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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10906/2026

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telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 70/2024Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 10906/2026Data pubblicazione 23/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 283/2023depositata il 12/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato chePasqua Lorusso, titolare dell’omonima impresa edile, otteneva, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], un decreto ingiuntivo allegando di averstipulato un atto di cessione del credito vantato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] diLaterza [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ingiunta, in ragione del terzo S.A.L.relativo a un contratto, perfezionato il 1° marzo 2014, di affidamento dilavori per la realizzazione di una piscina presso una struttura alberghieraMatera;[OSCURATO:PERSONA] si opponeva controdeducendo che vi era stato unpagamento di un acconto sui lavori mai completati, al punto di giungere, il19 luglio 2014, alla risoluzione per mutuo consenso del contratto diappalto, con contestuale riconoscimento, in favore della ditta appaltatrice,di un’ulteriore somma, e affidamento ad altra impresa, Edil SCA, delleconseguenti opere di sistemazione esterna della struttura ricettizia;il Tribunale accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo,con pronuncia poi confermata dalla Corte di appello osservando che vi eraprova dell’incompleto adempimento dei lavori evincibile dalla menzionatascrittura di risoluzione del contratto, non contrastata dalla cessionaria conl’opposta dimostrazione dell’integrale esecuzione delle opere, e anziconfermata dagli accertamenti peritali officiosi svolti, incluse le replichedel consulente giudiziale alle contestazioni rivolte alla sua relazione,laddove, quanto agli articolati capitoli di prova testimoniale, richiestadall’opposta e non ammessa dal giudice di prime cure, non vi era stata,con l’appello, la necessaria specifica della loro rilevanza e pertinenza,avendo essa ad oggetto, comunque, gli stessi accertamenti svolti dalperito nominato in primo grado;Numero registro generale 70/2024Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 10906/2026Data pubblicazione 23/04/2026avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione PasquaLorusso articolando cinque motivi, illustrati da memoria;resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Rilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 352, cod. proc. civ., 24, 111, Cost., poiché la Corte di appelloavrebbe errato omettendo di fissare l’udienza di discussione orale richiestain precisazione delle conclusioni e ritualmente ribadita in sede di memorieconclusionali di replica, con conseguente nullità della sentenza di secondecure;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1260, 1262, 1264, 1458, 2697, cod. civ., poiché la Corte diappello avrebbe errato ritenendo opponibile la risoluzione contrattualeconcordata, con riconoscimento del preteso inadempimento, tra cedente eceduto, dopo la cessione, quando il cedente non poteva più disporre delcredito e il ceduto non poteva ignorare la cessione stessa a lui notiziata,senza che potesse addebitarsi al cessionario altro onere se non quello diprovare il negozio traslativo del credito;con il terzo motivo si prospetta la violazione degli artt. 132, cod.proc. civ., 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe aderito conformule di stile alle conclusioni peritali, specificatamente criticate, sullapretesa incompletezza dei lavori, motivando in modo solo apparente;con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697, cod. civ., 111, Cost., poché la Corte di appello avrebbeviolato il diritto alla prova, non ammettendo immotivatamente quellatestimoniale articolata dall’opposta cessionaria che verteva propriosull’esecuzione dei lavori e, dunque, era strutturalmente decisiva;con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2702, 2697, cod. civ., 115, 116, cod. proc. civ., poiché la Cortedi appello avrebbe errato attribuendo valore di piena prova a una scritturaNumero registro generale 70/2024Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 10906/2026Data pubblicazione 23/04/2026negoziale proveniente, rispetto alla cessionaria, da terzi, e che pertantonon poteva integrare piena prova, nei confronti di quella, dell’incompletoadempimento.Considerato cheil primo motivo è fondato;questa Corte ha chiarito che, nel giudizio di appello, la mancatafissazione dell'udienza di discussione orale della causa nonostante larituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delleconclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replicaai sensi dell'art. 352, secondo comma, cod. proc. civ., ratione temporisapplicabile (nella formulazione anteriore a quella derivante delle modificheapportate dall’art. 3, comma 26, lettera (l), d.lgs. n. 149 del 2022),comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessarioindicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante ladiscussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensoridelle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle formeorali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé unvulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa(Cass., 22/11/2024, n. 30162, Cass., 12/07/2024, n. 