CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08979/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e tre mesi di reclusione e di 2.500,00 euro di multa, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla esclusione della causa di non punibilità della destinazione della droga ad uso personale (primo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla determinazione della pena, all'applicazione della recidiva ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale perché la marijuana detenuta non può ritenersi destinata ad uso personale, valorizzandone il quantitativo, pari a 7,244 grammi netti, da cui erano ricavabili oltre venti dosi medie singole, la suddivisione in cinque involucri distinti, quattro dei quali occultati e scoperti solo all'esito di perquisizione personale, e la rapida deperibilità, nonché le modeste condizioni economiche dell'imputato; Osservato che il secondo motivo espone manifestamente infondate, in quanto la sentenza impugnata ha dato precisa e congrua rappresentazione delle ragioni dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, dell'applicazione della recidiva e della determinazione della pena, evidenziando le modalità del fatto, i plurimi precedenti penali, anche specifici, e l'assenza di elementi valutabili a favore dell'imputato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio