CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13426/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al [OSCURATO:PERSONA]Agostini;udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale EttorePedicini, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 13 dicembre 2025 il Tribunale di Roma rigettava larichiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzacon la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale gli aveva applicato la misura dellacustodia in carcere per il reato di tentata estorsione pluriaggravata.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge e vizio dellamotivazione, sotto tre diversi profili, in relazione:– alla insussistenza della gravità indiziaria in ragione della inattendibilitàdelle dichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] sull’incontro in ipotesiavvenuto con l’indagato e [OSCURATO:PERSONA], smentite da riscontri esterni(dichiarazioni della stessa [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], accertamentodell’assenza all’incontro dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], inizialmente destinatario anch’egli dimisura cautelare perché indicato dalla persona offesa come presente in luogodell’altro professionista);– alla mancanza dei requisiti strutturali del reato di tentata estorsione,contestato in quanto, secondo l’imputazione provvisoria, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA](già gestori occulti del ristorante “da Giovannino” di Latina, sottoposto asequestro e amministrazione giudiziaria con ordinanza emessa dal G.i.p. delTribunale di Roma per più delitti di intestazione fittizia di beni, aggravatidall'agevolazione del clan Forniti di Aprilia), mediante minaccia consistita “in unainsistente opera di persuasione realizzata attraverso ripetuti inviti rivolti in modocallido e con tono implicitamente intimidatorio a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diretti in modo non equivoco a costringerli a rinunciare al regolarerapporto di lavoro instaurato alle dipendenze dell'amministratore giudiziario alfine di danneggiare l'attività e di conseguire l'ingiusto profitto del recupero delcontrollo effettivo del ristorante, non riuscendo nell'intento a causa delle reazionidelle persone offese”.Il Tribunale ha erroneamente ritenuto la sussistenza dei presuppostidell’estorsione ambientale, quando invece mancano la minaccia e laprospettazione di un male ingiusto, non vi è stata coartazione di volontà,l’indagato è estraneo a qualsivoglia sodalizio mafioso e ha lavorato insieme aCappelletti senza che questi avesse mai avuto timore di alcunché. La stessaimputazione descrive la vicenda in termini di “persuasione” e non di costrizione;– alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del metodo mafioso edell’agevolazione mafiosa: quanto alla prima, non vi è stata una esternazione delmetodo, necessaria se l’agente sia un soggetto mai appartenuto al sodaliziomafioso; quanto alla seconda, è mancato il dolo specifico di favorire l’attivitàdella presunta associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA], dato che la condottacontestata è stata posta in essere per tutelare gli interessi commerciali deiproponenti.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamenteinfondati e supportato da doglianze in larga parte generiche e non consentite insede di legittimità.2. In primo luogo, va ribadito che, secondo la costante giurisprudenza dilegittimità, il ricorso per cassazione, in tema di impugnazione delle misurecautelari personali, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifichenorme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione delprovvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anchequando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che sirisolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dimerito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01; Sez. 2, n.31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 – 01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016,Berlingeri, Rv. 266939 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400 - 01).Si è efficacemente affermato che «il controllo di logicità deve rimanere“all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere auna nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esamedegli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 – 01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01 nonché, da ultimo, Sez. 2, n.34680 del 22/07/2025, Valente, non mass.).Nel caso di specie, il ricorrente, reiterando in larga parte le argomentazioniproposte in sede di riesame, ha offerto una lettura alternativa degli elementiprobatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale, a fronte diuna ricostruzione precisa della vicenda contenuta nell’ordinanza impugnata.3. Ciò premesso, va evidenziato che il Tribunale si è attenuto al principioaffermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, in temadi dichiarazioni della persona offesa, il giudice di merito deve effettuare unrigoroso riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della stessa,accertando l’assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività,senza la necessità, però, della presenza di riscontri esterni, stabilita dall'art. 192,comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (Sez. U, n. 41461del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 – 01 ; Sez. 4, n. 410 del 09/11/2021,dep. 2022, Aramu, Rv. 282558 – 01; Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti,Rv. 279070 – 01; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01; Sez. 2,n. 41751 del 04/07/2018, Capraro, Rv. 274489 – 01).Va anche ribadito che «la valutazione della credibilità della persona offesadal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di letturanel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata insede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifestecontraddizioni» (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, cit.; più di recente vds.Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01), circostanzainsussistente nel caso di specie.L’ordinanza impugnata, infatti, ha puntualmente analizzato le dichiarazionirese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], avvalorate da quelle di FrancescaCapogna: entrambi i lavoratori hanno fornito una versione dei fatti precisa edettagliata descrivendo a più riprese gli episodi in cui si è estrinsecata l'azioneestorsiva. I racconti delle vittime, che si riscontrano vicendevolmente, sono statialtresì confermati – ha evidenziato il Tribunale – dalle dichiarazioni de relatodell'amministratrice giudiziaria, la quale ha riferito quanto appreso da Cappelletticirca l'incontro con [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha anche spiegato per quale ragione l’errore commesso dallavittima nella individuazione fotografica dell’avvocato presente all’incontro con laSalvadori e [OSCURATO:PERSONA] (indicato nell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] quando poi si è accertato che sitrattava dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]) non inficiano in alcun modo l’attendibilitàsulle modalità di svolgimento dell’incontro.Neppure le dichiarazioni rese dalla coindagata [OSCURATO:PERSONA] nel corsodell'interrogatorio di garanzia circa l'assenza di [OSCURATO:PERSONA] all'incontro del 18 marzo2025 sono state ritenute rilevanti dal Tribunale, che ha logicamente osservatotrattarsi all'evidenza di dichiarazioni finalizzate ad alleggerire la propriaposizione.La stessa valutazione può essere effettuata per quelle rese dall'AvvocatoCarbone, indagato (come inizialmente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], estraneo ai fatti) inquanto ritenuto concorrente nel reato. Peraltro, lo stesso professionista, nelcorso dell'interrogatorio – secondo quanto riportato nel ricorso – avrebbeconfermato la presenza di una terza persona (evidentemente [OSCURATO:PERSONA]), negatadalla [OSCURATO:PERSONA], anche se, a suo dire, non gli sembrò essere intervenuta nellaconversazione fra la stessa e [OSCURATO:PERSONA].4. L'ordinanza impugnata, con ampia motivazione, ha inserito l’episodio dicui si tratta in un più ampio contesto, ricordando che [OSCURATO:PERSONA] era stato inprecedenza sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reatodi usura aggravata dal metodo mafioso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (cautelatoanche per il reato di associazione mafiosa con ruolo apicale unitamente a Patriziouna serie di intestazioni fittizie con l’aggravante dell’agevolazione mafiosacommesse in concorso con lo stesso [OSCURATO:PERSONA].Questa seconda vicenda costituisce l’antecedente logico alla tentataestorsione contestata nel presente procedimento. Sulla base di prove dichiarativee documentali il G.i.p. del Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 10 febbraio2025, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano acquisito il ristorante “daGiovannino” sin dai primi mesi del 2019 e lo avevano gestito insieme sinoall'ottobre dello stesso anno. [OSCURATO:PERSONA] si era defilato per lasciarela conduzione del locale al solo [OSCURATO:PERSONA] sotto lo schermo delle società [OSCURATO:SOCIETA] eGiovannino snc, società entrambe riconducibili di fatto a [OSCURATO:PERSONA], che avevaaffidato la gestione a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] solo titolari formali delle quote della società proprietaria del ristorante.Uno dei motivi che avevano spinto [OSCURATO:PERSONA], gravato di rilevanti precedentigiudiziari, a non comparire negli atti formali di acquisto delle quote della societàtitolare dei rapporti con i dipendenti del ristorante consisteva nel suo timore dipoter essere destinatario di misure di prevenzione patrimoniali.Pertanto, il G.i.p. ha disposto il sequestro del ristorante e la nomina di unaamministratrice giudiziaria, la quale ha poi riferito di avere constatato varieanomalie nella gestione del locale e di avere dovuto fronteggiare condotteostruzionistiche di [OSCURATO:PERSONA].I Giudici di merito da questa ricostruzione in fatto hanno tratto le corretteconseguenze in diritto, evocando la figura della estorsione ambientale, perconfigurare la quale «non è necessario, come sostiene il ricorrente, che la vittimadebba conoscere l'estorsore ed il clan di appartenenza: ciò che rileva è lamodalità della richiesta estorsiva, quando questa sia attuata in una zona (comequella del territorio di [OSCURATO:PERSONA]) che si trovi sotto l'influsso di notori edagguerriti clan mafiosi» (così Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175– 01, in relazione alla condotta degli imputati, di cui uno appartenente ad unacosca di ’ndrangheta, che avevano effettuato una richiesta anomala diinformazioni, con fissazione unilaterale di un appuntamento a distanza di pochigiorni, al responsabile di un'impresa impegnata in lavori nel territorio calabrese,il quale, pur provenendo da altra regione, si era immediatamente reso contodella natura estorsiva della richiesta stessa, ed aveva subito dopo sportodenuncia; in senso esattamente conforme cfr. Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020,Abbruzzese, Rv. 279474 – 02 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 40446 del14/11/2025, Caterisano, non mass. sul punto).L'ordinanza impugnata, peraltro, ha ricordato che sia [OSCURATO:PERSONA] sia laCapogna erano consapevoli della caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA] e della suavicinanza al clan Forniti, la cui operatività sul territorio di Aprilia era un fatto bennoto in ragione della risonanza data dalla stampa alle indagini svolte sul sodaliziomafioso e all'arresto dei suoi componenti.[OSCURATO:PERSONA] ha espressamente ammesso di avere “avuto paura” dopo larichiesta di rinunciare al regolare rapporto di lavoro quale dipendentedell'amministrazione giudiziaria rivoltagli dalla [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] che eglisapeva essere agli arresti domiciliari (pag. 18).Nell’imputazione si fa riferimento a una “opera di persuasione” ma anche al“tono implicitamente intimidatorio” utilizzato dagli interlocutori di [OSCURATO:PERSONA] (fracui, in occasione del secondo incontro, anche un legale), i quali, dunque,cercarono di costringere lo chef a lasciare il posto di lavoro, con frasi econdotta intimidatoria è comprovata dal fatto che né [OSCURATO:PERSONA] né la Capognaebbero il coraggio di denunciare l'accaduto e resero dichiarazioni solo dopoessere stati convocati dagli inquirenti.5. Il descritto contesto è stato nell’ordinanza rimarcato con incensurabilemotivazione (pagg. 26-29) anche per affermare la sussistenza delle aggravantipreviste dall’art. 416-bis.1 cod. pen., tradizionalmente definite la prima “delmetodo mafioso” e la seconda “dell’agevolazione mafiosa”.La prima, in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell’azionecriminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico di tutti i concorrenti chesiano stati a conoscenza dell’impiego del metodo mafioso ovvero l’abbianoignorato per colpa o per errore determinato da colpa (Sez. 4, n. 5136 del02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 – 02; Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017,Vicidomini, Rv. 271103 – 01). La seconda ha natura soggettiva e richiede lasussistenza del dolo specifico di agevolare l’organizzazione criminale diriferimento, finalità che però non presuppone necessariamente l’intento delconsolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso; l’agente deve, quindi,deliberare l’attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio allacompagine associativa, fondando tale rappresentazione su elementi concreti,inerenti, in via principale, all’esistenza di un gruppo associativo avente lecaratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’effettiva possibilità chel’azione illecita rientri tra le possibili utilità ricavabili da tale compagine, anche senon essenziali, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamentecoordinata con i componenti dell’associazione (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019,dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01).Le modalità della condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] sono state tali da«incutere nella vittima il timore di un coinvolgimento del gruppo criminale e nondel solo agente uti singulis» (così Sez. 2, n. 15724 del 27/03/2025, Trovato, Rv.287947 – 02), ovvero da «creare nella vittima la peculiare condizione diassoggettamento derivante dal prospettato pericolo di trovarsi a fronteggiare leistanze prevaricatrici, provenienti non da un singolo ma dall'intero gruppomafioso» (Sez. 2, n. 34786 del 31/05/2023, Gabriele, Rv. 284950 – 01).Si è detto in precedenza che [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della caraturacriminale di [OSCURATO:PERSONA], confermata dalle dichiarazioni rese dai collaboratori digiustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riportate nell’ordinanza impugnata(pagg. 10-11).Il Tribunale ha anche richiamato (pag. 24) la recente pronuncia con la qualequesta Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] control’ordinanza del G.i.p. che aveva respinto la sua richiesta di revoca della misuradegli arresti domiciliari applicatagli per il reato di usura aggravata (Sez. 2, n.15095 del 16/04/2025). In questa pronuncia è stata ritenuta incensurabile lavalutazione del Tribunale secondo cui “[OSCURATO:PERSONA] era vicino ad ambienti criminali dirilevante spessore, nell'ambito dei quali gravitava [OSCURATO:PERSONA] e che le indaginiavevano dimostrato che il sodalizio era operativo e diretto alla finalizzazione diestorsioni e di reati consumati, anche con il supporto di pubblici funzionari”.6. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motividedotti.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizionidi attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessaal direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il Presidente estensorePiero [OSCURATO:PERSONA]Agostini