Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1994
ECLI:EU:C:1994:318
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993J0395 - IT
Avis juridique important
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61993J0395
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 9 AGOSTO 1994. - [OSCURATO:PERSONA]/MAIN-OST. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - GERMANIA. - [OSCURATO:PERSONA] - VOCE 6108 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA] - PIGIAMI. - CAUSA C-395/93.
raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-04027
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
[OSCURATO:PERSONA] doganale comune ° Voci doganali ° Pigiami a maglia, per donna o ragazza, ai sensi della voce 6108 della nomenclatura combinata ° Assortimenti di due indumenti destinati, per il loro aspetto esteriore, ad essere essenzialmente indossati a letto ° Inclusione ° Possibilità di siffatta utilizzazione ° Circostanza non sufficiente per la classificazione come pigiami
[OSCURATO:PERSONA] voce 6108 [(...) pigiami (...) a maglia, per donna o ragazza] della nomenclatura combinata della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, nelle sue versioni risultanti dal regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, e dal regolamento n. 3174/88, che lo modifica nel suo allegato I, dev' essere interpretata nel senso che possono essere considerati come pigiami non solo gli assortimenti di due indumenti a maglia che, per il loro aspetto esteriore, sono destinati ad essere indossati esclusivamente a letto, ma anche gli assortimenti essenzialmente utilizzati a tal fine. Invece, il fatto che sia semplicemente possibile indossare anche a letto un assortimento di due indumenti a maglia, secondo la prassi generalmente seguita nello Stato membro di cui trattasi all' epoca dello sdoganamento, non basta a consentire di classificarlo in tale voce.
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-395/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] dell' Assia (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] AG
e
[OSCURATO:PERSONA] am Main-Ost,
domanda vertente sull' interpretazione della voce 6108 della nomenclatura combinata della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, nelle sue versioni risultanti dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (GU L 256, pag. 1), e dal regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (GU L 298, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, R. Joliet e G.C. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate per la Commissione delle Comunità europee dal signor Francisco de [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], dei fori di Amburgo e di Bruxelles,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 9 giugno 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 28 luglio 1993, pervenuta in cancelleria il 3 settembre successivo, il [OSCURATO:PERSONA] dell' Assia (Germania) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della voce 6108 della nomenclatura combinata della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, nelle sue versioni risultanti dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (GU L 256, pag. 1), e dal regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune (GU L 298, pag. 1), ed in particolare alla classificazione degli indumenti a maglia per donna o ragazza (pigiami).
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] am Main-Ost in ordine ad una domanda di pagamento di dazi integrativi per l' importazione di taluni indumenti nel 1988 e nel 1989. Tali indumenti, dichiarati come pigiami, venivano riclassificati dall' amministrazione tedesca come pantaloni e giacche e, in un caso, come insieme, il che comportava l' applicazione di un' aliquota doganale più elevata.
3 La società ricorrente nella causa principale impugnava la decisione di riclassificazione delle merci dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] dell' Assia, che decideva di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se la voce 6108 della nomenclatura combinata vada interpretata nel senso che vanno considerati come pigiami soltanto gli assortimenti di due indumenti a maglia che, in base al loro aspetto esteriore, appaiano esclusivamente destinati ad essere indossati a letto.
2) In caso di soluzione negativa della questione n. 1):
Se il semplice fatto che, conformemente alla prassi generalmente seguita nello Stato membro interessato al momento dello sdoganamento, un assortimento di questo tipo possa comunque essere indossato anche a letto sia sufficiente a classificarlo come pigiama, ad esempio alla voce 6108 31 90 0000".
Sulla prima questione
4 Al fine di risolvere tale questione, occorre rilevare che, per la classificazione di merci nella nomenclatura combinata, le versioni della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune in vigore nel 1988 e nel 1989 sono i citati regolamenti nn. 2658/87 e 3174/88.
5 Secondo una giurisprudenza costante, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite dal testo della voce della TDC e delle note delle sezioni e dei capitoli (sentenza 25 maggio 1989, causa 40/88, Weber, Racc. pag. 1395, punto 13). Allo stesso modo, è giurisprudenza costante, ai fini dell' interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, che tanto le note che precedono i capitoli della TDC quanto le note esplicative della NCCD (nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale) costituiscono mezzi importanti per garantire l' applicazione uniforme di tale tariffa e come tali possono essere considerate strumenti validi per l' interpretazione della stessa (sentenza 10 ottobre 1985, causa 200/84, Daiber, Racc. pag. 3363, punto 14).
