli artt. 360 n. 3 e 4 c.p.c e all’art. 111 cost.”La statuizione sulle spese viene impugnata sia perché [OSCURATO:PERSONA] proposto appello solo ai fini dell’instaurazione di un correttocontraddittorio, atteso che non era più proprietaria dell’immobile; siaperché la condanna era stata pronunciata anche a favore del terzochiamato, benché la domanda spiegata dal condominio nei confrontidell’assicuratrice fosse palesemente infondata seguendo qualsiasi dellequalificazioni della domanda, posto che Unipolsai aveva comunqueprodotto la quietanza di pagamento dell’indennizzo.5.1. Al di là della parte in cui il motivo in esame si risolve in un “non-motivo” dolendosi della condanna alle spese a fronte della fondatezzadelle ragioni spiegate in appello, quanto al fatto che Tiziana PecorellaNumero registro generale 3673/2023Numero sezionale 1178/2026Numero di raccolta generale 13830/2026Data pubblicazione 12/05/2026fosse partecipante al giudizio qual mero contraddittore necessarioprocessuale, la circostanza va esclusa visto che la stessa era una delle dueappellanti.Per quanto si riferisce, invece, alla condanna alle spese in favore del terzochiamato Unipolsai, nell’atto di appello si conclude per la condanna alrisarcimento, in via solidale o alternativa, di tutti i convenuti (tra cuiUnipol) senza distinzioni: sicché vi era soccombenza delle odiernericorrenti nei confronti dell’assicuratore.6. Il ricorso dev’essere dunque respinto, tuttavia nulla deve disporsi inordine alle spese atteso che il controricorso risulta essere depositato il22.3.2023, e dunque oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazionedel ricorso (avvenuta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), come stabilito dall’art. 370 cod. proc.civ. nel testo novellato dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il cui art. 35,comma 5 (nel testo modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197) hadisposto che le norme del capo III del titolo III del libro secondo delcodice di procedura civile (e dunque le norme sul giudizio di legittimità)“hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudiziintrodotti con ricorso notificato a decorrere da tale data”.Sussistono in capo alle ricorrenti i presupposti processuali per dichiararel'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l.24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributounificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso.Dichiara la sussistenza in capo alle ricorrenti dei presupposti processualiper dichiarare l'obbligo di versare in favore dell’ufficio di merito, ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testointrodotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, unulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.Numero registro generale 3673/2023Numero sezionale 1178/2026Numero di raccolta generale 13830/2026Data pubblicazione 12/05/2026Così deciso in Roma, il 27 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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