19229; Cass.,24/01/2023, n. 2067);deve dirsi che sul punto si è registrato un disallineamentonomofilattico, essendosi sostenuto che, per incorrere nella nullità inparola, la parte che la invoca deve inoltre: a) indicare quali decisiviargomenti avrebbe speso a sostegno delle proprie tesi, se gli fosse stataconsentita la discussione; b) farlo in modo analitico e non generico (Cass.,18/04/2024, n. 10574 e n. 10567; Cass., 14/06/2023, n. 17024; v.,prima, Cass., 23/12/2021 n. 41437);tale opzione ermeneutica è stata riaffermata osservando altresì chel'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denunciadi vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o delNumero registro generale 70/2024Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 10906/2026Data pubblicazione 23/04/2026procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attivitàgiudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subìto daldiritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error inprocedendo; perciò, avendo la discussione della causa nel giudiziod'appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte edelle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delledifese scritte, per configurare una lesione del diritto di difesa nonbasterebbe affermare, genericamente, che la mancata discussione haimpedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendoal contrario necessario indicare quali sono gli specifici aspetti che ladiscussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmandolacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenticiò nondimeno, come chiarito ancor più di recente (Cass.,18/02/2025, n. 4277), deve ribadirsi ancora che il circoscritto indirizzorichiamato non può ulteriormente avallarsi, poiché quello in questa sedesostenuto è coerente con le indicazioni desumibili dalla decisione delleSezioni Unite di questa Corte, sentenza n. 36596 del 2021;quest’ultima decisione ha composto il contrasto sorto su questionedel tutto sovrapponibile a quella qui in esame, ovvero quale dovesseessere la sorte della sentenza pronunciata prima della scadenza deltermine per il deposito delle memorie di replica o delle comparseconclusionali: il contrasto è stato composto nel senso che la parte la qualeintenda far valere la suddetta nullità «non ha alcun onere di indicare inconcreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre inprospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia», poichéla violazione di quel diritto non dipende dalla perduta possibilità di esporreargomenti più o meno convincenti, ma dalla perduta possibilità diulteriormente illustrare, oralmente, i propri argomenti, pur, cioè, se imedesimi cristallizzati nella differente forma cartolare;Numero registro generale 70/2024Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 10906/2026Data pubblicazione 23/04/2026se il legislatore ha sanzionato con la nullità la sentenza depositatasenza consentire alla parte di depositare l’ultimo scritto difensivo, nulladovrà ritenersi, con ineludibile coerenza sul piano normativo, anche lasentenza pronunciata senza consentire alla parte di discutere la causa,posto che anche la discussione orale, come la comparsa conclusionale, èun atto della difesa quale conformata dall’ordinamento, e l’impedimentoalla prima non può ritenersi diversamente e meno grave dell’impedimentoalla seconda (cfr., ancora, Cass., n. 4277 del 2025, cit.);nella fattispecie, la parte odierna ricorrente:a) aveva formulato la richiesta in questione nella precisazione delleconclusioni: ciò è pacifico, documentato con gli allegati al ricorsoe verificabile tramite gli atti telematici trasmessi dall’Ufficio dimerito;b) aveva reiterato contestualmente alle note conclusionali di replical’istanza: ciò è documentato con gli allegati al ricorso, verificabiletramite gli atti telematici trasmessi dall’Ufficio di merito, econtestato in modo solo formalistico sostenendo che l’istanza nonfosse «indirizzata e recapitata direttamente al Presidente dellaCorte di appello», come previsto, ma solo «rivolta aquest’ultimo», come se una tale tesi fosse effettivamentesostenibile in termini di logica funzionale;su tale ultimo punto, in adesione a quanto precisato da Cass.,11/09/2024, n. 24410 (pag. 8), va comunque ribadito che il riferimento al“Presidente della Corte” è inequivoco, non potendosi presumere che illegislatore confonda il capo dell’ufficio giudiziario col presidente delcollegio giudicante: prova ne sia che quando il codice ha inteso fareriferimento al presidente del collegio, ha usato l’espressione “presidentedel collegio”, e non “Presidente della Corte”: come negli artt. 127, 289,350, 351, 373, cod. proc. civ., nonché nell’ora abrogato art. 702-quater,cod. proc. civ.Numero registro generale 70/2024Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 10906/2026Data pubblicazione 23/04/2026ciò posto, è nel contempo evidente, esplicativamente, che l’istanzanon poteva che essere così depositata nel fascicolo telematico del giudizio,spazio virtuale unico in cui inserire istanze e produzioni proprie dellasequenza processuale;ne deriva quanto anticipato;i restanti motivi sono logicamente assorbiti.