6 Il testo della voce 6108 della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune "pigiami (...) a maglia, per donna o ragazza" non contiene alcuna definizione. Una definizione del termine pigiama non è neppure fornita nelle note esplicative della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune né nelle note esplicative della nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale.
7 In assenza di una definizione del genere, la caratteristica obiettiva di un pigiama, che è tale da distinguerlo rispetto ad altri insiemi, può essere cercata solo nell' uso cui un pigiama è destinato, ossia quello di essere indossato a letto come indumento da notte.
8 Poiché tale caratteristica obiettiva può essere verificata al momento dello sdoganamento, la circostanza che anche un altro uso dell' indumento sia possibile non è tale da escludere la qualificazione giuridica di pigiama.
9 Ne consegue che, per la sua classificazione doganale come pigiama, non è necessario che un indumento sia unicamente o esclusivamente destinato ad essere indossato a letto. Basta che tale uso costituisca la sua destinazione essenziale.
10 Tale interpretazione è corroborata da diversi elementi rilevati dalla Commissione nelle sue osservazioni.
11 In primo luogo, le note esplicative del consiglio di cooperazione doganale relative alla voce 6112 ["tute sportive (trainings)"] caratterizzano tali merci come articoli a maglia composti di due pezzi, non foderati, a volte cardati all' interno, che per il loro aspetto generale e la natura del tessuto mostrano di essere destinati ad essere indossati esclusivamente o essenzialmente nell' ambito di un' attività sportiva. Un criterio analogo si applica per analogia alla classificazione dei pigiami.
12 In secondo luogo, i criteri utilizzati dalla Commissione in vari regolamenti di classificazione doganale dei pigiami ° in particolare il regolamento (CEE) della Commissione 6 maggio 1991, n. 1176, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 114, pag. 27), il regolamento (CEE) della Commissione 9 luglio 1992, n. 1911, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 192, pag. 23), e, soprattutto, il regolamento (CEE) della Commissione 13 aprile 1993, n. 893, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 93, pag. 5) ° rivelano che possono essere classificati come pigiami solo gli articoli che, alla luce del loro aspetto generale e della natura del loro tessuto, sono destinati ad essere indossati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte.
13 In terzo luogo, il comitato della nomenclatura tariffaria e statistica della Commissione (settore dei tessili), nel corso della sua riunione del 12 e 13 ottobre 1993, ha inserito nelle note esplicative relative alla nomenclatura combinata una definizione che riprende i citati criteri, nei limiti in cui ha deciso che la voce 6108 riguarda i pigiami a maglia, per donna o ragazza, che, per il loro aspetto generale e la natura del tessuto, mostrano di essere destinati ad essere indossati esclusivamente o essenzialmente come indumenti da notte.
14 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione proposta dichiarando che la voce 6108 della nomenclatura combinata della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, nelle sue versioni risultanti dai regolamenti nn. 2658/87 e 3174/88, dev' essere interpretata nel senso che possono essere considerati come pigiami non solo gli assortimenti di due indumenti a maglia che, per il loro aspetto esteriore, sono destinati ad essere indossati esclusivamente a letto, ma anche gli assortimenti essenzialmente utilizzati a tal fine.
Sulla seconda questione
15 Dalla soluzione della questione precedente risulta che un insieme a maglia dev' essere classificato come pigiama, qualora sia destinato ad essere esclusivamente o essenzialmente indossato a letto. Il solo fatto che un indumento possa essere indossato a letto non è quindi sufficiente.
16 Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione proposta nel senso che il fatto che sia possibile indossare anche a letto un assortimento di due indumenti a maglia, secondo la prassi generalmente seguita nello Stato membro di cui trattasi all' epoca dello sdoganamento, non basta a classificarlo come pigiama.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] dell' Assia con ordinanza 28 luglio 1993, dichiara:
1) La voce 6108 della nomenclatura combinata della [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, nelle sue versioni risultanti dal regolamento (CEE) 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, e dal regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l' allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla [OSCURATO:PERSONA] doganale comune, dev' essere interpretata nel senso che possono essere considerati come pigiami non solo gli assortimenti di due indumenti a maglia che, per il loro aspetto esteriore, sono destinati ad essere indossati esclusivamente a letto, ma anche gli assortimenti essenzialmente utilizzati a tal fine.
2) Il fatto che sia possibile indossare anche a letto un assortimento di due indumenti a maglia, secondo la prassi generalmente seguita nello Stato membro di cui trattasi all' epoca dello sdoganamento, non basta a classificarlo come pigiama.