CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 35323/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15706/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’ TIRRENI, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 62/2019 depositata il 18/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - l’IPAB [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 374/2004, con il quale il geometra [OSCURATO:PERSONA] gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 55.974,75, a titolo di compenso professionale per le attività dal medesimo svolte in favore dell’ente; - la contestazione dell’opponente si basava sul difetto della forma scritta richiesta ad substantiam per il conferimento di incarichi professionali da parte di un ente pubblico, ritenendo insufficiente la semplice assegnazione degli incarichi dal Presidente pro tempore , su delibera del Consiglio di amministrazione; - la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, riconoscendo la natura privata dell’IPAB, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] che enuncia i tre criteri alternativi per individuare la natura privata degli enti: il carattere associativo, il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati e l’ispirazione religiosa; - riconosciuta la natura privata dell’ente, la Corte d’Appello ha dichiarato non necessaria forma scritta e condannato l’IPAB al pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo; - il Comune di [OSCURATO:PERSONA], quale successore a titolo universale dell’IPAB estinta, ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di sei motivi; Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 26 della L. 17 luglio 1890 n. 6972, in relazione all’art. 22 dello Statuto dell’IPAB, degli artt. 16 e 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, per non avere la Corte d’Appello ritenuto che i contratti conclusi dall’IPAB richiedessero la forma scritta ad substantiam mentre al momento del conferimento degli incarichi professionali (anni 1997, 1999, 2002) sarebbe vigente la L. 6972/1890 e il regolamento attuativo, approvato con R.D. n. 99/1891, che prevedevano il requisito di forma scritta per i contratti conclusi dalle IPAB, anche in virtù del richiamo dello Statuto dell’ente; - con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 57 e 60 del [OSCURATO:PERSONA] del R.D. n. 99/1891, secondo cui sarebbe prevista, per i contratti conclusi dall’IPAB di importo superiore a Lire 500, il preventivo consenso della Giunta amministrativa; - con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 3 e 6 del D.P.C.M. 16.2.1990, in quanto la natura privata dell’IPAB sarebbe subordinata all’accertamento del continuo perseguimento delle finalità dell’ente ovvero dalla “permanenza” del carattere associativo, di amministrazione da parte dei privati e dell’ispirazione religiosa; il ricorrente rileva che all’epoca del conferimento degli incarichi, era intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 396/1988, che aveva ritenuto l’incostituzionalità dell’art.1 della legge n. 6972 del 1890, c.d. Legge Crispi, e del R.D. n. 99/1891 per violazione dell'art. 38, ultimo comma, Cost.; - le questioni poste dai motivi di ricorso investono la natura degli enti di beneficenza e, conseguentemente, la forma degli atti con i quali perseguono le finalità statutarie nei rapporti con i privati, questione di particolare importanza sulla quale non si registrano precedenti specifici da parte di questa Corte; P.Q.M. La Corte rimette la causa alla pubblica udienza. Così