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti irestanti; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diappello di Potenza, in diversa composizione, perché si pronunci anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/03/2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 70/2024Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 10906/2026Data pubblicazione 23/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 283/2023depositata il 12/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato chePasqua Lorusso, titolare dell’omonima impresa edile, otteneva, neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], un decreto ingiuntivo allegando di averstipulato un atto di cessione del credito vantato dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] diLaterza [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ingiunta, in ragione del terzo S.A.L.relativo a un contratto, perfezionato il 1° marzo 2014, di affidamento dilavori per la realizzazione di una piscina presso una struttura alberghieraMatera;[OSCURATO:PERSONA] si opponeva controdeducendo che vi era stato unpagamento di un acconto sui lavori mai completati, al punto di giungere, il19 luglio 2014, alla risoluzione per mutuo consenso del contratto diappalto, con contestuale riconoscimento, in favore della ditta appaltatrice,di un’ulteriore somma, e affidamento ad altra impresa, Edil SCA, delleconseguenti opere di sistemazione esterna della struttura ricettizia;il Tribunale accoglieva l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo,con pronuncia poi confermata dalla Corte di appello osservando che vi eraprova dell’incompleto adempimento dei lavori evincibile dalla menzionatascrittura di risoluzione del contratto, non contrastata dalla cessionaria conl’opposta dimostrazione dell’integrale esecuzione delle opere, e anziconfermata dagli accertamenti peritali officiosi svolti, incluse le replichedel consulente giudiziale alle contestazioni rivolte alla sua relazione,laddove, quanto agli articolati capitoli di prova testimoniale, richiestadall’opposta e non ammessa dal giudice di prime cure, non vi era stata,con l’appello, la necessaria specifica della loro rilevanza e pertinenza,avendo essa ad oggetto, comunque, gli stessi accertamenti svolti dalperito nominato in primo grado;Numero registro generale 70/2024Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 10906/2026Data pubblicazione 23/04/2026avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione PasquaLorusso articolando cinque motivi, illustrati da memoria;resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Rilevato checon il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 352, cod. proc. civ., 24, 111, Cost., poiché la Corte di appelloavrebbe errato omettendo di fissare l’udienza di discussione orale richiestain precisazione delle conclusioni e ritualmente ribadita in sede di memorieconclusionali di replica, con conseguente nullità della sentenza di secondecure;con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1260, 1262, 1264, 1458, 2697, cod. civ., poiché la Corte diappello avrebbe errato ritenendo opponibile la risoluzione contrattualeconcordata, con riconoscimento del preteso inadempimento, tra cedente eceduto, dopo la cessione, quando il cedente non poteva più disporre delcredito e il ceduto non poteva ignorare la cessione stessa a lui notiziata,senza che potesse addebitarsi al cessionario altro onere se non quello diprovare il negozio traslativo del credito;con il terzo motivo si prospetta la violazione degli artt. 132, cod.proc. civ., 111, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe aderito conformule di stile alle conclusioni peritali, specificatamente criticate, sullapretesa incompletezza dei lavori, motivando in modo solo apparente;con il quarto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697, cod. civ., 111, Cost., poché la Corte di appello avrebbeviolato il diritto alla prova, non ammettendo immotivatamente quellatestimoniale articolata dall’opposta cessionaria che verteva propriosull’esecuzione dei lavori e, dunque, era strutturalmente decisiva;con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2702, 2697, cod. civ., 115, 116, cod. proc. civ., poiché la Cortedi appello avrebbe errato attribuendo valore di piena prova a una scritturaNumero registro generale 70/2024Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 10906/2026Data pubblicazione 23/04/2026negoziale proveniente, rispetto alla cessionaria, da terzi, e che pertantonon poteva integrare piena prova, nei confronti di quella, dell’incompletoadempimento.Considerato cheil primo motivo è fondato;questa Corte ha chiarito che, nel giudizio di appello, la mancatafissazione dell'udienza di discussione orale della causa nonostante larituale richiesta di una delle parti, formulata in sede di precisazione delleconclusioni e ribadita nel termine per il deposito delle memorie di replicaai sensi dell'art. 352, secondo comma, cod. proc. civ., ratione temporisapplicabile (nella formulazione anteriore a quella derivante delle modificheapportate dall’art. 3, comma 26, lettera (l), d.lgs. n. 149 del 2022),comporta, di per sé, la nullità della sentenza, senza che sia necessarioindicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante ladiscussione, poiché l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensoridelle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle formeorali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé unvulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa(Cass., 22/11/2024, n. 30162, Cass., 12/07/2024, n. 19229; Cass.,24/01/2023, n. 2067);deve dirsi che sul punto si è registrato un disallineamentonomofilattico, essendosi sostenuto che, per incorrere nella nullità inparola, la parte che la invoca deve inoltre: a) indicare quali decisiviargomenti avrebbe speso a sostegno delle proprie tesi, se gli fosse stataconsentita la discussione; b) farlo in modo analitico e non generico (Cass.,18/04/2024, n. 10574 e n. 10567; Cass., 14/06/2023, n. 17024; v.,prima, Cass., 23/12/2021 n. 41437);tale opzione ermeneutica è stata riaffermata osservando altresì chel'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nel consentire la denunciadi vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o delNumero registro generale 70/2024Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 10906/2026Data pubblicazione 23/04/2026procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attivitàgiudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subìto daldiritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error inprocedendo; perciò, avendo la discussione della causa nel giudiziod'appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte edelle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delledifese scritte, per configurare una lesione del diritto di difesa nonbasterebbe affermare, genericamente, che la mancata discussione haimpedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendoal contrario necessario indicare quali sono gli specifici aspetti che ladiscussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmandolacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenticiò nondimeno, come chiarito ancor più di recente (Cass.,18/02/2025, n. 4277), deve ribadirsi ancora che il circoscritto indirizzorichiamato non può ulteriormente avallarsi, poiché quello in questa sedesostenuto è coerente con le indicazioni desumibili dalla decisione delleSezioni Unite di questa Corte, sentenza n. 36596 del 2021;quest’ultima decisione ha composto il contrasto sorto su questionedel tutto sovrapponibile a quella qui in esame, ovvero quale dovesseessere la sorte della sentenza pronunciata prima della scadenza deltermine per il deposito delle memorie di replica o delle comparseconclusionali: il contrasto è stato composto nel senso che la parte la qualeintenda far valere la suddetta nullità «non ha alcun onere di indicare inconcreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre inprospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia», poichéla violazione di quel diritto non dipende dalla perduta possibilità di esporreargomenti più o meno convincenti, ma dalla perduta possibilità diulteriormente illustrare, oralmente, i propri argomenti, pur, cioè, se imedesimi cristallizzati nella differente forma cartolare;Numero registro generale 70/2024Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 10906/2026Data pubblicazione 23/04/2026se il legislatore ha sanzionato con la nullità la sentenza depositatasenza consentire alla parte di depositare l’ultimo scritto difensivo, nulladovrà ritenersi, con ineludibile coerenza sul piano normativo, anche lasentenza pronunciata senza consentire alla parte di discutere la causa,posto che anche la discussione orale, come la comparsa conclusionale, èun atto della difesa quale conformata dall’ordinamento, e l’impedimentoalla prima non può ritenersi diversamente e meno grave dell’impedimentoalla seconda (cfr., ancora, Cass., n. 4277 del 2025, cit.);nella fattispecie, la parte odierna ricorrente:a) aveva formulato la richiesta in questione nella precisazione delleconclusioni: ciò è pacifico, documentato con gli allegati al ricorsoe verificabile tramite gli atti telematici trasmessi dall’Ufficio dimerito;b) aveva reiterato contestualmente alle note conclusionali di replical’istanza: ciò è documentato con gli allegati al ricorso, verificabiletramite gli atti telematici trasmessi dall’Ufficio di merito, econtestato in modo solo formalistico sostenendo che l’istanza nonfosse «indirizzata e recapitata direttamente al Presidente dellaCorte di appello», come previsto, ma solo «rivolta aquest’ultimo», come se una tale tesi fosse effettivamentesostenibile in termini di logica funzionale;su tale ultimo punto, in adesione a quanto precisato da Cass.,11/09/2024, n. 24410 (pag. 8), va comunque ribadito che il riferimento al“Presidente della Corte” è inequivoco, non potendosi presumere che illegislatore confonda il capo dell’ufficio giudiziario col presidente delcollegio giudicante: prova ne sia che quando il codice ha inteso fareriferimento al presidente del collegio, ha usato l’espressione “presidentedel collegio”, e non “Presidente della Corte”: come negli artt. 127, 289,350, 351, 373, cod. proc. civ., nonché nell’ora abrogato art. 702-quater,cod. proc. civ.Numero registro generale 70/2024Numero sezionale 817/2026Numero di raccolta generale 10906/2026Data pubblicazione 23/04/2026ciò posto, è nel contempo evidente, esplicativamente, che l’istanzanon poteva che essere così depositata nel fascicolo telematico del giudizio,spazio virtuale unico in cui inserire istanze e produzioni proprie dellasequenza processuale;ne deriva quanto anticipato;i restanti motivi sono logicamente assorbiti. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti irestanti; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diappello di Potenza, in diversa composizione, perché si pronunci anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/03/2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]
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